Guida sulla separazione

Con il matrimonio, marito e moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri, tra cui: l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro, a contribuire ai bisogni della famiglia.

In questa seconda parte della guida sulla separazione, parleremo nello specifico della violazione dei doveri coniugali, di che cos'è e quando si può richiedere la separazione con addebito.

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1. Violazione dei doveri coniugali

All’art. 143 c.c. sono elencati i fondamentali doveri cui ogni coniuge è tenuto a sottostare, la cui violazione comporta un motivo di separazione:

  • Il tradimento è uno dei motivi principali di separazione, ma non vale sempre come causa di addebito, in quanto è necessario dimostrare anche che lo stesso sia stato la causa scatenante della separazione. Secondo due Sentenze (del Tribunale e della Cassazione di Milano) l’infedeltà determina l’addebito solo se la coppia non era già in crisi per altre ragioni, in pratica se la coppia si avvia già alla separazione per motivi di intollerabilità della convivenza, tradire è lecito.
  • Il rifiuto di rapporti sessuali diventa rilevante quando è espressione di una totale astensione, disinteresse o addirittura di repulsione di un partner nei confronti dell'altro, costituendo chiaro sintomo della mancanza di comunione di affetti e potendo dar luogo all'addebito della separazione, in quanto espressa violazione delle obbligazioni derivanti dal matrimonio.
  • L’abbandono del tetto coniugale, si intende l'allontanamento di un coniuge con o senza figli dalla casa familiare, senza una giusta causa, interrompendo, così, l’obbligo di coabitazione matrimoniale. Esistono, però, dei casi in cui l'allontanamento viene considerato legittimo, ovvero in presenza di determinate situazioni:
    • per tutelarsi da condotte violente che possono ledere l’incolumità psico-fisica del coniuge e/o dei figli;
    • per manifesta infedeltà del coniuge;
    • per eccessiva invadenza dei parenti di uno dei coniugi;
    • per mancanza di un’intesa sessuale.

2. Separazione con addebito o per colpa

Quando lo scioglimento del rapporto matrimoniale è riconducibile al comportamento di uno dei due coniugi e non a una sopravvenuta e insuperabile incompatibilità di condurre una vita insieme, è possibile richiedere al giudice l’addebito della separazione.

All’art. 151 c.c. è specificato che il giudice adito per la separazione coniugale dichiara a quale dei coniugi sia da addebitare la separazione, rispetto alla sua condotta che non è stata conforme agli obblighi e ai doveri derivanti dal matrimonio.

La pronuncia in merito all’addebito deve derivare da una specifica domanda proposta da una delle parti, per cui il giudice deve individuare la violazione di uno dei fondamentali doveri coniugali (art. 143 c.c., come, ad esempio, l’obbligo alla reciproca fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla coabitazione, ecc.). Inoltre, può sussistere, in capo a tale coniuge, anche una responsabilità risarcitoria (ex art. 2043 c.c.).

La pronuncia di addebito comporta conseguenze di tipo economico nei confronti del coniuge al quale la separazione è stata addebitata. Quest'ultimo, infatti, perde il diritto all'assegno di mantenimento conservando solo il diritto agli alimenti, laddove ne sussistano i presupposti.

Inoltre, il soggetto contro il quale è stata pronunciata una sentenza di separazione per colpa perde i diritti successori nei confronti dell'ex coniuge. Al contrario il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato gode degli stessi diritti successori del coniuge non separato.

Fonti normative

Art. 143 c.c.

Art. 151 c.c.

Art. 2043 c.c.

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