Tar Veneto - VeneziaSEZIONE PRIMA23 luglio 2025NOMINA COMMISSARIO A

Sentenza n. 202501324/2025

Ottemperanza (cittadinanza): Ordinanza Del Tribunale Di Venezia Cron. N. 14251/2023 Del 18/10/2023, Rep. N. 6270/2023 Del 18/10/2023 Afferente Accoglimento Domanda Di Riconoscimento Della Cittadinanza Italiana Iure Sanguinis.

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino, presumibilmente con uno o più antenati italiani, aveva presentato domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana secondo il principio dello ius sanguinis presso il Tribunale ordinario di Venezia, competente per le controversie in materia di cittadinanza. Il Tribunale, con ordinanza del 18 ottobre 2023, ha accolto la domanda e ordinato il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore del ricorrente. Tuttavia, l'amministrazione competente, in questo caso verosimilmente l'Ufficiale di stato civile del comune di Venezia o l'Ufficio centrale dello stato civile presso il Ministero dell'Interno, non ha provveduto a dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale, permanendo in una situazione di inerzia amministrativa. Di fronte a tale inadempienza, il ricorrente ha promosso un ricorso di ottemperanza davanti al Tribunale amministrativo regionale del Veneto al fine di ottenere l'esecuzione coercitiva dell'ordinanza e l'iscrizione della cittadinanza nei registri dello stato civile.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 gennaio 1948, numero 1, il cui articolo 1 stabilisce che è cittadino per nascita colui che nasce da padre o madre cittadino italiano, indipendentemente dal luogo di nascita. Il principio dello ius sanguinis consente il riconoscimento della cittadinanza per linea di discendenza, anche a distanza di generazioni, purché ricorrano specifiche condizioni tra cui la continuità della trasmissione del rapporto cittadinanza lungo la linea di eredità. La competenza a pronunciarsi in via contenziosa su tali questioni è attribuita ai tribunali ordinari nella sezione civile, mentre il TAR, in qualità di giudice della pubblica amministrazione, interviene nei ricorsi di ottemperanza quando l'amministrazione viola provvedimenti giurisdizionali già divenuti definitivi. Le norme sulla esecuzione dei provvedimenti amministrativi e sulla responsabilità della pubblica amministrazione trovano applicazione anche nel settore dello stato civile e della cittadinanza.

La questione giuridica

La questione sottoposta al giudice amministrativo era quella di garantire l'effettiva esecuzione di un provvedimento giurisdizionale dichiarativo e vincolante mediante il ricorso agli strumenti coercitivi previsti dalla legge. In particolare, la problematica afferiva alla responsabilità della pubblica amministrazione che, pur destinataria di un ordine del giudice ordinario, si astiene dal dare ad esso concreta attuazione, creando una situazione di sostanziale svuotamento di effettività della tutela giurisdizionale. Il ricorso di ottemperanza rappresenta lo strumento processuale attraverso il quale il cittadino può ottenere dal giudice amministrativo l'adozione di misure coercitive idonee a supplire all'inerzia amministrativa e a garantire il rispetto del giudicato.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR Veneto ha presumibilmente riconosciuto la fondatezza del ricorso di ottemperanza sulla base dell'accertato inadempimento dell'amministrazione competente rispetto al provvedimento giurisdizionale favorevole. Il giudice amministrativo ha valutato che la permanenza in stato di inerzia costituisce una violazione del diritto fondamentale alla tutela effettiva dei diritti e una lesione della legalità amministrativa, poiché l'amministrazione ha il dovere imprescindibile di eseguire i provvedimenti del giudice. Considerato che l'esecuzione volontaria dell'ordinanza non poteva ragionevolmente attendersi ulteriormente, il collegio ha ritenuto appropriato e necessario il ricorso a una misura coercitiva idonea a ripristinare la legalità. L'adozione di un commissario ad acta si è prospettata come lo strumento più efficace per garantire materialmente il compimento degli atti amministrativi dovuti, cioè l'iscrizione della cittadinanza nei registri dello stato civile e il rilascio della documentazione attestante il riconoscimento.

La decisione

Il TAR Veneto ha accolto il ricorso di ottemperanza e ha disposto la nomina di un commissario ad acta con il mandato di provvedere all'esecuzione coercitiva dell'ordinanza del Tribunale ordinario e a compiere tutti gli atti amministrativi necessari per il riconoscimento e l'iscrizione della cittadinanza italiana. Il commissario ad acta, figura estranea all'amministrazione inerte, diviene temporaneamente competente a surrogare l'amministrazione nel compimento dei doveri che questa non ha assolto, dotato di poteri necessari per l'esecuzione del provvedimento giurisdizionale. La soluzione comporta il conseguimento pratico della tutela riconosciuta dalla sentenza del Tribunale ordinario e il ripristino della legalità amministrativa.

Massima

La pubblica amministrazione, destinataria di un provvedimento giurisdizionale che ordini il riconoscimento di un diritto quale la cittadinanza italiana, è obbligata a dare ad esso esecuzione; laddove persista in ingiustificato inadempimento, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta il quale è abilitato a surrogare l'amministrazione nel compimento degli atti dovuti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Leonardo Pasanisi,	Presidente
Filippo Dallari,	Primo Referendario, Estensore
Alberto Ramon,	Referendario
per l'ottemperanza
dell’ordinanza del Tribunale di Venezia, n. 14251/2023 del 18-10-2023, Rep. n. 6270/2023 del 18-10-2023 a definizione del giudizio R.G. n. 10653/2022.
sul ricorso numero di registro generale 406 del 2025, proposto da
Carlos Roberto Rossato, Augusto Frederick Rossato, Caio Weffort De Oliveira Rossato, Valentine Minorelli Goncalves Weffort Rossato, Diogo Weffort De Oliveira Rossato e Nicolas Weffort De Oliveira Rossato, rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo De Simone e Francesco Nardocci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno e Sindaco del Comune di Castagnaro, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), lo accoglie nei sensi, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate, ferma la refusione del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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