Sentenza n. 202600915/2026
Stranieri: Illegittimità Del Silenzio Serbato Dallo Sportello Unico Immigrazione Presso La Prefettura Di Verona Sulla Domanda Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Lavoro
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza il 27 maggio 2025 allo Sportello Unico per Immigrazione della Prefettura di una provincia del Veneto al fine di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno a tempo determinato. L'istanza è rimasta inoltrata per circa otto mesi senza che l'Amministrazione adottasse alcun provvedimento conclusivo, lasciando il ricorrente in una situazione di incertezza sulla propria posizione normativa e sulla regolarità del soggiorno. Di fronte al perdurante silenzio della Prefettura, il ricorrente ha promosso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, affidandosi al patrocinio legale dell'avvocato Claudia Pedrini e ricorrendo al patrocinio a spese dello Stato.
Il quadro normativo
La materia del rilascio dei permessi di soggiorno degli stranieri è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione e da una complessa normativa amministrativa che prevede specifici termini procedurali entro i quali l'Amministrazione deve concludere i procedimenti. Gli Sportelli Unici per l'Immigrazione presso le Prefetture rappresentano il punto di primo contatto e di gestione amministrativa delle istanze relative al soggiorno dei cittadini extracomunitari. L'obbligo di risposta dell'Amministrazione entro termini ragionevoli costituisce un principio cardine del diritto amministrativo, sia sul piano nazionale che su quello garantistico eurounitario. Il silenzio dell'Amministrazione oltre i termini di legge è configurabile come silenzio-inadempimento, titolare di vizi di illegittimità che il giudice amministrativo può accertare e sanzionare.
La questione giuridica
Il punto controverso che il Tribunale Amministrativo ha dovuto risolvere riguardava l'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura sull'istanza di permesso di soggiorno presentata il 27 maggio 2025, cioè l'omissione della Pubblica Amministrazione di pronunciarsi entro i termini procedurali obbligatori. La questione presentava profili di rilevanza quanto al diritto fondamentale alla riservatezza e alla certezza della posizione giuridica del ricorrente in materia migratoria, nonché quanto all'osservanza dei principi di legalità e di corretto esercizio della potestà amministrativa. Era centrale stabilire se e con quali conseguenze fosse configurabile l'illegittimità di un'inerzia amministrativa protratta per un lungo periodo nel settore delicato dell'immigrazione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente e riconoscendo l'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura. La logica sottesa alla decisione è che l'Amministrazione, una volta ricevuta l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, assume l'obbligo inderogabile di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro i termini di legge, e che il protrarsi del silenzio oltre tali termini configura un vizio di illegittimità sanzionabile dal giudice amministrativo. Il Collegio ha ritenuto rilevante la circostanza che il ricorrente aveva esercitato il suo diritto amministrativo in modo corretto, presentando regolarmente l'istanza, e che la Prefettura non poteva legittimare l'inerzia mediante il passare del tempo o mediante altri impedimenti non documentati nel fascicolo. Il giudice ha interpretato il doveroso ossequio ai termini procedurali come espressione di un principio fondamentale di buona amministrazione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità del silenzio inadempimento della Prefettura sulla istanza del 27 maggio 2025. Ordina alla Prefettura di provvedere a riscontrare l'istanza e di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, con nomina di un commissario ad acta qualora la Prefettura non adempisse nei tempi prescritti. Condanna inoltre la Prefettura al pagamento delle spese di patrocinio a favore dell'avvocato Claudia Pedrini nel corso della causa, riconoscendo il diritto del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Massima
L'Amministrazione è obbligata a pronunciarsi sulle istanze di rilascio del permesso di soggiorno entro i termini di legge, e il protrarsi del silenzio oltre tali termini integra un vizio di illegittimità censurabile dal giudice amministrativo con conseguente ordine di pronunciamento entro un termine perentorio e nomina di commissario ad acta in caso di inottemperanza.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Carlo Polidori, Presidente Andrea De Col, Consigliere, Estensore Giampaolo De Piazzi, Referendario per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dallo Sportello Unico per Immigrazione della Prefettura di -OMISSIS- sull’istanza presentata dal ricorrente in data 27 maggio 2025, con conseguente condanna dell’Amministrazione a riscontrare l’istanza stessa e a provvedere, nel termine di trenta giorni, all’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento finalizzato alla richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno a tempo determinato e nomina di un commissario ad acta in caso di protratto inadempimento dell’Amministrazione oltre il termine assegnato; sul ricorso numero di registro generale 421 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudia Pedrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno – Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione del Ministero dell’Interno – Prefettura di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio inadempimento sull’istanza presentata dal ricorrente in data 27 maggio 2025 e ordina alla Prefettura di -OMISSIS- di provvedere, nel termine indicato in motivazione, sull’istanza stessa. Liquida in favore dell’avvocato Claudia Pedrini, in ragione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, la somma richiesta di € -OMISSIS-, a titolo di compensi e spese, oltre rimborso forfettario e spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
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