Tar Veneto - VeneziaSEZIONE TERZA17 aprile 2026Accolto

Sentenza n. 202600853/2026

Stranieri: Silenzio Inadempimento/rifiuto, Relativo All’istanza Per L’ottenimento Del Nulla Osta Da Parte Della Prefettura Di Venezia Sui Nella Pratica N. Ve/l/q/2023/108616 Per Finalizzare L’assunzione A Favore Del Signor Khan Masud

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un soggetto ha presentato istanza presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura per ottenere il nulla osta per l'assunzione di un lavoratore straniero, identificato come Masud Khan. Trattandosi di procedimento amministrativo finalizzato al rilascio di un nulla osta, presupposto necessario per l'assunzione di manodopera straniera, l'istanza rientra nella competenza dello Sportello Unico della Prefettura. L'Amministrazione, tuttavia, non ha provveduto a rispondere entro i termini di legge, mantenendo un silenzio prolungato sulla domanda presentata dal ricorrente. Dinanzi a questo atteggiamento omissivo dell'Ente, il ricorrente ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per far valere l'illegittimità del silenzio inadempimento e per ottenere un provvedimento espresso.

Il quadro normativo

La procedura di rilascio del nulla osta per l'assunzione di lavoratori stranieri è disciplinata dalle norme sulla disciplina dell'immigrazione e dall'ordinamento amministrativo italiano, che attribuisce specifiche competenze alla Prefettura e al suo Sportello Unico per l'Immigrazione. Il diritto amministrativo italiano prevede che il silenzio mantenuto dall'Amministrazione oltre i termini previsti dalla legge costituisce un vizio dell'atto amministrativo impugnabile davanti al giudice amministrativo. La legge sul procedimento amministrativo prevede inoltre il diritto del cittadino a ricevere una risposta espressa entro termini definiti, salvo que il silenzio stesso possa valere come diniego in alcuni specifici casi disciplinati per legge. Nel caso di procedure relative a istanze di nulla osta, la mancata risposta entro i termini non costituisce approvazione automatica ma obbliga l'Amministrazione a provvedere con decisione esplicita.

La questione giuridica

La controversia verte sulla rilevanza del silenzio inadempimento mantenuto dalla Prefettura e sulla possibilità di impugnare tale condotta davanti al giudice amministrativo per ottenere un provvedimento espresso. In particolare, la questione centrale riguarda se l'inerzia dell'Amministrazione nel rilasciare il nulla osta costituisca effettivamente un vizio dell'azione amministrativa per cui il ricorrente possa pretendere la pronuncia di un obbligo di provvedere. La questione è rilevante poiché incide sulle modalità di tutela dei privati nei confronti di comportamenti omissivi dell'Amministrazione e sulla concretizzazione del diritto a ricevere una decisione amministrativa in tempi ragionevoli.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha ritenuto fondato il ricorso della parte, accogliendo le censure mosse avverso l'illegittimità del silenzio inadempimento della Prefettura. Il collegio ha evidenziato che l'Amministrazione era tenuta a pronunciarsi sulla domanda di nulla osta entro i termini previsti dalla normativa di settore, e che il mantenimento del silenzio prolungato costituisce violazione dei principi di trasparenza amministrativa e di celerità procedimentale. Il giudice ha ritenuto che il ricorrente avesse interesse ad agire e che l'istanza fosse fondata nel chiedere non solo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, bensì anche l'imposizione all'Amministrazione di un obbligo di adottare un provvedimento espresso. La sentenza accoglie quindi il ricorso nella sua duplice finalità: l'accertamento dell'illegittimità della condotta omissiva e la dichiarazione dell'obbligo di provvedere.

La decisione

Il TAR Veneto ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere nei sensi e nei termini indicati nella motivazione della sentenza. Il Ministero dell'Interno è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio nella misura di mille euro oltre alle spese generali, IVA e contributo procedimentale, nonché al rimborso del contributo unificato. La sentenza è ordinata essere eseguita dall'autorità amministrativa secondo il disposto dell'articolo 117 del Codice del processo amministrativo. L'Amministrazione dovrà pertanto adottare un provvedimento espresso relativo alla richiesta di nulla osta per l'assunzione del lavoratore straniero, cessando dall'atteggiamento omissivo che ha caratterizzato il procedimento.

Massima

Il silenzio mantenuto dalla Prefettura su una richiesta di nulla osta per l'assunzione di lavoratore straniero costituisce un vizio dell'azione amministrativa per cui il ricorrente può agire in giudizio al fine di ottenere l'accertamento dell'illegittimità e l'imposizione dell'obbligo di provvedere con decisione esplicita entro termini definiti dal giudice.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Carlo Polidori,	Presidente
Andrea De Col,	Primo Referendario
Giampaolo De Piazzi,	Referendario, Estensore
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento della Prefettura di -OMISSIS- - Sportello Unico per l’Immigrazione, formatosi sull’istanza presentata dal ricorrente per ottenere il nulla osta per l’assunzione del lavoratore Masud Khan;
nonché per la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
sul ricorso numero di registro generale 2199 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Edoardo Montagnani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno - Questura e Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di -OMISSIS-, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in -OMISSIS-, piazza S. Marco, 63;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. Giampaolo De Piazzi e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere nei sensi e nel termine di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Interno a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 1.000 (mille/00) oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:

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