Differenze tra Diritto Amministrativo e Diritto Privato
Scopri le differenze tra diritto amministrativo e diritto privato. Una guida chiara e completa per capire questi due rami giuridici.
Il diritto amministrativo e il diritto privato rappresentano due fondamentali branche dell'ordinamento giuridico italiano, caratterizzate da principi, finalità e ambiti di applicazione profondamente diversi.
Mentre il diritto privato regola i rapporti tra soggetti posti in posizione di parità, disciplinando le relazioni tra privati cittadini o tra questi e le persone giuridiche private, il diritto amministrativo governa l'esercizio del potere pubblico e i rapporti tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini, caratterizzati da una posizione di supremazia dell'amministrazione.
Questa distinzione fondamentale si riflette non solo nella natura dei rapporti giuridici disciplinati, ma anche negli strumenti e nelle procedure utilizzate. Il diritto privato si fonda sull'autonomia negoziale e sulla libertà contrattuale, mentre il diritto amministrativo è imperniato sul concetto di potere amministrativo e sul perseguimento dell'interesse pubblico. La Pubblica Amministrazione, infatti, agisce attraverso provvedimenti amministrativi unilaterali, espressione del suo potere autoritativo, sempre vincolata al rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento sanciti dall'art. 97 della Costituzione.
Le differenze tra questi due ambiti del diritto si manifestano anche sul piano della tutela giurisdizionale, con la distinzione tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, ciascuna dotata di propri strumenti e peculiarità processuali. Di seguito approfondiremo il tema in oggetto.
1. Introduzione al Diritto Amministrativo e al Diritto Privato
È importante ribadire: il diritto amministrativo e il diritto privato rappresentano due fondamentali branche dell'ordinamento giuridico italiano, caratterizzate da principi, finalità e ambiti di applicazione profondamente diversi.
La distinzione tra queste due sfere del diritto si fonda principalmente sulla natura dei rapporti giuridici disciplinati e sul tipo di interessi tutelati.
Che cos’è il diritto amministrativo?
Il diritto amministrativo è il ramo del diritto pubblico che disciplina l'organizzazione, l'attività e i rapporti della Pubblica Amministrazione. Questa branca del diritto regola l'esercizio della funzione amministrativa, che deve essere svolta nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento sanciti dall'art. 97 della Costituzione.
Come stabilito dall'art. 1 della Legge 241/1990, l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. Il diritto amministrativo si caratterizza per la presenza di poteri autoritativi in capo alla Pubblica Amministrazione, che può emanare provvedimenti unilaterali capaci di incidere sulla sfera giuridica dei destinatari.
La tutela giurisdizionale in questo ambito è principalmente affidata al giudice amministrativo, che ha il compito di verificare la legittimità dell'azione amministrativa e di proteggere gli interessi legittimi dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione, garantendo un equilibrio tra l'interesse pubblico e i diritti individuali.
Come evidenziato dall'art. 1 della Legge 241/1990, l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. Il diritto amministrativo disciplina l'esercizio del potere pubblico e i rapporti tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini, caratterizzati da una posizione di supremazia dell'amministrazione che agisce come autorità.
Che cos'è il Diritto Privato
Il diritto privato è il complesso di norme giuridiche che regola i rapporti tra soggetti posti in posizione di parità, siano essi persone fisiche o giuridiche. Questa branca del diritto si fonda sul principio dell'autonomia negoziale, sancito dall'art. 1322 del Codice Civile, che riconosce ai privati la libertà di determinare il contenuto dei contratti nei limiti imposti dalla legge.
Il diritto privato disciplina molteplici aspetti della vita sociale ed economica: dai rapporti familiari alle successioni, dai contratti ai diritti reali, dalle obbligazioni alla responsabilità civile. Si caratterizza per la presenza di norme generalmente dispositive, che possono essere derogate dall'autonomia privata, salvo i casi di norme imperative poste a tutela di interessi superiori.
La tutela dei diritti soggettivi nell'ambito privatistico è affidata alla giurisdizione ordinaria, che applica il principio dispositivo secondo cui sono le parti a determinare l'oggetto del giudizio e a fornire le prove a sostegno delle proprie pretese.
Il diritto privato, invece, regola i rapporti tra soggetti posti in posizione di parità, disciplinando le relazioni tra privati cittadini o tra questi e le persone giuridiche private. Come riconosciuto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, la distinzione fondamentale risiede nell'esercizio del potere amministrativo, elemento essenziale per radicare la giurisdizione amministrativa.
L'art. 103 della Costituzione stabilisce che sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, mentre le questioni di diritto privato sono generalmente affidate alla giurisdizione ordinaria.
La Pubblica Amministrazione può anche agire secondo le norme di diritto privato, come previsto dall'art. 1, comma 1-bis, della Legge 241/1990, quando adotta atti di natura non autoritativa. In questi casi, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, i rapporti restano soggetti alle regole del diritto comune.
La tutela giurisdizionale si articola diversamente nei due ambiti: nel diritto amministrativo, l'art. 113 della Costituzione garantisce la tutela degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi contro gli atti della pubblica amministrazione, e le controversie sono affidate al giudice amministrativo (es. T.A.R.), mentre nel diritto privato la tutela è affidata al giudice ordinario (es. Tribunali ordinari) secondo i principi generali dell'ordinamento civile.
2. Origini e Fonti Normative: un Confronto
Il diritto amministrativo e il diritto privato presentano origini e fonti normative profondamente diverse, che riflettono la loro diversa natura e finalità all'interno dell'ordinamento giuridico italiano.
Fonti del Diritto Amministrativo
Le fonti del diritto amministrativo si caratterizzano per una struttura gerarchica che vede al vertice la Costituzione e le leggi ordinarie. Come evidenziato dall'art. 1 della Legge 241/1990, l'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. Un ruolo particolare è rivestito dalle fonti secondarie, come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che distingue tra regolamenti (atti formalmente amministrativi ma sostanzialmente normativi) e atti amministrativi generali (atti formalmente normativi ma sostanzialmente amministrativi).
Il diritto amministrativo, dunque, trova il suo fondamento primario nella Costituzione, in particolare nell'art. 97, che stabilisce i principi fondamentali di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Come evidenziato dall'art. 1 della Legge 241/1990, l'attività amministrativa è vincolata al perseguimento dei fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza.
Le ordinanze contingibili e urgenti rappresentano una categoria speciale di atti amministrativi generali, caratterizzati dalla capacità di derogare temporaneamente alle fonti primarie per far fronte a situazioni di emergenza, sempre nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.
Fonti del Diritto Privato
Le fonti del diritto privato si fondano su un sistema gerarchico che vede al vertice la Costituzione, seguita dal Codice Civile e dalle leggi ordinarie.
Come evidenziato dal Consiglio di Stato, la libertà contrattuale, tutelata dagli artt. 41 e 42 della Costituzione, può essere limitata solo attraverso fonti primarie, non potendo le fonti amministrative secondarie intervenire senza un'espressa delega legislativa. Il principio è confermato dall'art. 1372 c.c., che attribuisce "forza di legge" alla manifestazione di volontà delle parti, escludendo modifiche "in via amministrativa" dell'assetto di interessi, salvo espressa previsione di legge.
L'art. 1339 c.c. consente l'inserimento automatico di clausole nei contratti solo quando previsto dalla legge o da fonti da essa espressamente autorizzate, confermando la centralità della fonte legislativa nel sistema privatistico.
Il diritto privato si caratterizza per una maggiore flessibilità delle sue fonti. Come evidenziato dal Consiglio di Stato, mentre nel diritto privato vige la distinzione tra norme dispositive (derogabili dall'autonomia privata) e norme imperative (inderogabili), tale distinzione è sostanzialmente estranea al diritto amministrativo, dove le norme sono tendenzialmente imperative e inderogabili.
Un punto di incontro tra le due discipline è rappresentato dall'art. 1, comma 1-bis, della Legge 241/1990, che prevede che la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisca secondo le norme di diritto privato. Questa disposizione, come sottolineato dal Consiglio di Stato, riflette la crescente "ibridazione" delle forme giuridiche nell'attuale assetto ordinamentale, dove i confini tra diritto pubblico e diritto privato tendono ad attenuarsi.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha evidenziato come nel diritto amministrativo si manifesti un'intrinseca posizione di supremazia necessaria a perseguire i fini determinati dalla legge, con atti di carattere autoritativo in grado di incidere unilateralmente sulla sfera giuridica del privato, caratteristica questa estranea al diritto privato, dove vige invece il principio della parità tra le parti.
3. Soggetti Coinvolti: Pubblico e Privato a Confronto
Il confronto tra i soggetti coinvolti nel diritto amministrativo e nel diritto privato evidenzia fondamentali differenze nella loro posizione giuridica e nelle modalità di interazione.
Chi opera nel Diritto Amministrativo
Nel diritto amministrativo operano principalmente le pubbliche amministrazioni, che secondo l'art. 1, comma 2, della Legge 241/1990 includono tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative.
Questi enti agiscono attraverso i propri organi e uffici, composti da funzionari pubblici e dirigenti, la cui attività è vincolata ai principi di imparzialità e buon andamento.
Accanto ad essi operano i responsabili del procedimento, figure chiave introdotte dalla legge sul procedimento amministrativo.
Nel settore operano anche professionisti specializzati come avvocati amministrativisti, consulenti tecnici e periti. Un ruolo importante è svolto dalle autorità amministrative indipendenti, che esercitano funzioni di regolazione e controllo in specifici settori.
I cittadini, le imprese e le associazioni interagiscono con la pubblica amministrazione come destinatari dei provvedimenti o come partecipanti ai procedimenti amministrativi.
Nel diritto amministrativo, come stabilito dall'art. 1 della Legge 241/1990, la Pubblica Amministrazione agisce perseguendo i fini determinati dalla legge, in una posizione di supremazia caratterizzata dall'esercizio di poteri autoritativi. L'art. 97 della Costituzione impone che l'organizzazione dei pubblici uffici assicuri il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Chi opera nel Diritto Privato
Nel diritto privato operano soggetti posti in posizione di parità, siano essi persone fisiche o giuridiche.
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione, questi soggetti godono di autonomia negoziale e libertà contrattuale nei limiti dell'ordinamento. Tra gli operatori professionali figurano avvocati civilisti, notai, commercialisti e consulenti legali, che assistono i privati nella gestione dei loro rapporti giuridici. Le imprese, sia individuali che societarie, operano attraverso i loro rappresentanti legali e amministratori. Un ruolo significativo è svolto anche dagli intermediari finanziari, dalle associazioni di categoria e dai professionisti del settore immobiliare.
I consumatori e le associazioni che li rappresentano costituiscono una categoria particolare di soggetti, tutelati da specifiche normative. Gli arbitri e i mediatori intervengono nella risoluzione alternativa delle controversie tra privati.
Nel diritto privato, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, i soggetti si trovano in una posizione paritetica, con situazioni soggettive che si connotano come diritti soggettivi ed obblighi giuridici. L'art. 1322 c.c. sancisce il principio dell'autonomia contrattuale, permettendo alle parti di determinare liberamente il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.
Come chiarito dal Consiglio di Stato, anche quando la Pubblica Amministrazione agisce mediante strumenti privatistici, la sua azione rimane comunque finalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico. Il Consiglio di Stato ha precisato che, pur potendo la P.A. operare con strumenti negoziali, resta "l'ineliminabile differenza che discende dalla portata e dalla natura dell'interesse pubblico", che impone regole e principi specifici, particolarmente in tema di pubblicità e trasparenza.
L'art. 7 della Legge 241/1990 prevede inoltre che nel procedimento amministrativo possano intervenire i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, configurando così un sistema di partecipazione che non trova riscontro nei rapporti privatistici.
4. Tipologia di Rapporti Giuridici: Eteronomia vs Autonomia
Il diritto amministrativo e il diritto privato si caratterizzano per una fondamentale differenza nella natura dei rapporti giuridici che regolano.
Rapporti di supremazia nel Diritto Amministrativo
Come indicato dal Consiglio di Stato, nel diritto amministrativo si manifesta un'intrinseca posizione di supremazia necessaria a perseguire i fini determinati dalla legge, con atti di carattere autoritativo in grado di incidere unilateralmente sulla sfera giuridica del privato. Questa supremazia è confermata dall'art. 21-quater della Legge 241/1990, che riconosce alle pubbliche amministrazioni il potere di imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti.
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha sottolineato come questa asimmetria permei l'intera disciplina del diritto amministrativo sostanziale e processuale, rappresentando un tratto fisiologico del rapporto di diritto pubblico, necessario per il perseguimento degli interessi pubblici affidati all'amministrazione.
Come evidenziato dall'art. 1 della Legge 241/1990, l'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, perseguendo i fini determinati dalla legge. Questo evidenzia il carattere eteronomo del diritto amministrativo, dove i rapporti sono conformati dalla legge e dal perseguimento dell'interesse pubblico.
Rapporti di parità nel Diritto Privato
Nei rapporti di diritto privato si fondano sul principio fondamentale della parità tra le parti, come sancito dall'art. 1322 c.c., che riconosce ai privati l'autonomia di determinare liberamente il contenuto dei loro rapporti giuridici. Come evidenziato dalla Corte di Cassazione, questa parità si manifesta nella libertà contrattuale e nella reciprocità delle posizioni giuridiche.
Nessuna delle parti può imporre unilateralmente la propria volontà all'altra, e ogni modifica del rapporto richiede il consenso di entrambe. Anche quando sussistono situazioni di squilibrio economico o contrattuale, l'ordinamento interviene con specifiche tutele (come nel caso dei consumatori) per riequilibrare il rapporto, ma sempre preservando la natura paritaria della relazione giuridica.
La parità tra le parti si riflette anche sul piano processuale, dove vige il principio dispositivo e della parità delle armi nel processo civile.
Nel diritto privato, come stabilito dall'art. 1322 c.c., vige il principio dell'autonomia contrattuale, che consente alle parti di determinare liberamente il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.
Come evidenziato dal Consiglio di Stato, anche quando la pubblica amministrazione utilizza strumenti privatistici, la sua azione rimane comunque funzionalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico. Il Consiglio di Stato ha precisato che, pur potendo la P.A. operare con strumenti negoziali, resta "l'ineliminabile differenza che discende dalla portata e dalla natura dell'interesse pubblico", che impone regole e principi specifici.
5. Procedimenti e Atti: Differenze Chiave
Il diritto amministrativo e il diritto privato presentano differenze sostanziali sia nei procedimenti che nella tipologia di atti, riflettendo la diversa natura dei rapporti che regolano e degli interessi che tutelano.
Procedimenti Amministrativi
Il procedimento amministrativo rappresenta una sequenza coordinata di atti e fatti finalizzata all'emanazione di un provvedimento finale.
La Legge 241/1990 ne disciplina le fasi essenziali: iniziativa, istruttoria, decisoria e integrativa dell'efficacia. L'avvio può essere d'ufficio o su istanza di parte, mentre l'istruttoria comprende l'acquisizione di fatti, interessi e documenti rilevanti.
La fase decisoria culmina nell'adozione del provvedimento, che deve essere motivato e comunicato ai destinatari. Il procedimento deve concludersi entro termini prestabiliti, rispettando i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. Fondamentale è la partecipazione degli interessati, che possono accedere agli atti, presentare memorie e osservazioni. Il responsabile del procedimento coordina l'intero iter, garantendo il rispetto delle garanzie procedimentali e la corretta ponderazione degli interessi coinvolti.
Nel diritto amministrativo, il procedimento è caratterizzato dal principio di legalità e dalla necessaria presenza di un interesse pubblico. L'azione amministrativa si sviluppa attraverso una sequenza predeterminata di atti, dove ogni fase deve rispettare precise garanzie procedimentali previste dalla Legge 241/1990.
Gli elementi cardine includono l'avvio del procedimento, l'istruttoria, la partecipazione degli interessati e la conclusione con l'emanazione del provvedimento finale.
La Pubblica Amministrazione agisce in posizione di supremazia, esercitando poteri autoritativi, ma deve sempre garantire la trasparenza e il contraddittorio.
Atti di Diritto Privato
Gli atti di diritto privato sono manifestazioni di volontà dirette a produrre effetti giuridici nell'ambito dell'autonomia negoziale dei soggetti. Il contratto rappresenta la principale categoria, definito come l'accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.
La formazione dell'atto privato si basa sul libero consenso delle parti e non richiede particolari formalità, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge. Gli elementi essenziali includono l'accordo, la causa, l'oggetto e la forma quando richiesta ad substantiam.
Oltre ai contratti, rientrano in questa categoria i negozi unilaterali (come il testamento), gli atti unilaterali (come la procura) e le promesse unilaterali.
La validità degli atti privati è subordinata al rispetto delle norme civilistiche e all'assenza di vizi della volontà, come errore, violenza o dolo.
Nel diritto privato i procedimenti si basano sul principio dell'autonomia negoziale e della parità tra le parti. Gli atti si formano attraverso la libera manifestazione di volontà dei soggetti coinvolti, senza necessità di seguire iter procedimentali rigidamente predefiniti. Il procedimento di formazione del contratto, ad esempio, si sviluppa attraverso proposta e accettazione, con ampia libertà nelle modalità di perfezionamento dell'accordo.
Per quanto riguarda gli atti, nel diritto amministrativo troviamo provvedimenti unilaterali come autorizzazioni, concessioni, ordinanze, che sono espressione del potere pubblico e sono caratterizzati da imperatività ed esecutorietà. Nel diritto privato, invece, gli atti tipici sono i contratti, i negozi unilaterali e gli atti unilaterali, basati sulla volontà delle parti e privi di carattere autoritativo.
Mentre gli atti amministrativi devono essere motivati e possono essere impugnati davanti al giudice amministrativo per vizi di legittimità, gli atti di diritto privato sono soggetti al controllo del giudice ordinario principalmente per questioni di validità sostanziale e rispetto delle norme civilistiche.
6. Tutela Giurisdizionale nei Due Rami
La tutela giurisdizionale nei confronti della Pubblica Amministrazione si articola secondo un sistema dualistico che vede la compresenza della giurisdizione ordinaria e di quella amministrativa, come sancito dall'art. 103 della Costituzione.
Il riparto di giurisdizione si basa sul criterio del petitum sostanziale, che va identificato non solo in funzione della pronuncia richiesta ma soprattutto in relazione alla causa petendi, ovvero alla natura intrinseca della posizione dedotta in giudizio. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la competenza si determina non in base al petitum formale ma considerando il rapporto giuridico dedotto e la tutela effettivamente richiesta.
Giustizia Amministrativa
La giustizia amministrativa è strutturata su due gradi di giudizio: i Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) in primo grado e il Consiglio di Stato in appello.
La sua competenza si estende alle controversie riguardanti l'esercizio del potere amministrativo e la tutela degli interessi legittimi.
Il processo amministrativo è disciplinato dal D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) e si caratterizza per la prevalenza del rito scritto e la centralità dell'atto impugnato. Le azioni esperibili includono l'annullamento, il risarcimento, l'adempimento e l'accertamento. Particolare rilevanza assume la tutela cautelare, che consente la sospensione degli effetti dell'atto impugnato. I termini per il ricorso sono generalmente di 60 giorni dalla notifica o conoscenza dell'atto, con alcune variazioni per specifiche materie.
La giurisdizione amministrativa, disciplinata dall'art. 7 del D.Lgs. 104/2010, si articola in giurisdizione generale di legittimità, esclusiva ed estesa al merito. Essa riguarda le controversie concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, relative a provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili all'esercizio di tale potere.
La giurisdizione ordinaria, invece, sussiste quando l'amministrazione agisce in posizione paritetica con i privati o quando si controverte su diritti soggettivi non compressi dall'esercizio del potere pubblico. Come evidenziato dalla Corte di Cassazione, appartengono al giudice ordinario anche le controversie relative al risarcimento dei danni per lesione dell'affidamento del privato, quando il danno non deriva direttamente dall'illegittimità di un provvedimento ma dalla violazione dei doveri di correttezza e buona fede.
Nelle materie di giurisdizione esclusiva, elencate dall'art. 133 del D.Lgs. 104/2010, il giudice amministrativo conosce anche delle controversie relative a diritti soggettivi, purché connesse all'esercizio del potere pubblico. Tuttavia, come precisato dalla Corte di Cassazione, anche in questi casi la giurisdizione amministrativa presuppone sempre l'esercizio di poteri autoritativi finalizzati alla realizzazione di un interesse pubblico.
Giustizia Ordinaria
La giustizia ordinaria si articola in tre gradi di giudizio: Tribunale, Corte d'Appello e Corte di Cassazione. Quando coinvolge la Pubblica Amministrazione, si occupa principalmente delle controversie relative a diritti soggettivi e rapporti paritetici.
Il processo segue le regole del codice di procedura civile, con particolare attenzione al principio del contraddittorio e al diritto di difesa.
Il giudice ordinario, pur non potendo annullare atti amministrativi, può disapplicarli nel caso concreto se li ritiene illegittimi. Le azioni più frequenti riguardano il risarcimento del danno, l'adempimento contrattuale e l'accertamento di diritti. Non esistono termini di decadenza per l'azione, ma solo termini di prescrizione dei diritti.
La competenza si determina secondo le ordinarie regole processuali, considerando valore e materia della controversia.
7. Principali Esempi Pratici delle Differenze
Le differenze tra procedimenti amministrativi e atti di diritto privato emergono chiaramente in diversi contesti pratici, come evidenziato dalla giurisprudenza e dalla normativa.
Come stabilito dall'art. 1 della Legge 241/1990, l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge secondo criteri di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza. Tuttavia, quando la PA adotta atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato.
Esempi nel Diritto Amministrativo
Nel diritto amministrativo, esempi tipici includono il rilascio di concessioni edilizie, dove il procedimento inizia con la presentazione della domanda, prosegue con l'istruttoria tecnica e si conclude con il provvedimento finale. Altro caso emblematico è l'espropriazione per pubblica utilità, che richiede la dichiarazione di pubblica utilità, la determinazione dell'indennità e il decreto di esproprio.
Nelle gare pubbliche, il procedimento si articola in fasi ben definite: pubblicazione del bando, presentazione delle offerte, valutazione delle proposte e aggiudicazione. Nei concorsi pubblici, si susseguono la pubblicazione del bando, lo svolgimento delle prove, la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria. In tutti questi casi, l'amministrazione deve rispettare precise garanzie procedimentali e motivare le proprie decisioni.
Nel campo dei contratti pubblici, il Consiglio di Stato ha chiarito che coesistono due tipologie di procedimenti: quello amministrativo, disciplinato da regole pubblicistiche finalizzate all'interesse pubblico, e quello negoziale, retto da norme privatistiche per la formazione della volontà contrattuale.
L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha precisato che regole pubblicistiche e privatistiche operano in maniera contemporanea e sinergica: le prime riguardano il provvedimento e la loro violazione determina invalidità, le seconde concernono il comportamento complessivo della PA e la loro violazione genera responsabilità.
Un ulteriore esempio pratico emerge nell'ambito delle indagini di mercato, dove, come evidenziato dal Consiglio di Stato, il procedimento amministrativo è soggetto solo alle regole procedimentali che l'amministrazione si è data, con ampi margini di discrezionalità, pur dovendo rispettare i principi di legalità, imparzialità e ragionevolezza.
Esempi nel Diritto Privato
Nel diritto privato, un esempio classico è la compravendita immobiliare, dove le parti negoziano liberamente le condizioni, concludono il preliminare e successivamente stipulano il contratto definitivo davanti al notaio.
Nella locazione commerciale, le parti definiscono autonomamente durata, canone e condizioni contrattuali, nel rispetto delle norme imperative.
Nei rapporti di lavoro privato, il contratto si forma attraverso la proposta del datore di lavoro e l'accettazione del lavoratore, con la possibilità di negoziare individualmente alcuni aspetti del rapporto.
Nella costituzione di società, i soci determinano liberamente l'oggetto sociale, il capitale e le regole di governance, sempre nei limiti previsti dalla legge. In questi casi, prevale l'autonomia negoziale delle parti, con forme vincolate solo in casi specifici.
FAQ: Differenze tra Diritto Amministrativo e Diritto Privato
- Qual è la differenza principale tra diritto amministrativo e diritto privato?
La differenza principale tra diritto amministrativo e diritto privato risiede nella posizione delle parti: nel diritto amministrativo la Pubblica Amministrazione agisce in posizione di supremazia per tutelare l'interesse pubblico, utilizzando poteri autoritativi; nel diritto privato le parti sono in posizione di parità e agiscono nell'ambito della loro autonomia negoziale per perseguire interessi individuali.
- Quando si applica il diritto amministrativo e quando il diritto privato?
Il diritto amministrativo si applica quando la PA esercita poteri autoritativi per il perseguimento di interessi pubblici, come nel caso di provvedimenti amministrativi, concessioni o autorizzazioni. Il diritto privato si applica quando la PA agisce iure privatorum, ovvero come un privato, ad esempio nella stipula di contratti di locazione o compravendita, o quando regola rapporti tra privati.
- Gli atti amministrativi possono avere effetti privati?
Gli atti amministrativi possono produrre effetti anche nei rapporti privatistici, specialmente quando incidono su situazioni giuridiche soggettive dei privati. Ad esempio, un'autorizzazione amministrativa può essere presupposto per la stipula di un contratto privato, o una concessione può legittimare lo svolgimento di attività commerciali tra privati.
- Che tribunali si occupano di diritto amministrativo e diritto privato?
Del diritto amministrativo si occupano i Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) in primo grado e il Consiglio di Stato in appello, con competenza sulle controversie relative a interessi legittimi e diritti soggettivi in materie di giurisdizione esclusiva. Del diritto privato si occupano i tribunali ordinari (Tribunale, Corte d'Appello, Cassazione) per le controversie sui diritti soggettivi.
- È possibile che un soggetto privato sia coinvolto in un procedimento amministrativo?
Sì, i privati sono frequentemente coinvolti nei procedimenti amministrativi, sia come destinatari diretti del provvedimento finale sia come controinteressati. La Legge 241/1990 garantisce loro specifici diritti di partecipazione, come la possibilità di presentare memorie, accedere agli atti e ricevere comunicazioni sull'avvio del procedimento.

Marco Mosca
Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...