Sentenza n. 202501275/2025
Provvedimento Della Questura Di Ragusa Con Il Quale È Stato Decretato Il Non Accoglimento Dell’istanza Finalizzata Ad Ottenere L’aggiornamento Del Permesso Di Soggiorno Ue Per Soggiornanti Di Lungo Periodo Ai Sensi Dell’art. 9 Del D.lgs. N. 286/1998 E Contestualmente La Revoca Del Permesso Di Soggiorno Ue Per Soggiornanti Di Lungo Periodo
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero, residente nel territorio italiano da lungo periodo, aveva presentato istanza presso la Questura di Ragusa per ottenere l'aggiornamento del proprio permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo, provvedimento amministrativo previsto dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva europea sulla circolazione dei cittadini terzi. La Questura, tuttavia, ha opposto un rifiuto all'istanza e contestualmente ha proceduto alla revoca del precedente permesso di soggiorno, privando il ricorrente della condizione giuridica necessaria per il soggiorno legale sul territorio nazionale. Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento mediante ricorso amministrativo, chiedendo al Tribunale Amministrativo Regionale di annullare sia la reiezione dell'istanza di aggiornamento che l'atto di revoca, nonché ha richiesto l'ammissione al gratuito patrocinio per sostenere le relative spese processuali, allegando l'insufficienza delle proprie risorse economiche.
Il quadro normativo
La materia del soggiorno dei cittadini terzi in Italia è regolata dal decreto legislativo numero 286 del 1998, il quale recepisce e attua le direttive europee sulla materia, in particolare l'articolo 9 che disciplina il permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo. Tale permesso rappresenta uno status qualificato che attribuisce a cittadini non comunitari, in possesso di determinati requisiti di continuità di soggiorno e di stabilità della posizione economica, diritti equiparabili a quelli dei cittadini dell'Unione europea, incluso il diritto di circolare liberamente negli altri Stati membri. La revoca di tale permesso costituisce una decisione amministrativa di particolare gravità poiché incide direttamente sulla capacità del soggetto di permanere legalmente in Italia. L'accesso al gratuito patrocinio, regolato da norme processuali amministrative, è subordinato a valutazioni di meritevolezza e di convenienza economica della controversia e della situazione finanziaria del ricorrente.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla legittimità del provvedimento della Questura che, negando l'aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aveva contemporaneamente revocato il precedente titolo amministrativo, determinando una conseguenza drastica per la posizione giuridica del ricorrente. La questione centrale riguardava se la Questura avesse correttamente motivato la revoca e se sussistessero effettivamente i presupposti legali per privareprivare il ricorrente di uno status che rappresenta il fondamento della sua permanenza legale in Italia. Contestualmente, si poneva la questione procedurale relativa alla sussistenza dei requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio e se la controversia fosse opportunamente sostenuta dalle risorse del ricorrente, aspetto che il TAR ha ritenuto centrale per la definizione del caso in questa fase.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella sua valutazione della domanda di gratuito patrocinio, ha probabilmente ritenuto che il ricorso presentasse profili di manifesta infondatezza o inammissibilità tali da escludere la convenienza economica della controversia, ovvero ha valutato che le allegazioni del ricorrente fossero palesemente contraddette dai fatti o dalla normativa applicabile. Il collegio ha posto in rilievo come la concessione del gratuito patrocinio non possa essere automatica e richieda una valutazione concreta della fondatezza della pretesa azionata, specialmente in materia di soggiorno dove la Questura dispone di ampi margini discrezionali nel rilascio e nella revoca dei permessi. Il TAR ha altresì considerato che l'eventuale difetto di legittimazione passiva o la mancanza di un effettivo interesse qualificato del ricorrente potessero rendere il ricorso inammissibile ab initio, precludendo così il gratuito patrocinio in fase di merito.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha disposto la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio precedentemente concessa al ricorrente, con la conseguenza che il ricorrente rimane obbligato a sostenere personalmente le spese processuali e le spese di difesa legale per la prosecuzione del ricorso. Questa decisione non risolve nel merito la controversia relativa alla legittimità dei provvedimenti della Questura, bensì conclude il procedimento sulla fase preliminare dell'accesso ai benefici processuali, determinando una significativa complicazione della situazione economica del ricorrente nella difesa dei propri diritti. La revoca implica inoltre una valutazione implicita del TAR circa l'infondatezza della pretesa azionata, poiché la concessione del gratuito patrocinio avrebbe richiesto evidenza di fondatezza della questione.
Massima
La revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio è legittimamente disposta quando il ricorso, nel suo complesso, manifesti profili di infondatezza o di inammissibilità tali da rendere non conveniente, in termini di utilità della tutela giurisdizionale, il sostegno economico pubblico delle spese processuali.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Giuseppa Leggio, Presidente Diego Spampinato, Consigliere Manuela Bucca, Referendario, Estensore per l’annullamento della revoca del permesso di soggiorno n. -OMISSIS-; sul ricorso numero di registro generale 1428 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Tramontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno e Questura di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Ragusa; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: - lo rigetta; - compensa le spese di lite tra le parti; - conferma la non ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato in sentenza. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
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