Contributo Amministrativo di €73,50: Cos’è e Quando si Paga
Scopri cos’è il contributo amministrativo, quando si paga e perché è necessario per validare alcune pratiche burocratiche. Guida chiara con esempi e consigli pratici.
Introduzione
Il contributo amministrativo è una somma fissa stabilita dalla normativa italiana e richiesta nell’ambito di specifiche procedure burocratiche. La sua finalità è quella di coprire, almeno in parte, i costi sostenuti dalla Pubblica Amministrazione per l’istruttoria e la gestione delle pratiche, garantendo così un equilibrio tra il servizio erogato e le spese organizzative.
Questo contributo trova applicazione soprattutto nel settore dell’immigrazione, caratterizzato da un elevato numero di richieste e da procedure particolarmente formali. In tale ambito, ad esempio, è previsto il pagamento di € 73,50 per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, nonché per l’emissione delle carte di soggiorno di lungo periodo. La stessa somma è richiesta anche per il rilascio del passaporto italiano.
Introdotto con l’obiettivo di uniformare e razionalizzare i procedimenti amministrativi, il versamento del contributo rappresenta un passaggio obbligato per la validità della domanda. In questo modo, lo Stato assicura sia la copertura dei costi sia una gestione più efficiente delle pratiche, in particolare di quelle legate all’immigrazione.
1. Cos’è il Contributo Amministrativo di €73,50
Definizione e natura giuridica
Il contributo amministrativo di € 73,50 è una somma obbligatoria introdotta dal legislatore per coprire una parte dei costi sostenuti dalla Pubblica Amministrazione nella gestione delle pratiche documentali. La sua natura giuridica è quella di onere amministrativo, ossia un importo fissato dalla legge e strettamente connesso al procedimento in cui viene richiesto. Non si tratta di una tassa in senso stretto, bensì di un contributo obbligatorio che accompagna la domanda e senza il cui versamento l’istanza non può essere considerata valida.
Questo istituto riflette l’esigenza di bilanciare da un lato i costi organizzativi sostenuti dallo Stato, dall’altro il diritto del cittadino – italiano o straniero – a ottenere un titolo che regolarizzi la propria posizione.
Per i cittadini stranieri, il contributo si applica al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno e delle carte di soggiorno. Per i cittadini italiani, invece, lo stesso importo è previsto per la domanda di rilascio del passaporto elettronico: in tale ambito il contributo ha sostituito la precedente tassa annuale di concessione governativa, configurandosi come un onere una tantum. In entrambi i casi, la finalità è garantire la copertura dei costi e rendere più efficiente l’attività amministrativa.
Normativa di riferimento
La base normativa del contributo amministrativo è il Decreto-Legge n. 89 del 23 giugno 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 129 del 2 agosto 2011, che ha introdotto l’obbligo di versamento per i cittadini stranieri richiedenti permessi e carte di soggiorno. A questo primo intervento hanno fatto seguito chiarimenti attuativi, tra cui il D.M. 6 ottobre 2011 e successivi provvedimenti ministeriali, che hanno precisato modalità di pagamento e importi differenziati a seconda del titolo richiesto.
Oggi, l’importo standard di € 73,50 rappresenta la misura di riferimento più diffusa, applicata alle principali procedure relative al soggiorno degli stranieri e al rilascio del passaporto per i cittadini italiani.
2. Quando si Paga il Contributo Amministrativo
Permessi di soggiorno e carte di soggiorno
Il contributo amministrativo di € 73,50 trova la sua applicazione principale nell’ambito delle procedure di immigrazione. È richiesto, in particolare, per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (già noto come carta di soggiorno), così come per altre tipologie di titoli di soggiorno. Ogni cittadino straniero che presenti domanda presso la Questura o tramite gli sportelli postali abilitati è tenuto al pagamento di tale importo, oltre ad altri oneri, come l’imposta di bollo e il costo del supporto elettronico del permesso.
Il versamento del contributo costituisce condizione imprescindibile per la validità della domanda: in assenza della ricevuta di pagamento, la pratica non può essere accolta né istruita. L’obbligo si applica tanto al primo rilascio quanto ai successivi rinnovi, che consentono allo straniero di mantenere regolare la propria posizione sul territorio nazionale. Questo strumento, pur nella sua misura standardizzata di € 73,50, risponde all’esigenza di coprire parte delle spese di istruttoria e di gestione informatica sostenute dalla Pubblica Amministrazione. In alcuni casi particolari, l’importo può subire variazioni in base alla tipologia di titolo richiesto, come stabilito dalle disposizioni ministeriali attuative.
Altri Casi Amministrativi
Oltre alle pratiche di soggiorno per cittadini stranieri, il contributo amministrativo è richiesto anche in altri contesti documentali e burocratici. Un esempio rilevante è quello del passaporto italiano, per il quale la Legge n. 89/2014 ha introdotto un contributo fisso di € 73,50 da versare al momento della richiesta del documento, sostituendo la precedente tassa annuale di concessione governativa. Il contributo può inoltre trovare applicazione in specifiche procedure consolari, come il rilascio di alcuni certificati per i cittadini italiani all’estero, o in occasione di ricorsi amministrativi che richiedono l’esame e la trattazione da parte dell’autorità competente. In tutti questi casi, la logica è la stessa: coprire in modo proporzionale i costi dell’amministrazione senza scaricare interamente l’onere sul bilancio pubblico.
3. Modalità di Pagamento
Bollettino postale e moduli precompilati
Il contributo amministrativo di € 73,50 deve essere versato tramite bollettino postale, utilizzando i moduli precompilati messi a disposizione da Poste Italiane. Questi bollettini riportano già gli estremi del conto corrente intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, così da garantire la corretta destinazione della somma. L’utente deve semplicemente inserire i propri dati anagrafici e procedere al pagamento presso qualunque ufficio postale, oppure, se abilitato, attraverso i servizi online di Poste Italiane.
Il sistema centralizzato dei bollettini permette allo Stato di monitorare i flussi di incasso e di ridurre il rischio di errori. Nei kit postali per il permesso di soggiorno, il bollettino prestampato è già incluso e pronto per l’uso; per la richiesta del passaporto, invece, i bollettini si trovano negli uffici postali e nelle tabaccherie convenzionate. In entrambi i casi, questa modalità costituisce lo strumento ufficiale per il pagamento del contributo.
Ricevuta e presentazione
Al momento del pagamento, l’ufficio postale rilascia una ricevuta che ha pieno valore probatorio. Tale ricevuta deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda: alla Questura o allo Sportello Unico per l’immigrazione per i permessi di soggiorno, oppure all’ufficio passaporti della Polizia di Stato per il rilascio del passaporto. Senza di essa, la pratica è inammissibile e non può essere istruita.
La ricevuta assolve quindi a una duplice funzione: consente al cittadino di dimostrare l’avvenuto versamento e permette all’amministrazione di verificarne la regolarità. È comunque consigliabile conservarne una copia anche dopo la conclusione della procedura, poiché potrebbe essere richiesta in occasione di controlli successivi.
4. Chi È Tenuto a Pagare e Chi È Esente
Soggetti Obbligati
Il contributo amministrativo di € 73,50 è dovuto principalmente dai cittadini extracomunitari che presentano domanda di rilascio, rinnovo o aggiornamento del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La normativa stabilisce che il pagamento costituisce requisito indispensabile per l’ammissibilità della domanda: senza il versamento, la pratica non può essere avviata né istruita. L’obbligo riguarda sia coloro che entrano per motivi di lavoro o studio, sia chi chiede il ricongiungimento familiare, sia chi richiede la trasformazione del titolo di soggiorno da una tipologia ad un’altra. Inoltre, sono soggetti al contributo anche i cittadini stranieri che rinnovano periodicamente il proprio permesso per prolungare la permanenza in Italia. In sostanza, chiunque provenga da Paesi extra UE e intenda soggiornare regolarmente nel territorio italiano deve adempiere a tale onere economico, che rappresenta una condizione necessaria per la validità del procedimento amministrativo.
Esenzioni e Riduzioni
La legge prevede alcune categorie esentate dal pagamento del contributo amministrativo, al fine di tutelare situazioni particolarmente delicate o meritevoli di protezione. Sono esenti i minori di 18 anni, per i quali il permesso di soggiorno viene rilasciato gratuitamente. Non è richiesto alcun versamento nemmeno ai titolari di protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) né ai richiedenti asilo, in quanto si tratta di diritti fondamentali tutelati da convenzioni internazionali. Altre esenzioni riguardano i permessi per cure mediche, i permessi per protezione speciale e, in alcuni casi, i permessi per motivi umanitari. Sono inoltre esclusi dal pagamento i familiari di cittadini UE che esercitano il diritto di soggiorno. In tal modo, la normativa cerca di bilanciare l’esigenza di copertura dei costi amministrativi con il rispetto dei diritti umani e la protezione dei soggetti più vulnerabili.
5. Sanzioni e Conseguenze in Caso di Mancato Pagamento
Il mancato pagamento del contributo amministrativo di €. 73,50 per i permessi di soggiorno comporta conseguenze significative che si articolano su diversi piani procedurali e sostanziali, richiedendo un'analisi attenta della normativa e della giurisprudenza consolidata.
La disciplina normativa di riferimento trova il suo fondamento nell'articolo 5, comma 2-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998, che subordina la richiesta di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno al versamento di un contributo il cui importo è determinato con decreto ministeriale. Tale contributo, tuttavia, non costituisce un requisito sostanziale per l'ingresso e il soggiorno dello straniero, ma rappresenta una mera condizione di procedibilità dell'istanza avente natura tributaria.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il mancato versamento del contributo non può comportare automaticamente il rigetto dell'istanza. Come stabilito dal Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - L'Aquila nella sentenza n. 386 del 2024, "il pagamento del contributo per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce un requisito sostanziale per l'ingresso e il soggiorno dello straniero, ma una mera condizione di procedibilità dell'istanza avente natura tributaria, la cui carenza incide solo sulla regolarità fiscale e non sulla validità del titolo richiesto".
Rigetto o sospensione della pratica
Il diniego dell'istanza fondato esclusivamente sul mancato versamento del contributo risulta illegittimo quando l'amministrazione non abbia preventivamente attivato il contraddittorio procedimentale. Il Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze nella sentenza n. 353 del 2024 ha precisato che "l'omesso pagamento del contributo di soggiorno previsto dall'art. 5 comma 2-ter D.Lgs. 286/1998 al momento della presentazione dell'istanza costituisce una mera irregolarità formale sanabile", che non può giustificare il diniego automatico del rinnovo.
L'amministrazione non può procedere all'archiviazione del procedimento per il solo mancato versamento del contributo, come chiarito dal Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania nella sentenza n. 575 del 2018, secondo cui "l'omesso o insufficiente versamento del contributo in denaro previsto per la gestione del procedimento amministrativo non costituisce motivo legittimo per l'archiviazione della domanda o per il rigetto della stessa".
Necessità di integrazione documentale
L'amministrazione ha l'obbligo di attivare il soccorso istruttorio ex articolo 6 della legge n. 241 del 1990, comunicando espressamente al richiedente la necessità di effettuare il versamento. Il principio di leale collaborazione tra pubblica amministrazione e privati impone alla Questura di consentire all'interessato di regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento del contributo anche in un momento successivo alla presentazione dell'istanza, purché prima dell'adozione del provvedimento definitivo.
La successiva regolarizzazione del pagamento da parte del richiedente sana retroattivamente il vizio formale, rendendo illegittimo l'eventuale provvedimento di diniego fondato esclusivamente sull'originaria omissione. Come evidenziato dal Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - Venezia nella sentenza breve n. 251 del 2014, "il termine rilevante per verificare l'avvenuto pagamento del contributo non coincide con la data di presentazione dell'istanza, bensì con il momento dell'adozione del provvedimento finale da parte dell'amministrazione competente".
Effetti sui tempi della procedura
Il mancato versamento del contributo può comportare una sospensione del procedimento amministrativo, ma tale sospensione non può protrarsi indefinitamente. Una volta che il richiedente provvede a fornire la documentazione richiesta o a effettuare il pagamento, l'amministrazione deve necessariamente pronunciarsi nel merito della richiesta entro i termini stabiliti dall'articolo 2 della legge n. 241 del 1990.
Il silenzio inadempimento dell'amministrazione, protrattosi oltre i termini procedimentali, costituisce comportamento illegittimo sindacabile dal giudice amministrativo, come confermato dal Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli nella sentenza n. 256 del 2019.
In conclusione, il mancato pagamento del contributo amministrativo non può comportare automaticamente il rigetto dell'istanza, ma richiede l'attivazione del contraddittorio procedimentale e la possibilità per il richiedente di sanare l'omissione prima della decisione finale, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa.
6. Casi Pratici e Giurisprudenza
Pronunce sulla Legittimità del Contributo (150 parole)
La giurisprudenza amministrativa ha consolidato un orientamento uniforme sulla legittimità del contributo amministrativo di €. 73,50 per i permessi di soggiorno, confermandone la validità attraverso numerose pronunce che ne hanno chiarito natura giuridica e modalità applicative.
Il Consiglio di Stato nella sentenza n. 4487 del 2016 ha stabilito i principi fondamentali per la valutazione della legittimità del contributo, precisando che la normativa nazionale deve essere valutata nel suo complesso sistematico quando incide sul percorso che conduce all'ottenimento del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. La Suprema Corte amministrativa ha chiarito che i contributi richiesti per tutti i permessi di soggiorno devono essere proporzionati rispetto alle finalità perseguite dalla direttiva 2003/109/CE e non possono costituire un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti ai cittadini di paesi terzi.
Particolarmente significativa è la pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale Lazio nella sentenza n. 3674 del 2019, che ha definitivamente chiarito la natura giuridica del contributo, stabilendo che esso "non ha natura tributaria ma rientra nella categoria della parafiscalità, essendo collegato all'espletamento di un servizio reso dall'amministrazione su richiesta del cittadino straniero". Il TAR Lazio ha precisato che il contributo trova fondamento nell'attività posta in essere dal Ministero dell'Interno per lo svolgimento dell'istruttoria necessaria alla verifica del possesso dei requisiti per l'ottenimento del titolo, senza che rilevi un fatto indicativo di forza economica.
La giurisprudenza ha inoltre confermato la legittimità della destinazione del gettito, come evidenziato nella medesima sentenza del TAR Lazio, secondo cui "la destinazione della metà del gettito del contributo al fondo rimpatri ex articolo 14-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998 rientra nella discrezionalità del legislatore nella ripartizione delle risorse finanziarie e non viola i principi di ragionevolezza ed eguaglianza".
Esempio di Richiesta di Rinnovo del Permesso di Soggiorno
L'applicazione concreta del pagamento del contributo nelle procedure di rinnovo del permesso di soggiorno trova esemplificazione nella giurisprudenza consolidata, che ha delineato le modalità operative e gli effetti procedurali del versamento.
Un caso pratico significativo è rappresentato dalla decisione del Tribunale Amministrativo Regionale Lazio nella sentenza n. 4393 del 2019, che ha stabilito che "la valutazione dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno deve essere effettuata con riferimento al momento della presentazione della domanda, la quale deve essere corredata dalla documentazione attestante il versamento del contributo nella misura integrale richiesta dalla normativa vigente". La sentenza precisa che l'amministrazione adempie correttamente ai propri obblighi procedimentali quando provvede ad inviare specifici solleciti al richiedente, anche attraverso comunicazione diretta durante i rilievi fotodattiloscopici.
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che il pagamento del contributo effettuato successivamente alla notifica del provvedimento di diniego non può inficiare la legittimità del provvedimento stesso, configurandosi come fatto sopravvenuto eventualmente allegabile in sede di richiesta di riesame, come stabilito nella medesima pronuncia del TAR Lazio.
7. Conclusioni: Perché È Importante il Contributo di €73,50
Il contributo amministrativo di €. 73,50 per i permessi di soggiorno rappresenta un elemento centrale nel sistema normativo dell'immigrazione italiana, la cui importanza emerge da una duplice prospettiva che abbraccia tanto le esigenze di copertura dei costi amministrativi quanto le legittime preoccupazioni relative al peso economico gravante sui cittadini stranieri.
Dal punto di vista della giustificazione istituzionale, la giurisprudenza ha chiarito che il contributo trova fondamento nell'attività posta in essere dal Ministero dell'Interno per lo svolgimento dell'istruttoria necessaria alla verifica del possesso dei requisiti per l'ottenimento del titolo. Come precisato dal Tribunale Amministrativo Regionale Lazio nella sentenza n. 3674 del 2019, il contributo "non ha natura tributaria ma rientra nella categoria della parafiscalità, essendo collegato all'espletamento di un servizio reso dall'amministrazione su richiesta del cittadino straniero". Tale qualificazione giuridica sottolinea come il versamento non costituisca un mero prelievo fiscale, ma rappresenti il corrispettivo per un'attività amministrativa complessa che richiede risorse umane e tecnologiche significative.
La destinazione del gettito, disciplinata dall'articolo 14-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, evidenzia la duplice finalità del contributo: la metà confluisce nel fondo rimpatri per finanziare le spese di rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine, mentre la quota residua è assegnata al Ministero dell'Interno per gli oneri connessi alle attività istruttorie. Questa ripartizione, pur suscitando critiche per l'apparente addebito ai cittadini regolari dei costi dell'immigrazione irregolare, è stata ritenuta legittima dalla giurisprudenza amministrativa come espressione della discrezionalità legislativa nella ripartizione delle risorse finanziarie.
Tuttavia, l'evoluzione normativa del contributo ha evidenziato la necessità di bilanciare le esigenze di copertura dei costi pubblici con i principi di proporzionalità e non discriminazione sanciti dal diritto europeo. La pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 settembre 2015 ha rappresentato un momento di svolta, dichiarando che "la direttiva 2003/109 osta ad una normativa nazionale che impone ai cittadini di paesi terzi che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno di pagare un contributo di importo variabile tra € 80,00 ed € 200,00, in quanto siffatto contributo è sproporzionato rispetto alla finalità perseguita ed è atto a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti".
L'attuale importo di €. 73,50, determinato dal decreto ministeriale del 5 maggio 2017 in ottemperanza ai principi europei, rappresenta il risultato di un complesso bilanciamento tra diverse esigenze. Da un lato, garantisce la sostenibilità finanziaria del sistema amministrativo che gestisce oltre un milione di pratiche annuali, dall'altro rispetta i parametri di proporzionalità stabiliti dalla giurisprudenza europea, riducendo significativamente l'impatto economico sui cittadini stranieri rispetto agli importi precedentemente previsti.
Le critiche mosse al contributo si concentrano principalmente sul peso economico che esso rappresenta per i cittadini stranieri, spesso caratterizzati da condizioni economiche precarie e costretti a frequenti rinnovi dei titoli di soggiorno. L'incidenza cumulativa del contributo, sommata agli altri oneri previsti (costo del supporto elettronico, marca da bollo, diritti postali), può raggiungere importi significativi che incidono sulla capacità di integrazione sociale ed economica degli stranieri regolarmente soggiornanti.
Tuttavia, la giurisprudenza ha riconosciuto la legittimità del principio secondo cui "porre il pagamento degli oneri dell'istruttoria a carico dei richiedenti rientra nella discrezionalità del legislatore, nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità", come evidenziato nella citata sentenza del TAR Lazio. Tale approccio riflette una concezione del rapporto tra amministrazione e cittadini stranieri basata sul principio di corresponsabilità, secondo cui chi beneficia di un servizio pubblico deve contribuire alla sua sostenibilità economica.
In definitiva, il contributo di €. 73,50 rappresenta un elemento essenziale per garantire l'efficienza e la sostenibilità del sistema amministrativo dei permessi di soggiorno, purché la sua applicazione rimanga entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza. La sua importanza trascende la mera dimensione economica per assumere un significato più ampio di equilibrio tra diritti individuali e sostenibilità del sistema pubblico, richiedendo un costante monitoraggio per assicurare che non diventi un ostacolo all'integrazione dei cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale.
FAQ sul Contributo Amministrativo di €73,50
A cosa serve il contributo amministrativo di €73,50?
Il contributo amministrativo di €73,50 serve a coprire le spese di gestione e istruttoria della pratica per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Questo importo non varia in base al tipo di permesso richiesto ed è destinato esclusivamente alle attività amministrative svolte dalla Questura e dalle Poste italiane per l’elaborazione della documentazione, inclusi controlli e registrazioni, garantendo la corretta gestione della procedura di soggiorno per cittadini stranieri.
È obbligatorio per tutti i permessi di soggiorno?
Sì, il contributo amministrativo di €73,50 è generalmente obbligatorio per quasi tutti i tipi di permesso di soggiorno, sia per il rilascio che per il rinnovo. Tuttavia, alcune categorie specifiche possono avere esenzioni o riduzioni, ad esempio per motivi umanitari, protezione internazionale o casi particolari stabiliti dalla legge. La norma principale prevede che senza il pagamento non è possibile completare la procedura, rendendo il contributo un requisito essenziale per ottenere il permesso.
Chi è esente dal pagamento?
Sono esenti dal pagamento del contributo amministrativo di €73,50 alcune categorie di cittadini stranieri, come i titolari di permesso per protezione internazionale o umanitaria, minori, rifugiati o richiedenti asilo, persone in condizioni di grave disagio economico documentato e alcuni casi speciali previsti dalla legge. L’esenzione deve essere comprovata tramite documentazione ufficiale al momento della richiesta del permesso di soggiorno, altrimenti il contributo resta obbligatorio per completare la pratica.
Come si effettua il pagamento?
l pagamento del contributo amministrativo di €73,50 può essere effettuato tramite bollettino postale, PagoPA o strumenti digitali indicati dalle Poste Italiane o dalla Questura. Al momento della richiesta o del rinnovo del permesso di soggiorno, vengono forniti i dettagli su come compilare correttamente il bollettino, includendo codice fiscale e causale. È importante conservare la ricevuta come prova di pagamento, perché senza questa la pratica non potrà essere presa in carico né completata dagli uffici competenti.
Cosa succede se non si paga?
Se non si paga il contributo amministrativo di €73,50, la richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno non può essere completata. La pratica rimane sospesa e l’ufficio competente non procederà all’istruttoria. In alcuni casi, può essere considerata incompleta e respinta, costringendo il richiedente a rifare l’intera procedura. Inoltre, il mancato pagamento può comportare ritardi significativi nell’ottenimento del permesso e l’impossibilità di usufruire dei diritti collegati allo status di soggiornante regolare in Italia.

Marco Mosca
Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...