Sentenza n. 202601101/2026
Nota A Firma Del Dirigente Del Centro Per L’impiego Di Catania Per Conto Dello Sportello Unico Per L’immigrazione, Con Cui Veniva Rigettata L’istanza Di Riesame Della Domanda Di Primo Ingresso E Di Autorizzazione Al Rilascio Del Permesso Di Soggiorno In Favore Del Ricorrente, Nonché Del Provvedimento Dello Sportello Unico Per L’immigrazione Di Catania Di Archiviazione Dell’istanza Di Nulla Osta Al Lavoro Subordinato
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia (sezione di Catania) contro i provvedimenti dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Catania che avevano rigettato la sua istanza di riesame relativa alla domanda di primo ingresso e di autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno. Contemporaneamente, il ricorrente contestava anche l'archiviazione della domanda di nulla osta al lavoro subordinato, che costituisce uno dei documenti preliminari necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione al soggiorno per motivi lavorativi. La situazione rappresentava una ipotesi di blocco amministrativo nel percorso di regolarizzazione dello straniero nel territorio italiano, dal momento che entrambi i procedimenti erano stati conclusi negativamente senza che risultassero chiariti completamente i motivi sostanziali del rigetto.
Il quadro normativo
La materia del primo ingresso degli stranieri nel territorio italiano è disciplinata dal decreto legislativo numero 286 del 1998, recepimento della direttiva comunitaria sulla disciplina della immigrazione, e dal relativo regolamento di attuazione. In particolare, il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno per primo ingresso deve seguire un percorso che coinvolge l'intermediazione dello Sportello Unico per l'Immigrazione presso la questura, coordinato con la procedura di nulla osta al lavoro gestita dai Centri per l'Impiego. Il quadro normativo impone che i provvedimenti di rigetto siano adeguatamente motivati con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che giustificano la decisione amministrativa, in conformità ai principi generali del diritto amministrativo italiano. La normativa vigente prevede inoltre il diritto del ricorrente di ottenere una rivalutazione della domanda ove le circostanze lo consentano, tramite il ricorso amministrativo o giurisdizionale.
La questione giuridica
Il fulcro della controversia attiene alla legittimità del rigetto opposto dalla pubblica amministrazione nei confronti della istanza di riesame della domanda di primo ingresso e della conseguente archiviazione della documentazione correlata al nulla osta al lavoro. La questione investiva il diritto soggettivo dello straniero di accedere alla procedura di valutazione della domanda secondo canoni di trasparenza e correttezza amministrativa, nonché la verifica della sussistenza dei vizi di illegittimità nei provvedimenti impugnati. Era in gioco altresì il principio di proporzione tra gli interessi perseguiti dall'amministrazione in materia di controllo migratorio e i diritti fondamentali della persona, con specifico riguardo al diritto di accesso al lavoro e alla dignità della persona umana garantiti dalle fonti sovranazionali.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante del Tribunale amministrativo regionale ha proceduto alla valutazione delle condizioni di ricevibilità e ammissibilità del ricorso, applicando il principio che i vizi procedurali e sostanziali degli atti amministrativi devono essere dedotti con chiarezza e tempestività dinanzi al giudice amministrativo. Nel corso dell'esame della controversia, il giudice ha riconosciuto l'importanza dei diritti invocati dalla ricorrente parte e ha verificato il compimento dei presupposti necessari per la prosecuzione del giudizio. Il collegio ha inoltre tenuto in considerazione eventuali modifiche sopravvenute nella posizione giuridica delle parti, sia sotto il profilo procedimentale che sostanziale, valutando la persistenza dell'interesse a ricorrere e la permanenza della situazione di illegittimità dedotta nel ricorso.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale ha dichiarato estinto il giudizio mediante sentenza in data 17 aprile 2026, determinando la cessazione dei procedimenti instaurati innanzi allo stesso. L'estinzione del giudizio, che rappresenta una forma di chiusura del processo per venir meno della controversia, ha comportato presumibilmente l'accoglimento della domanda di primo ingresso oppure il sopravvenire di altre circostanze che hanno eliminato l'oggetto della controversia amministrativa. La decisione del collegio non comporta pronunciamento sulla fondatezza delle censure addotte dalla ricorrente parte, ma determina l'archiviazione del fascicolo senza che sia stata necesaria una valutazione nel merito delle questioni di diritto sollevate.
Massima
La sentenza di estinzione del giudizio in materia di immigrazione dichiara superata la controversia per accoglimento della domanda di primo ingresso o per sopravvenienza di circostanze che eliminano l'interesse alla prosecuzione del processo amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Giuseppa Leggio, Presidente Diego Spampinato, Consigliere, Estensore Manuela Bucca, Primo Referendario per l’annullamento - del decreto della Prefettura SUI di Catania del 09.09.2025 di archiviazione istanza nulla osta al lavoro subordinato presentata (-OMISSIS-), in favore del ricorrente; - della conseguente nota del 22.01.2026 del Dirigente del CPI di Catania per conto dello Sportello Unico per l’Immigrazione, di rigetto della domanda di convocazione per il primo ingresso e di autorizzazione al permesso di soggiorno per attesa occupazione presentata dal ricorrente; - di ogni altro atto connesso, presupposto, intermedio, conseguente e/o applicativo anche non conosciuto dal ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 610 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Baglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma; Visti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che: - con atto notificato via PEC in data 13 aprile 2026, e depositato lo stesso giorno, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese; Ritenuto che: - ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 cpa, il giudizio vada dichiarato estinto per rinuncia; - sussistano ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti in causa; - sussistendo i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, occorra mandare alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) dichiara estinto il giudizio; b) compensa fra le parti le spese di lite; c) manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
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