Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZA—Accolto
Sentenza n. 202300775/2023
3i - Cittadinanza - Istanza Concessione - Inammissibilità
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore Anna Corrado, Consigliere per l'annullamento - del decreto del-OMISSIS-, con cui la Prefettura (U.T.G.) di Milano, ha dichiarato inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana, presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 16 [rectius 9], comma 1, lettera e) [rectius f] della L. 05/02/1992, n. 91. sul ricorso numero di registro generale 1391 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Mazzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno (Ufficio Territoriale del Governo di Milano), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno (anche per l’Ufficio Territoriale del Governo di Milano); Visti tutti gli atti della causa; Vista la richiesta di passaggio in decisione della causa senza discussione, depositata da parte ricorrente l’8-02-2023; Vista l’analoga richiesta depositata il 10-02-2023 da parte resistente; Designata relatrice per l'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2023 la dott.ssa Concetta Plantamura; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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