3I - CITTADINANZA - ISTANZA CONCESSIONE - INAMMISSIBILITÀ
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202300775/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana presso la Prefettura di Milano, invocando uno dei criteri di acquisto previsti dalla legge sulla cittadinanza. L'Ufficio Territoriale del Governo di Milano, competente per la materia, ha dichiarato inammissibile la domanda mediante decreto amministrativo, presumibilmente sulla base di una valutazione preliminare dei presupposti di ammissibilità secondo la normativa vigente. Il ricorrente, ritenendo illegittima tale dichiarazione di inammissibilità e convinto di possedere i requisiti necessari, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia impugnando il provvedimento della Prefettura. La controversia si inserisce nel contesto più generale del diritto alla cittadinanza italiana e dei procedimenti amministrativi di naturalizzazione, materia particolarmente delicata poiché incide su diritti fondamentali della persona.
Il quadro normativo
La disciplina della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 febbraio 1992, numero 91, che ha radicalmente riformato la materia. L'articolo 9, comma 1, lettera f) della medesima legge disciplina una delle modalità ordinarie di acquisto della cittadinanza italiana per stranieri e fissa i criteri substantivi cui deve corrispondere la domanda affinché essa sia ricevibile e proseguibile nel procedimento amministrativo di istruttoria. L'ammissibilità della domanda costituisce un presupposto fondamentale poiché solo le istanze che soddisfano i requisiti preliminari possono accedere alla fase successiva di valutazione delle condizioni personali del ricorrente. La pubblica amministrazione, nel verificare questi presupposti, deve operare un controllo rigoroso ma sempre rispettoso dei principi di legalità, ragionevolezza e proporzionalità che governano l'azione amministrativa. La Prefettura agisce in qualità di organo territoriale competente per questi procedimenti ed è titolare del potere di valutazione iniziale della ricevibilità formale.
La questione giuridica
La questione centrale verteva sul corretto apprezzamento, da parte della Prefettura, dei presupposti di ammissibilità della domanda presentata dal ricorrente secondo la legge sulla cittadinanza. In particolare, ci si interrogava se la Prefettura avesse correttamente valutato la sussistenza dei criteri di ammissibilità richiesti dalla norma, oppure se avesse commesso un errore di diritto nel dichiarare inammissibile la domanda senza che fossero stati definitivamente accertati i vizi sostanziali ad essa relativi. La controversia riguardava dunque il corretto riparto tra la fase di valutazione della ammissibilità formale, riservata all'amministrazione, e la fase dell'istruttoria sostanziale, durante la quale l'amministrazione avrebbe dovuto approfondire gli elementi fattuali sottesi alla domanda. La questione rifletteva anche un principio più generale: se una domanda contenga difetti tali da renderla inammissibile, ovvero se quei difetti siano invece rimediabili o non idonei a precludere l'avanzamento della pratica.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che la Prefettura abbia errato nel valutare i presupposti di ammissibilità della domanda, poiché dall'esame della documentazione e della fattispecie emerge che la domanda stessa presentava i requisiti necessari per proseguire nel procedimento amministrativo. Il collegio giudicante ha presumibilmente considerato che l'amministrazione avesse ecceduto nei suoi poteri di controllo preliminare, eventualmente confondendo una mera incompletezza della documentazione con un vizio sostanziale di inammissibilità, oppure applicando in modo ristrittivo i criteri legali. L'accoglimento del ricorso implica una valutazione di illegittimità della decisione amministrativa e una conseguente declaratoria di violazione della corretta applicazione della legge sulla cittadinanza. Il giudice amministrativo, nel sindacare il provvedimento della Prefettura, ha prevalso sulla valutazione discrezionale dell'amministrazione perché la stessa si fondava su una lettura erronea della norma o su una insufficiente istruttoria.
La decisione
Il Tribunale ha accolto il ricorso annullando il decreto della Prefettura che aveva dichiarato inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana, restaurando il diritto del ricorrente di vedersi proseguire l'iter amministrativo della propria istanza. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte sopporta le proprie spese legali senza condanna della controparte. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa, elemento che sottolinea l'efficacia vincolante del provvedimento, e l'oscuramento nel fascicolo giudiziario di tutti i dati personali del ricorrente a tutela della sua privacy, in conformità alle norme sulla protezione dei dati personali.
Massima
L'amministrazione, nel dichiarare inammissibile una domanda di concessione della cittadinanza italiana, deve basarsi su una corretta valutazione dei presupposti di ammissibilità previsti dalla legge e non può rifiutare arbitrariamente il proseguimento del procedimento senza una adeguata motivazione riferita alle norme applicabili.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore Anna Corrado, Consigliere per l'annullamento - del decreto del-OMISSIS-, con cui la Prefettura (U.T.G.) di Milano, ha dichiarato inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana, presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 16 [rectius 9], comma 1, lettera e) [rectius f] della L. 05/02/1992, n. 91. sul ricorso numero di registro generale 1391 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Mazzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno (Ufficio Territoriale del Governo di Milano), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno (anche per l’Ufficio Territoriale del Governo di Milano); Visti tutti gli atti della causa; Vista la richiesta di passaggio in decisione della causa senza discussione, depositata da parte ricorrente l’8-02-2023; Vista l’analoga richiesta depositata il 10-02-2023 da parte resistente; Designata relatrice per l'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2023 la dott.ssa Concetta Plantamura; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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