Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDADICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202300115/2023

Stranieri - Ricongiungimento Familiare - Nulla Osta – Ordinanza N.r.g. 6562/2021 Del Tribunale Di Brescia - Ottemperanza

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini,	Referendario
per l'ottemperanza
-	all’ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia in data 8 marzo 2022 nel ricorso RG 6562/2021, con la quale è stato accertato ex art. 30 comma 6 del Dlgs. 25 luglio 1998 n. 286 il diritto del ricorrente a ottenere il ricongiungimento familiare con il figlio minore residente in Pakistan;
sul ricorso numero di registro generale 943 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Pienazza, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, via Solferino 59;
MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA DI BRESCIA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Brescia;
Visto l'art. 114 cpa;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2023 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a)	dichiara cessata la materia del contendere;
(b)	compensa le spese di giudizio;
(c)	liquida, a titolo di patrocinio a spese dello Stato, l’importo di € 1.035, oltre a IVA e CPA, da corrispondere al difensore del ricorrente;
(d)	dispone l’invio della presente sentenza, comprese le parti oscurate, al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate per le verifiche di cui all’art. 127 del DPR 115/2002, come precisato in motivazione.
Ritenuto che sussistano i presupposti indicati dall'art. 52 commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e dagli art. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2023, con l'intervento dei magistrati:

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