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Sentenza n. 202300115/2023

Sentenza n. 202300115/2023

STRANIERI - RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE - NULLA OSTA – ORDINANZA N.R.G. 6562/2021 DEL TRIBUNALE DI BRESCIA - OTTEMPERANZA

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300115/2023
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero aveva ottenuto, mediante ordinanza del Tribunale civile di Brescia del 8 marzo 2022, il riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare con il proprio figlio minorenne residente in Pakistan, in applicazione dell'articolo 30 del decreto legislativo numero 286 del 1998, il quale disciplina il ricongiungimento dei familiari degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Successivamente alla pronuncia di tale ordinanza, l'amministrazione competente, rappresentata dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Brescia, non aveva dato puntuale esecuzione al provvedimento giurisdizionale, ritardando o omettendo i necessari atti amministrativi per dare seguito al diritto già riconosciuto dal giudice civile. Il ricorrente ha pertanto proposto ricorso per ottemperanza innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia al fine di ottenere l'esecuzione coattiva dell'ordinanza. Si trattava di una questione di carattere umanitario e familiare di rilievo, concernente il diritto fondamentale di mantenere i legami familiari, particolarmente protetto quando coinvolga un minore privo della compagnia del genitore.

Il quadro normativo

La materia del ricongiungimento familiare è regolata dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998 numero 286, recante il Testo Unico sull'immigrazione, il quale prevede che lo straniero legalmente soggiornante in Italia ha il diritto di chiedere l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale dei propri familiari prossimi, compresi i figli minori, quando sussistono determinati requisiti reddituali, abitativi e di stabilità del soggiorno. L'ordinanza del Tribunale ordinario aveva accertato, mediante provvedimento giurisdizionale inoppugnabile, l'esistenza di tale diritto in capo al ricorrente. Il procedimento per ottemperanza è disciplinato dall'articolo 114 del codice del processo amministrativo e rappresenta lo strumento processuale mediante il quale la parte che ha ottenuto una sentenza favorevole nel giudizio amministrativo può costringere l'amministrazione a dare esecuzione al provvedimento giudicato. Il diritto di famiglia, pur afferente al codice civile, si intreccia con il diritto amministrativo quando riguarda materie come l'immigrazione e i provvedimenti amministrativi di concessione di visti e permessi di soggiorno.

La questione giuridica

La controversia sottesa al ricorso riguardava l'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al provvedimento giudicato dell'ordinanza del Tribunale ordinario che aveva accertato il diritto al ricongiungimento familiare, ovvero il diritto del ricorrente di riunirsi con il figlio minore. La questione non era meramente formale, poiché comportava la verifica se, una volta accertato da un organo giurisdizionale ordinario un diritto del cittadino straniero, l'amministrazione fosse tenuta a dare automaticamente esecuzione oppure se potesse legittimamente differire o condizionare ulteriormente l'adempimento. In gioco vi era il principio del vincolo alla legge e ai provvedimenti giudiziali che caratterizza lo stato di diritto, nonché il diritto fondamentale di mantenere l'unità della famiglia, riconosciuto anche dalle norme di diritto internazionale ed europeo.

La motivazione del giudice

Benché la sentenza non esponga una motivazione estesa, dalla dichiarazione di cessata materia del contendere emerge che, nel corso del procedimento dinanzi al TAR, l'amministrazione ha dato esecuzione all'ordinanza del Tribunale di Brescia, provvedendo a dar corso alle pratiche di ricongiungimento familiare come prescritto. Il venir meno della controversia indica che, verosimilmente durante il procedimento di ottemperanza, l'amministrazione ha compiuto gli atti amministrativi necessari a dare seguito al diritto riconosciuto dal giudice civile, sia che ciò sia avvenuto in accoglimento di una pronuncia del TAR stesso, sia che rappresenti il risultato di una spontanea conformazione della Prefettura e del Ministero dell'Interno al titolo giuridico già accertato. Tale circostanza rappresenta una regolarizzazione della posizione del ricorrente e la conseguente perdita di interesse concreto a una sentenza di merito sulla questione. La compensazione delle spese di giudizio, anziché la condanna del convenuto, indica un atteggiamento equilibrato della giurisprudenza amministrativa nel riconoscimento di una situazione di fatto regolarizzatasi durante il processo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia dichiara cessata la materia del contendere, ritenendo che l'oggetto della controversia abbia trovato soluzione attraverso l'adempimento effettivo dell'ordinanza da parte delle amministrazioni coinvolte. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti, il che significa che ciascuna sostiene i propri costi legali senza condanna economica reciproca. Il ricorrente riceve il riconoscimento del patrocinio a spese dello Stato per un importo di milletrenta euro cinque, oltre all'imposta sul valore aggiunto e al contributo di giustizia, rappresentando un supporto pubblico ai costi sostenuti per la difesa in giudizio. Inoltre, la sentenza dispone l'invio della documentazione all'Agenzia delle Entrate per le verifiche previste dalla normativa sui redditi dichiarati ai fini del ricongiungimento familiare, mantenendo un controllo amministrativo sul procedimento.

Massima

Quando l'amministrazione dà esecuzione a un provvedimento giudicato che accertava il diritto al ricongiungimento familiare di un minore durante il pendenza del ricorso per ottemperanza, la materia del contendere cessa e il giudice amministrativo dichiara concluso il processo con compensazione delle spese.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini,	Referendario
per l'ottemperanza
-	all’ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia in data 8 marzo 2022 nel ricorso RG 6562/2021, con la quale è stato accertato ex art. 30 comma 6 del Dlgs. 25 luglio 1998 n. 286 il diritto del ricorrente a ottenere il ricongiungimento familiare con il figlio minore residente in Pakistan;
sul ricorso numero di registro generale 943 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Pienazza, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, via Solferino 59;
MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA DI BRESCIA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Brescia;
Visto l'art. 114 cpa;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2023 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a)	dichiara cessata la materia del contendere;
(b)	compensa le spese di giudizio;
(c)	liquida, a titolo di patrocinio a spese dello Stato, l’importo di € 1.035, oltre a IVA e CPA, da corrispondere al difensore del ricorrente;
(d)	dispone l’invio della presente sentenza, comprese le parti oscurate, al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate per le verifiche di cui all’art. 127 del DPR 115/2002, come precisato in motivazione.
Ritenuto che sussistano i presupposti indicati dall'art. 52 commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e dagli art. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2023, con l'intervento dei magistrati:

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