Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA15 settembre 2025DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202500812/2025

Silenzio Della Pubblica Amministrazione - Permesso Di Soggiorno - Rilascio - Silenzio Inadempimento

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha presentato ricorso davanti al TAR Lombardia sezione di Brescia contro il silenzio inadempienza della pubblica amministrazione competente in materia di rilascio del permesso di soggiorno. Il ricorso riguardava il mancato rilascio o il ritardo nel completamento dei procedimenti amministrativi necessari per ottenere il permesso di soggiorno, diritto fondamentale per la permanenza legale dello straniero nel territorio nazionale. La situazione era caratterizzata dall'assenza di risposte formali da parte dell'ente pubblico entro i termini previsti dalla legge, determinando una situazione di incertezza giuridica per il ricorrente in merito alla sua posizione amministrativa. Durante lo svolgimento del giudizio amministrativo, la PA ha provveduto a rilasciare il permesso di soggiorno richiesto o comunque ha completato il procedimento, rendendo la questione soggetta a controversia priva di utilità pratica per la parte ricorrente.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Decreto Legislativo numero 286 del 1998, che stabilisce il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, insieme alle norme sulla procedura amministrativa generale di cui alla legge numero 241 del 1990, che impone alle pubbliche amministrazioni di concludere i procedimenti amministrativi entro termini determinati. L'articolo 20 della legge numero 241 del 1990 prevede che il silenzio della pubblica amministrazione costituisce un inadempimento che espone l'ente competente a responsabilità civile e permette al ricorrente di impugnare il silenzio medesimo davanti al giudice amministrativo. Il ricorso per silenzio inadempimento rappresenta uno strumento di tutela fondamentale contro l'inerzia della pubblica amministrazione, consentendo al cittadino di ottenere una pronuncia che vincoli l'ente a provvedere. La normativa sulla sicurezza e sulla legalità del soggiorno costituisce materia di ordine pubblico che richiede decisioni tempestive e corrette da parte dell'amministrazione.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava il diritto del ricorrente a ottenere una pronuncia giurisdizionale che constasse la violazione dei termini procedimentali e vincolasse l'amministrazione al rilascio del permesso di soggiorno o all'adozione di un provvedimento motivato di rifiuto. La questione sollevava il tema della tutela del cittadino nei confronti dell'inazione amministrativa e della necessità di fornire certezza giuridica in materia così delicata come il diritto di soggiorno. Inoltre, era rilevante la valutazione circa il momento in cui il provvedimento amministrativo fosse stato adottato e se questo incidesse sulla permanenza di una controversia giudiziale effettivamente risolvibile nel merito.

La motivazione del giudice

Il TAR Lombardia ha valutato che nel corso del giudizio la pubblica amministrazione aveva finalmente dato corso al procedimento provvedendo al rilascio del permesso di soggiorno ovvero completando comunque il procedimento amministrativo in questione. Il collegio giudicante ha ritenuto che l'adozione del provvedimento positivo in favore del ricorrente, anche nel corso del processo, ha determinato il venir meno della situazione di inadempimento che aveva caratterizzato il ricorso originario. Tale conclusione è coerente con il principio per cui il giudizio amministrativo deve mantenersi ancorato a una controversia reale e concreta, non potendo proseguire su questioni divenute prive di interesse per il ricorrente. Il giudice ha quindi riconosciuto che, sebbene la tardività dell'azione amministrativa fosse effettiva, la circostanza che l'amministrazione abbia comunque provveduto ha modificato l'assetto dei diritti e degli interessi in gioco, rendendo la pronuncia nel merito inutile rispetto agli scopi della ricorrente parte.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, disponendo l'estinzione del giudizio amministrativo in ragione della sopravvenuta acquisizione della situazione favorevole al ricorrente. Tale pronuncia determina l'impossibilità di ottenere una condanna della PA al risarcimento dei danni da silenzio inadempimento o una pronuncia che accerti formalmente la violazione dei termini procedimentali, poiché l'interesse concreto a litigare è venuto meno. Le conseguenze pratiche comportano che il ricorrente rimane titolare del permesso di soggiorno ma non potrà ottenere dal giudice amministrativo accertamenti formali sulla violazione subita, salvo le azioni risarcitorie che rimangono acquisite in capo all'amministrazione.

Massima

Quando la pubblica amministrazione provvede al rilascio del permesso di soggiorno nel corso del giudizio amministrativo promosso contro il silenzio inadempimento, viene meno la materia del contendere determinando la cessazione del giudizio, poiché il ricorrente consegue l'utilità sostanziale della sua pretesa anche senza una pronuncia nel merito.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Alessandro Fede,	Presidente FF
Francesca Siccardi,	Referendario
Beatrice Rizzo,	Referendario, Estensore
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Bergamo sulla richiesta presentata in data 07/02/2025 dal sig. Gurjant Singh finalizzata alla convocazione dello stesso per la stipula del contratto di soggiorno nell'ambito della procedura c.d. “flussi” 2024.
sul ricorso numero di registro generale 301 del 2025, proposto da Gurjant Singh, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Ambrosetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Bergamo;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Beatrice Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, rinviando a separato provvedimento presidenziale per la liquidazione delle spese spettanti al suo difensore.
Demanda alla Segreteria di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio finanziario competente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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