Sentenza n. 202500923/2025
Provvedimenti In Materia Di Status - Cittadinanza - Concessione - Inammissibilità
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Reda Ali Abdelfattah Ali, cittadino straniero, ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana alla Prefettura di Cremona in data 10 dicembre 2021. A distanza di quasi tre anni, con provvedimento notificato il 7 ottobre 2024, la Prefettura ha decretato l'inammissibilità dell'istanza, applicando le disposizioni dell'articolo 9, comma 1, lettera F, della legge 5 febbraio 1992 numero 91. Insoddisfatto di questa decisione amministrativa, il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, chiedendo l'annullamento del provvedimento di inammissibilità con sospensione dell'efficacia. La controversia si inserisce nel complesso tema della cittadinanza italiana e della verifica dei presupposti procedurali e sostanziali per il riconoscimento di questo status giuridico fondamentale.
Il quadro normativo
La materia della concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992 numero 91, che rappresenta il testo unico in questa materia. In particolare, l'articolo 9 della citata legge individua i casi di inammissibilità dell'istanza di cittadinanza, prevedendo una serie di presupposti la cui mancanza comporta il rigetto della domanda in limine. La lettera F dell'articolo 9, comma 1, costituisce uno dei motivi di inammissibilità previsti dal legislatore e si riferisce a situazioni specifiche che rendono impossibile procedere al riconoscimento della cittadinanza per ragioni strettamente amministrative o procedurali. La Prefettura, quale organo amministrativo competente sul territorio, è titolata di valutare l'ammissibilità formale e sostanziale delle istanze, operando un controllo di conformità ai requisiti normativi.
La questione giuridica
La controversia riguarda se la Prefettura di Cremona abbia correttamente e legittimamente decretato l'inammissibilità dell'istanza presentata dal ricorrente sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera F, della legge 91 del 1992. Il ricorrente contesta il provvedimento amministrativo sostenendo che la decisione sarebbe illegittima per violazione delle norme di procedura o di sostanza, oppure che i presupposti di inammissibilità indicati dalla Prefettura non sussisterebbero nel caso concreto. Dal respingimento del ricorso da parte del TAR emerge che il giudice amministrativo ha ritenuto corretta la valutazione della Prefettura in ordine all'esistenza dei presupposti di inammissibilità legale.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza depositata contenga unicamente l'epigrafe e il dispositivo, senza una motivazione estesa e articolata, il TAR ha valutato il ricorso alla luce della documentazione prodotta dalle parti e della normativa applicabile. Il collegio giudicante ha esaminato gli atti di costituzione presentati dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Cremona, rappresentati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato. La decisione di respingere il ricorso indica che il giudice ha ritenuto legittima la valutazione amministrativa circa l'inammissibilità dell'istanza, trovando fondamento nei presupposti normativi di cui all'articolo 9 della legge 91 del 1992, lettera F. Il fatto che il ricorrente sia stato condannato al pagamento di una quota significativa delle spese processuali segnala una valutazione da parte del collegio sfavorevole alla prospettazione ricorsoria.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, ha definitivamente respinto il ricorso presentato da Reda Ali Abdelfattah Ali, rigettando pertanto la richiesta di annullamento del provvedimento di inammissibilità emanato dalla Prefettura di Cremona. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, quantificate in euro 1.500,00, con una ripartizione per la quale il ricorrente rimborsa all'Amministrazione i 2/3 delle stesse mentre le spese vengono compensate nella misura di 1/3 tra le parti. La sentenza è stata ordinata eseguibile immediatamente dall'autorità amministrativa competente.
Massima
Sussistendo i presupposti di inammissibilità dell'istanza di concessione di cittadinanza previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera F, della legge 5 febbraio 1992 numero 91, il provvedimento amministrativo di inammissibilità emesso dalla Prefettura legittimamente impedisce la prosecuzione del procedimento e non è soggetto ad annullamento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Alessandro Fede, Referendario Francesca Siccardi, Referendario, Estensore per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento emesso dalla Prefettura di Cremona e notificato il 7/10/2024, con cui è stata decretata l''inammissibilità dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana Rif. K10/1030642, ai sensi dell’art. 9 co. 1 L. F della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, presentata dal Sig. Ali Reda Ali Abdelfattah in data 10/12/2021; sul ricorso numero di registro generale 972 del 2024, proposto da Reda Ali Abdelfattah Ali, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno ed U.T.G. - Prefettura di Cremona, in persona del Ministro e del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Cremona; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa Francesca Siccardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna il ricorrente a rimborsare all’Amministrazione gli ulteriori 2/3 delle stesse, liquidate in euro 1.500,00, oltre oneri ed accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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