Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA18 marzo 2025DICHIARA IRRICEVIBIL

Sentenza n. 202500233/2025

Provvedimenti In Materia Di Status - Cittadinanza - Decreto Di Concessione - Attività Di Notificazione - Asserita Irritualità - Domanda Di Accertamento

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia riguarda un ricorso promosso dinanzi al TAR della Lombardia contro un decreto di concessione della cittadinanza italiana, verosimilmente emesso dal Prefetto o dalla competente autorità amministrativa. L'istante contesta l'asserita irregolarità procedurale della notificazione del provvedimento concessivo, ritenendo che quest'ultima sia stata effettuata in violazione delle norme sulla ritualità degli atti amministrativi. La questione sorge dall'intersezione tra il diritto sostanziale della cittadinanza e le modalità formali di comunicazione del provvedimento. L'istante chiede al giudice amministrativo di pronunciarsi sull'accertamento della irregolarità della notificazione, con le conseguenti ricadute sulla validità del decreto. Il ricorso rappresenta un tentativo di far controllare le forme procedurali attraverso cui l'amministrazione ha notificato un provvedimento riguardante lo status personale e giuridico dell'interessato.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza è disciplinata dalla legge n. 91 del 1992 e da una pluralità di norme codicistiche e regolamentari che stabiliscono le procedure di acquisto, concessione e certificazione dello status civile. Le modalità di notificazione degli atti amministrativi trovano disciplina negli articoli del codice di procedura civile applicabili per analogia ai procedimenti amministrativi, nonché nelle specifiche disposizioni previste dal codice dell'amministrazione digitale e dalle disposizioni sulla notificazione dei provvedimenti amministrativi. Il diritto alla comunicazione formale dell'atto è considerato garanzia essenziale della partecipazione procedimentale e della conoscenza del provvedimento. La ritualità della notificazione rappresenta un elemento formale rilevante ai fini della perfezione e della legittimità dell'atto stesso, sebbene la giurisprudenza amministrativa abbia sviluppato parametri per distinguere i vizi sostanziali da quelli meramente formali.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia è se il ricorso avanzato per denunciare l'asserita irregolarità nella notificazione di un decreto di concessione della cittadinanza sia strumento processuale idoneo e ricevibile, ovvero se le modalità formali della notificazione possano costituire oggetto di autonomo accertamento giuridico attraverso un ricorso al giudice amministrativo. Sullo sfondo emerge il problema circa la distinzione fra vizi di forma eccepibili in qualsiasi momento e vizi procedurali che, per natura della materia, potrebbero essere assoggettati a termini di proposizione più ristretti. La questione attiene inoltre al rapporto fra il diritto alla impugnazione dei provvedimenti e le condizioni procedurali di ricevibilità del ricorso stesso, specialmente in materie che toccano status personale e diritti costituzionali fondamentali come la cittadinanza.

La motivazione del giudice

Il TAR ha ritenuto il ricorso inammissibile per questioni attinenti alla ricevibilità della domanda, non procedendo quindi all'esame del merito circa l'effettiva irregolarità della notificazione. Il collegio ha verosimilmente rilevato un difetto di ricevibilità che impedisce la proposizione della domanda di accertamento nella forma e modalità prescelte dall'istante, ovvero ha considerato che il rimedio processuale utilizzato non sia idoneo a verificare la questione prospettata. Il giudice amministrativo ha applicato rigorosamente i parametri processuali che disciplinano la ammissibilità dei ricorsi in materia di cittadinanza, una materia in cui la giurisprudenza pratica un controllo particolarmente severo sulle condizioni di ricevibilità. La decisione riflette l'orientamento secondo il quale determinate questioni procedurali potrebbero non trovare una sede appropriata nel ricorso di accertamento così strutturato, o potrebbero dovere essere azionate secondo modalità diverse.

La decisione

Il TAR dichiara il ricorso irricevibile, respingendo dunque la domanda di accertamento sull'irregolarità della notificazione senza entrare nel merito della questione sostanziale. Tale pronunciamento comporta l'estinzione del giudizio presso il tribunale amministrativo, senza che si sia formato un giudicato nel merito circa la effettiva violazione delle forme di notificazione denunciate. L'istante rimane privo del provvedimento giurisdizionale richiesto, con la conseguenza che la questione della ritualità della notificazione non viene risolta dal TAR.

Massima

L'accertamento dell'irregolarità della notificazione di un decreto di concessione della cittadinanza non costituisce oggetto ricevibile di autonoma domanda giurisdizionale davanti al TAR quando manchi una delle condizioni procedurali richieste per la ammissibilità del ricorso in materia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Alessandro Fede,	Referendario
Francesca Siccardi,	Referendario, Estensore
Per la dichiarazione
di inesistenza e inefficacia, come mai avvenuta, della notifica del Comune di Castiglione delle Stiviere del decreto di cittadinanza al Signor Fouad Mustapha
e per l’ordine al Ministero dell’Interno, per il tramite della Prefettura di Mantova e, a sua volta, del Comune di Castiglione delle Stiviere, di provvedere ad una nuova notifica del decreto di conferimento di cittadinanza al Signor Fouad al fine di poter procedere con il giuramento;
sul ricorso numero di registro generale 66 del 2024, proposto da
Mustapha Fouad, rappresentato e difeso dall'avvocato Graziella Gioviale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Mantova, in persona del Ministro e del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 la dott.ssa Francesca Siccardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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