Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA16 febbraio 2026Inammissibile
Sentenza n. 202600226/2026
Edilizia Ed Urbanistica - Cila - Irricevibilità - Archiviazione
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore Alessandro Fede, Referendario per l'annullamento - della comunicazione del Comune di Roncadelle – Servizi Tecnici prot. n. 0019443/2022 dell'8 novembre 2022 trasmessa alla ricorrente via pec in pari data e avente ad oggetto “PED/2022/00297. Comunicazione di inizio lavori asseverata per nuovo intervento. Intervento: DIVERSA DISTRIBUZIONE SPAZI INTERNI CON AMPLIAMENTO DELL'AREA VENDITA E CONSEGUENTE RIDUZIONE DEL MAGAZZINO. NON SARANNO ALTERATI-MODIFICATI GLI IMPIANTI. Comunicazione di irricevibilità dell'istanza”; - di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e consequenziale e con riserva di motivi aggiunti. sul ricorso numero di registro generale 76 del 2023, proposto da Roncadelle Shopping Centre S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Raffaele Cassano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Roncadelle, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, viale della Stazione; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roncadelle; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Vista la memoria in data 15/01/2026 con cui il procuratore di parte ricorrente rappresenta il venir meno dell’interesse del ricorrente alla prosecuzione del contenzioso, chiedendo la compensazione delle spese di lite; ritenuto che a detta dichiarazione debba conseguire la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. (Consiglio di Stato, sez. II, 31 luglio 2023, n. 7422); ritenuto, da ultimo, di compensare le spese di giudizio, tenuto conto della sua definizione in rito. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e compensa le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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