Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA—Respinto
Sentenza n. 202300406/2023
Agricoltura - Quote Latte - Intimazione Di Pagamento
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Alessandra Tagliasacchi, Consigliere Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore nel ricorso introduttivo, per l’annullamento: - della cartella di pagamento n. 064 2021 00049103 29 000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata il 21 settembre 2021; - del ruolo indicato nella cartella impugnata; nei motivi aggiunti, per l’annullamento: - dell'atto di pignoramento presso terzi (INPS) notificato dall’ADER il 25 maggio 2022 (fascicolo n. MN2022-001710); - della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria inviata dall’ADER il 28 giugno 2022 (fascicolo n. 2022-2864); - dell'atto di pignoramento presso terzi (Crédit Agricole Italia spa) notificato dall’ADER il 1 luglio 2022 (fascicolo n. 64/2022/3170). sul ricorso numero di registro generale 817 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Dante Carra, rappresentato e difeso dall'avvocato Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e dell’Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte infondato, nei termini di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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