AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300406/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso è stato presentato da Dante Carra avverso due enti della pubblica amministrazione: l'Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) e l'Ader (Agenzia delle Entrate – Riscossione), sede di Mantova. La controversia riguarda una cartella di pagamento numero 064 2021 00049103 29 000, notificata il 21 settembre 2021, che presumibilmente contiene l'iscrizione di un debito relativo a materia agricola e la relativa pretesa tributaria da riscuotere. Successivamente, il ricorrente ha integrato il ricorso con motivi aggiunti impugnando anche gli atti di riscossione coattiva conseguenti: un atto di pignoramento presso il terzo debitore INPS notificato il 25 maggio 2022, una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 28 giugno 2022, e un ulteriore atto di pignoramento presso la banca Crédit Agricole Italia notificato il 1 luglio 2022. La situazione fattuale rappresenta quindi un caso di contrasto tra un contribuente agricolo e le autorità preposte alla riscossione tributaria, dove si contesta sia il fondamento della pretesa sia la legittimità della procedura esecutiva adottata.
Il quadro normativo
La materia in questione è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973, che costituisce il capo principale per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e della riscossione dei crediti da parte dello Stato e degli enti pubblici. Nel campo specifico dei contributi agricoli e dei finanziamenti gestiti da Agea, si applicano altresì le norme del decreto legislativo che disciplina il funzionamento dell'agenzia medesima e la procedura di recupero dei crediti derivanti da erogazioni errate o indebite. La ricorribilità degli atti di riscossione è sottoposta a specifiche regole procedurali e temporali, nonché al principio della proporzionalità e della correttezza nell'esercizio dei poteri amministrativi. Il giudice amministrativo ha il compito di verificare sia la legittimità formale degli atti sia la corretta applicazione della normativa sostanziale che regola la materia contributiva e tributaria.
La questione giuridica
La controversia verte sulla legittimità della cartella di pagamento e dei consequenziali atti di riscossione coattiva, affrontando questioni complesse relative alla fondatezza della pretesa tributaria azionata dagli enti ricorrenti, alla regolarità formale e procedurale della notificazione e della successiva esecuzione, nonché alla corretta osservanza dei termini per l'impugnazione. Il ricorrente ha presumibilmente contestato sia il merito del debito sia le modalità con cui gli enti di riscossione hanno esercitato i loro poteri, sollevando questioni sulla legittimità della cartella quale atto amministrativo e sugli effetti giuridici dei pignoramenti presso terzi. La complessità della questione emerge dalla necessità di coordinare le norme sulla riscossione tributaria con i princìpi generali di correttezza amministrativa e dal fatto che il ricorso ha toccato molteplici atti, richiedendo una valutazione differenziata di ciascuno.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo regionale, nella seduta del 3 maggio 2023, ha affrontato analiticamente gli argomenti dedotti dal ricorrente, valutando separatamente la ricorribilità e il merito delle diverse impugnazioni. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, il collegio ha riscontrato che taluni atti risultavano colpiti da vizi formali o procedurali che ne pregiudicavano l'impugnabilità diretta in questa sede, dichiarando quindi la parziale inammissibilità del ricorso per ragioni procedurali e di competenza. Sul versante del merito, per le contestazioni ritenute ammissibili, il giudice non ha ravvisato fondamento giuridico nei motivi addotti dal ricorrente, ritenendo che gli enti convenuti avessero operato in conformità alle norme applicabili e secondo il corretto esercizio dei loro poteri. La decisione riflette un'analisi ponderata del complesso sistema di controlli e tutele che caratterizza la riscossione amministrativa, privilegiando la stabilità e l'efficacia del procedimento esecutivo.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile ed in parte infondato, respingendo quindi sia le istanze di annullamento della cartella che quelle relative agli atti esecutivi successivi. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, essendo stato ritenuto che ciascuna abbia sostenuto ragioni di contendibilità della propria posizione. L'organo giudicante ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa, sancendo così il consolidamento delle decisioni assunte da Agea e Ader e la prosecuzione della procedura di riscossione coattiva secondo il diritto vigente.
Massima
La ricorribilità avanti al giudice amministrativo degli atti di riscossione coattiva è soggetta a specifici presupposti procedurali che, se mancanti, comportano l'inammissibilità del ricorso, mentre la legittimità della pretesa tributaria sottesa alla cartella di pagamento, una volta regolarmente costituita secondo le norme vigenti, non è soggetta a revisione discrezionale da parte del giudice amministrativo se non per violazione espressa di legge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Alessandra Tagliasacchi, Consigliere Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore nel ricorso introduttivo, per l’annullamento: - della cartella di pagamento n. 064 2021 00049103 29 000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata il 21 settembre 2021; - del ruolo indicato nella cartella impugnata; nei motivi aggiunti, per l’annullamento: - dell'atto di pignoramento presso terzi (INPS) notificato dall’ADER il 25 maggio 2022 (fascicolo n. MN2022-001710); - della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria inviata dall’ADER il 28 giugno 2022 (fascicolo n. 2022-2864); - dell'atto di pignoramento presso terzi (Crédit Agricole Italia spa) notificato dall’ADER il 1 luglio 2022 (fascicolo n. 64/2022/3170). sul ricorso numero di registro generale 817 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Dante Carra, rappresentato e difeso dall'avvocato Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e dell’Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte infondato, nei termini di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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