Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS27 febbraio 2025DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202504404/2025

Silenzio Sulla Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - K10/0901222

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana presso la Prefettura di Brescia il 3 settembre 2019, sulla base della normativa vigente in materia. L'istanza è rimasta inevasa per un lungo periodo senza che l'amministrazione competente (Ministero dell'Interno) si pronunciasse. Di fronte a questa inerzia amministrativa prolungata, il ricorrente ha dovuto presentare ricorso amministrativo presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nel 2024 al fine di ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato e di imporre all'amministrazione stessa l'obbligo di provvedere. Tuttavia, nel corso del procedimento giudiziale, l'amministrazione ha finalmente emanato il provvedimento conclusivo della pratica di cittadinanza: il Presidente della Repubblica ha sottoscritto il decreto di concessione il 14 novembre 2024, provvedimento poi notificato al ricorrente il 19 febbraio 2025 per mezzo del Servizio Notifiche Digitali. Tale circostanza ha determinato una situazione giuridica mutata durante il giudizio, incidendo sulla stessa ragione d'essere della controversia.

Il quadro normativo

La disciplina della concessione della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 febbraio 1992, n. 91, la quale regola i vari modi di acquisto della cittadinanza italiana, inclusa la naturalizzazione e le altre forme di attribuzione previste dalla medesima legge. L'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 costituisce il fondamento normativo dell'istanza presentata dal ricorrente e disciplina uno dei percorsi attraverso cui uno straniero può acquisire la cittadinanza italiana. La competenza del procedimento amministrativo relativo alla concessione della cittadinanza ricade sul Ministero dell'Interno, mentre il provvedimento conclusivo deve essere emanato dal Presidente della Repubblica in quanto rientrante negli atti di notevole rilevanza costituzionale. Il principio della dismissione del silenzio amministrativo entro termini ragionevoli rappresenta un principio costituzionale fondamentale e il ricorso al giudice amministrativo costituisce il rimedio ordinario per impugnare l'inerzia amministrativa illegittima.

La questione giuridica

La questione fondamentale che il giudice amministrativo doveva affrontare riguardava l'illegittimità dell'inerzia amministrativa del Ministero dell'Interno di fronte a un'istanza di cittadinanza presentata nel settembre 2019 e rimasta senza risposta per anni. In particolare, il ricorrente contestava il silenzio serbato dall'amministrazione e rivendicava il diritto a ottenere una risposta definitiva entro un termine ragionevole, nonché il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione di tale diritto. La questione era complessa poiché riguardava il bilanciamento tra il diritto del privato a una pronta conclusione del procedimento amministrativo e le difficoltà organizzative dell'amministrazione, aggravate ulteriormente dall'emergenza pandemica che aveva determinato un generalizzato rallentamento dell'attività amministrativa in tutti i settori.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha osservato che nel corso del procedimento amministrativo l'Amministrazione ha finalmente provveduto all'emanazione del provvedimento richiesto dal ricorrente, mediante decreto del Presidente della Repubblica datato 14 novembre 2024, il quale è stato regolarmente notificato alla ricorrente prima della decisione del TAR. Il collegio giudicante ha ritenuto che tale intervento tardivo dell'amministrazione ha completamente soddisfatto l'interesse fatto valere in giudizio, vale a dire l'ottenimento del provvedimento di concessione della cittadinanza italiana. Pertanto, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, in quanto l'oggetto della controversia è venuto meno per effetto del provvedimento amministrativo intermedio emanato durante il giudizio. Con riguardo alle spese di lite, il collegio ha ritenuto sussistenti "giusti motivi" per compensarle tra le parti, tenendo conto della straordinaria mole di lavoro incidente sugli uffici della Prefettura e del Ministero dell'Interno a causa dell'eccezionale numero di richieste di cittadinanza nel periodo considerato, nonché del perdurante impatto dell'emergenza pandemica da COVID-19 su tutta l'attività amministrativa. Il TAR ha così operato un bilanciamento equitativo tra i diritti del ricorrente e le difficoltà oggettive affrontate dalla pubblica amministrazione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, accogliendo così parzialmente le istanze del ricorrente nella misura in cui l'amministrazione ha finalmente provveduto al suo dovere. La compensazione delle spese di lite rappresenta una soluzione di equilibrio che tiene conto sia della ragionevolezza dell'azione giudiziaria intrapresa dal ricorrente, sia delle circostanze obiettive che hanno reso difficile l'attività amministrativa. Per il ricorrente, il risultato pratico è positivo poiché ha ottenuto il provvedimento di cittadinanza richiesto, anche se attraverso un lungo e contenenzioso procedimento. La decisione è stata eseguibile dall'autorità amministrativa secondo il disposto della sentenza.

Massima

Quando nel corso di un procedimento giudiziale di impugnazione dell'inerzia amministrativa l'amministrazione provvede infine al provvedimento richiesto, ne consegue la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione della controversia, salvo il diritto al risarcimento del danno derivante dal precedente silenzio illegittimo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice,	Referendario
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato e del conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere nel procedimento n. K10/-OMISSIS-, incardinato il 3 settembre 2019 presso la Prefettura di Brescia e teso alla concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91;
sul ricorso numero di registro generale 9316 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Brunori, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Francesco Crispi 28;
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Brescia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Brescia;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con il ricorso in esame la parte ricorrente agisce in giudizio avverso il silenzio serbato dal Ministero dell’Interno sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 3 settembre 2019, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 9;
Considerato che, in data 19 febbraio 2025, l’Amministrazione ha depositato il provvedimento conclusivo del procedimento di concessione della cittadinanza italiana emanato dal Presidente della Repubblica in data 14 novembre 2024;
Ritenuto che l’intervenuta emanazione del provvedimento richiesto, notificato alla ricorrente a mezzo del Servizio Notifiche Digitali, ha valenza satisfattiva dell’interesse fatto valere in giudizio e che pertanto va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ravvisata la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese di lite, tenuto conto della notevole mole di lavoro gravante sugli uffici a causa del rilevante numero di richieste di cittadinanza italiana, oltre che della pregressa emergenza pandemica da COVID-19, che notoriamente ha determinato un rallentamento anche dell’attività amministrativa (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 5802/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:

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