Sentenza n. 202604457/2026
Rigetto Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - (k10/846795)/
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una persona ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio al fine di ottenere l'annullamento di un decreto del Ministero dell'Interno datato 17 agosto 2022, con cui è stata rigettata la propria domanda di concessione della cittadinanza italiana. La domanda di cittadinanza era stata presentata secondo la procedura prevista dall'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge 91 del 1992, normativa che disciplina l'acquisizione della cittadinanza italiana. Il ricorrente, rappresentato dall'avvocato Marco Mancini, ha contestato il provvedimento amministrativo reputandolo illegittimo sotto il profilo procedurale e sostanziale. Il Ministero dell'Interno, attraverso l'Avvocatura Generale dello Stato, si è costituito in giudizio per difendere il provvedimento impugnato. La controversia è stata sottoposta al giudizio della Sezione Quinta Bis del TAR laziale nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.
Il quadro normativo
La materia della concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992 numero 91, capo principale della legislazione italiana in tema di cittadinanza. L'articolo 9, comma 1, lettera f), della medesima legge prevede specifiche condizioni per l'acquisto della cittadinanza in via amministrativa, disciplinando i presupposti e la procedura secondo cui il Ministero dell'Interno valuta le istanze presentate dai richiedenti. Tale normativa si colloca nel contesto costituzionale della tutela dei diritti fondamentali, ivi compreso il diritto alla cittadinanza quale status giuridico di appartenenza alla comunità nazionale. Le decisioni amministrative in materia di cittadinanza sono soggette al controllo giurisdizionale del giudice amministrativo, che verifica sia la legittimità formale che quella sostanziale dei provvedimenti ministeriali, secondo i principi generali del diritto amministrativo.
La questione giuridica
Il punto controverso consisteva nella legittimità del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza, vale a dire se il Ministero dell'Interno avesse correttamente applicato la normativa vigente nel respingere la richiesta del ricorrente. Il ricorso sottintendeva una violazione dei presupposti legali per il rigetto, una mancata istruttoria adeguata della pratica, ovvero una valutazione erronea dei fatti e dei titoli invocati dal ricorrente come fondamento della sua pretesa cittadinanza. La complessità della questione risiedeva nella necessità di accertare se sussistessero effettivamente i requisiti richiesti dalla legge numero 91 del 1992, oppure se l'amministrazione avesse valutato con inesattezza la documentazione prodotta dal ricorrente. La decisione richiedeva therefore un'analisi attenta sia del procedimento amministrativo seguito che della corretta applicazione della normativa sostanziale.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, composto da Aurora Lento (Presidente), Calogero Commandatore (Primo Referendario) e Ida Tascone (Primo Referendario ed Estensore), ha esaminato gli atti della causa e ha accolto i motivi dedotti dal ricorrente nel suo ricorso. Il tribunale ha ritenuto illegittimo il decreto del Ministero dell'Interno del 17 agosto 2022, ravvisando fondamento nei contenuti della domanda di cittadinanza presentata secondo l'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge 91 del 1992. Sebbene il testo della sentenza non contenga la motivazione estesa, l'accoglimento del ricorso denota che il giudice amministrativo ha valutato come infondato il rigetto ministeriale, ritenendo che ricorresse la compresenza dei requisiti normativi e fattuali necessari per l'acquisto della cittadinanza italiana. Il collegio ha evidentemente ritenuto che l'amministrazione non avesse correttamente istruito la pratica o avesse applicato erroneamente i criteri di valutazione previsti dalla legge, determinando così un provvedimento illegittimo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso e ha annullato il decreto del Ministero dell'Interno datato 17 agosto 2022. Conseguentemente, il provvedimento di rigetto della domanda di cittadinanza è stato dichiarato nullo e privo di effetti, comportando il dovere della pubblica amministrazione di riprendere in considerazione la pratica del ricorrente secondo la corretta applicazione della normativa vigente. Il giudice amministrativo ha inoltre condannato il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente, liquidate in euro millecento oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa, imponendo così al Ministero di dare corso all'esecuzione del provvedimento di annullamento.
Massima
La concessione della cittadinanza italiana deve rispettare i presupposti normativi di cui all'articolo 9 della legge 91 del 1992 e richiede una valutazione amministrativa corretta e adeguatamente istruita, essendo il diniego soggetto al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo qualora violi i requisiti legali o proceda da istruttoria insufficiente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Aurora Lento, Presidente Calogero Commandatore, Primo Referendario Ida Tascone, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del decreto del Ministero dell'Interno del 17 agosto 2022 di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 (-OMISSIS-). sul ricorso numero di registro generale 16832 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Mancini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento gravato in questa sede. Condanna il ministero dell’interno al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida nella misura di € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori ed il rimborso del contributo unificato se dovuto. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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