Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS16 gennaio 2025Respinto

Sentenza n. 202500723/2025

Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - (k10/0436502)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio per impugnare il decreto del Ministero dell'Interno del 7 novembre 2018, a firma del Sottosegretario di Stato Molteni, che gli ha negato la concessione della cittadinanza italiana. Il ricorrente ha contestato il provvedimento amministrativo reputandolo illegittimo nella fase di notificazione avvenuta l'8 maggio 2019, nonché nella sostanza della decisione ministeriale. Il ricorso è stato depositato nel 2019, quindi a distanza di alcuni mesi dal ricevimento della comunicazione del diniego. La controversia si colloca nell'ambito della diritto amministrativo della cittadinanza, settore in cui il Ministero dell'Interno esercita un ampio potere discrezionale nel valutare i presupposti e i requisiti di accesso alla cittadinanza italiana.

Il quadro normativo

La materia della concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1948, n. 555, e successive modificazioni, che disciplina le modalità, i requisiti e i criteri di attribuzione e concessione della cittadinanza italiana. La procedura amministrativa è sottoposta ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che prevede la comunicazione dei motivi del diniego e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi. Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativo alla protezione dei dati personali, nonché il Regolamento (UE) 2016/679, impongono l'oscuramento delle generalità del ricorrente per ragioni di tutela della privacy. Il Ministero dell'Interno, in qualità di amministrazione competente, gode di potere discrezionale nella valutazione degli elementi idonei a fondare la concessione della cittadinanza, fermo restando il controllo del giudice amministrativo sulla conformità al diritto della decisione adottata.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguarda la legittimità del diniego opposto dal Ministero dell'Interno alla richiesta di concessione della cittadinanza. Il ricorrente contesta la validità sia procedurale che sostanziale del decreto, affermando presumibilmente che il provvedimento sia stato adottato in violazione dei canoni di legalità, trasparenza e motivazione imposti dalla normativa amministrativa vigente. La questione implicita è se il Ministero dell'Interno abbia fondato il diniego su elementi concreti e verificabili ovvero se la decisione sia rimasta priva di una motivazione adeguata e convincente. Essa tocca il delicato equilibrio tra il potere discrezionale dell'amministrazione e il diritto del cittadino straniero alla parità di trattamento e al rispetto dei principi generali del diritto amministrativo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato il ricorso nel merito durante l'udienza pubblica del 27 novembre 2024 e ha ritenuto che il decreto impugnato non presentasse profili di illegittimità tali da giustificarne l'annullamento. Il collegio giudicante ha valutato gli elementi di fatto e di diritto sottoposti dalle parti e ha concluso che il Ministero dell'Interno aveva agito nell'esercizio legittimo dei propri poteri discrezionali, conformemente ai presupposti e ai criteri normativi applicabili. Sebbene la sentenza non esponga una motivazione articolata in riferimento ai singoli profili contestati, il rigetto del ricorso implica l'accoglimento delle ragioni amministrative dedotte dal Ministero quale fondamento del diniego. Il giudice ha operato un bilanciamento tra l'interesse del ricorrente alla concessione della cittadinanza e l'esercizio della funzione amministrativa volta alla tutela della comunità nazionale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha definitivamente disposto il rigetto del ricorso proposto dal ricorrente contro il decreto ministeriale di diniego di cittadinanza. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, escludendo il successo pieno di alcuna parte e riflettendo l'equa distribuzione dei costi processuali. Il collegio ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente negli atti della sentenza, in conformità alle norme sulla protezione dei dati personali, attribuendo rilevanza alle esigenze di tutela della dignità e della riservatezza dell'interessato. Nessun ulteriore provvedimento conseguente è stato adottato.

Massima

L'amministrazione dello Stato gode di potere discrezionale nella valutazione dei presupposti per la concessione della cittadinanza italiana, fermo restando il sindacato giurisdizionale sulla conformità della decisione ai principi di legalità, motivazione e rispetto del procedimento amministrativo prescritti dalla legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Antonietta Giudice,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno prot.-OMISSIS- del 7 novembre 2018, a firma del Sottosegretario di Stato Dott. Molteni, e notificato al ricorrente in data 8 maggio 2019, recante diniego di concessione di cittadinanza;
- per quanto occorrer possa della nota raccomandata a.r. del Ministero dell’Interno, Di_partimento per le libertà civili e l’immigrazione, Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze – Cittadinanza – Area III, prot. -OMISSIS-del 20 giugno 2018, a firma del Dirigente dott. Varvazzo, recante comunicazione ex art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quello impugnato, ivi compresi pareri, proposte o valutazioni.
sul ricorso numero di registro generale 9962 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristiano Silvestri, Stefano Manfreda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Reggio Emilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2024 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

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