Sentenza n. 202520161/2025
Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/1000896)
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana presso l'amministrazione competente, verosimilmente in conformità alle disposizioni di legge che prevedono percorsi di acquisizione della cittadinanza per naturalizzazione, residenza continuativa, matrimonio con cittadino italiano, ovvero altre fattispecie legali. L'amministrazione, tuttavia, ha opposto un diniego all'istanza, respingendone la concessione senza accogliere la richiesta del ricorrente. Il ricorrente, ritenendo illegittimo questo provvedimento di rigetto, ha promosso ricorso amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nella sezione quinta bis, impugnando la decisione amministrativa e chiedendo l'annullamento del diniego. Il TAR, dopo la debita istruttoria, ha accolto il ricorso, ritenendo che il rigetto fosse infondato e privo di adeguata legittimazione amministrativa.
Il quadro normativo
La cittadinanza italiana è disciplinata principalmente dalla legge del 5 febbraio 1992 numero 91, che costituisce il codice della cittadinanza dello Stato italiano e definisce i modi di acquisto, i casi di perdita e i procedimenti amministrativi per la concessione. La normativa prevede diverse modalità di acquisizione della cittadinanza, tra cui la naturalizzazione per residenza prolungata nel territorio italiano, l'acquisto per matrimonio con cittadino italiano, la discendenza da cittadini italiani e altre fattispecie determinate. I procedimenti amministrativi volti alla concessione della cittadinanza deve rispondere ai principi generali del diritto amministrativo, quali la trasparenza, la motivazione, la ragionevolezza, e il corretto esercizio del potere discrezionale da parte dell'amministrazione, secondo i vincoli stabiliti dalla legge.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di cittadinanza, ossia se l'amministrazione aveva correttamente applicato la normativa vigente e se il diniego era fondato sulla sussistenza di presupposti di legge che escludessero la concessione della cittadinanza al ricorrente. In tal senso, la questione giuridica si articolava su due livelli: da un lato, se l'amministrazione aveva adeguatamente motivato il proprio rifiuto secondo le prescrizioni amministrativistiche; dall'altro, se effettivamente mancassero i requisiti sostanziali richiesti dalla legge numero 91 per la concessione della cittadinanza medesima. La controversia investiva il corretto bilanciamento tra il potere discrezionale dell'amministrazione e i diritti soggettivi del ricorrente nel campo della cittadinanza, diritto di primaria importanza nello stato costituzionale.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR ha ritenuto che il provvedimento amministrativo di rigetto fosse illegittimo, probabilmente per carenza di motivazione adeguata, per errata interpretazione delle norme vigenti, ovvero per mancata corretta valutazione dei presupposti di legge richiesti. Il giudice ha verosimilmente riconosciuto che il ricorrente soddisfaceva i requisiti normativi necessari per l'acquisizione della cittadinanza italiana secondo le disposizioni della legge numero 91, oppure che l'amministrazione non aveva validamente provato l'assenza di tali requisiti. Il tribunale ha quindi ritenuto che il rigetto fosse frutto di una valutazione erronea, di una cattiva applicazione del principio di proporzionalità, o di una violazione dei procedimenti amministrativi prescritti. Sulla base di tale valutazione critica del provvedimento impugnato, il TAR ha concluso per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento della decisione amministrativa.
La decisione
Il TAR Lazio sezione quinta bis, con sentenza del 13 novembre 2025, ha accolto integralmente il ricorso amministrativo e ha disposto l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di cittadinanza. In conseguenza di tale pronunciamento, l'amministrazione competente è risultata vincolata a riesaminare la posizione del ricorrente e a provvedere alla concessione della cittadinanza italiana, ovvero a riformulare una valutazione corretta secondo le norme vigenti e i principi di legittimità amministrativa. Le spese di lite sono state presumibilmente poste a carico dell'amministrazione soccombente, conformemente alle regole processuali vigenti per i ricorsi amministrativi.
Massima
L'amministrazione è obbligata a fondare il rigetto di istanze di cittadinanza su una corretta applicazione dei presupposti normativi stabiliti dalla legge e sulla debita motivazione del provvedimento, restando illegittimo il diniego che non rispetti tali requisiti procedurali e sostanziali.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere Antonietta Giudice, Referendario, Estensore per l'annullamento del Decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana - codice pratica: K10/-OMISSIS-del 13.05.2024, notificato al ricorrente il 14.05.2024, con il quale veniva disposto il rigetto dell’istanza di cittadinanza italiana ex art 9 lett. F) Legge 91/92 sul ricorso numero di registro generale 8054 del 2024, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Vocale, Sonia Simi, con domicilio eletto presso lo studio Francesca Vocale in Milano, via Gaspare Spontini 3; Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Cuneo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Cuneo; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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