Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS10 ottobre 2025DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202517439/2025

Diniego Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/570451/r)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio chiedendo l'annullamento del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza italiana, emesso dalla pubblica amministrazione competente. Il ricorrente contestava la decisione amministrativa che aveva rigettato la sua istanza di naturalizzazione, adducendo che il diniego era illegittimo e non fondato su idonei presupposti legali. Durante il corso del procedimento giudiziale, tuttavia, si è verificato un mutamento nella situazione fattuale e giuridica: probabilmente la pubblica amministrazione ha successivamente concesso la cittadinanza richiesta oppure si è realizzato un evento estintivo del diritto controverso. Questo fatto ha determinato la perdita di utilità della sentenza, rendendo superfluo il proseguimento del giudizio sul merito della controversia.

Il quadro normativo

La concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge n. 91 del 1992, che disciplina le modalità, i requisiti e i procedimenti per l'acquisto della cittadinanza. Le domande di naturalizzazione sono decise dalla pubblica amministrazione secondo criteri legali stabiliti, quali la residenza, l'integrazione, il possesso dei requisiti morali e la capacità economica. I ricorsi avverso i dinieghi di concessione della cittadinanza rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, che è competente a verificare la legittimità dell'esercizio del potere discrezionale amministrativo in materia. Il principio della cessazione della materia del contendere è disciplinato dall'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo n. 104 del 2010, il quale stabilisce che il ricorso si estingue quando la controversia perde attualità e utilità pratica nel corso del procedimento.

La questione giuridica

Il ricorrente contestava il diniego della cittadinanza nella sostanza, ritenendo che la pubblica amministrazione avesse esercitato in modo illegittimo il proprio potere discrezionale violando principi di imparzialità, proporzionalità e corretta istruttoria. La questione giuridica centrale riguardava se sussistessero validi motivi legali e procedurali che giustificassero il diniego oppure se questo fosse stato adottato arbitrariamente, senza adeguata motivazione o in carenza di istruttoria. Tuttavia, durante lo svolgimento del procedimento amministrativo, la situazione fattuale ha subito un'evoluzione che ha eliminato l'interesse del ricorrente a ottenere una sentenza di annullamento, rendendo superflua la pronuncia del giudice sulla fondatezza della domanda.

La motivazione del giudice

Il collegio ha ritenuto che, riconosciuto il mutamento nella situazione fattuale e giuridica, non sussista più l'interesse della parte a ottenere una sentenza di merito, poiché l'oggetto della controversia ha perso concretezza e utilità pratica. La cessazione della materia del contendere rappresenta una delle cause di estinzione del procedimento amministrativo, che rende superfluo il proseguimento del giudizio quando viene meno la ragione che lo ha originato. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito la fondatezza delle censure mosse al diniego, poiché la pronuncia sul merito sarebbe stata priva di effetti concreti e di rilevanza pratica per la situazione del ricorrente. L'applicazione di questa figura procedurale assicura un uso consapevole delle risorse giudiziarie e una gestione efficiente dei procedimenti, evitando controversie oramai prive di contenuto sostanziale.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha dichiarato cessata la materia del contendere, estinguendo il procedimento senza pronunciarsi sul merito della controversia. Con questa decisione, il giudizio si è concluso per la perdita di utilità della sentenza, in quanto la situazione sottesa al ricorso ha cessato di essere controversa. Il ricorrente rimane comunque titolare della posizione acquistata ovvero beneficiario della situazione fattuale che ha determinato l'estinzione della lite, anche se non ha ottenuto una sentenza di annullamento del diniego originario.

Massima

La cessazione della materia del contendere in materia di cittadinanza italiana comporta l'estinzione del giudizio amministrativo quando la situazione fattuale o giuridica che ha motivato il ricorso ha perduto attualità e utilità pratica durante il corso del procedimento.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente, Estensore
Enrico Mattei,	Consigliere
Antonietta Giudice,	Referendario
per l'annullamento
DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO IN DATA 09.10.2018 DINIEGO DELLA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/570451/R)  .
sul ricorso numero di registro generale 2184 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Sanguineti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame la parte ricorrente impugna il DM in epigrafe con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91 adducendo possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio e, dopo aver preannunciato il riesame della posizione del ricorrente sulla base di ulteriori elementi acquisiti, ha depositato il DPR con cui è stata conferita la cittadinanza italiana.
Al Collegio non resta, data l’intervenuta emanazione del provvedimento richiesto e rilevata la sua valenza pienamente satisfattiva dell’interesse fatto valere dal ricorrente, che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, se ne può disporre l’integrale compensazione tra le parti, considerato che il motivo ostativo alla naturalizzazione è stato determinato da valutazioni sulla pericolosità per la Repubblica, formulate dai servizi segreti, cui il predetto Ministero non poteva che attenersi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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