Quando è possibile recuperare un credito senza documenti?

Nel nel mondo degli affari e del commercio, così come nei rapporti tra privati, o tra essi e gli imprenditori, possono venirsi a creare situazioni di debiti e crediti tra le parti stesse, determinati dagli innumerevoli rapporti commerciali e non, che si sviluppano ogni giorno nella vita quotidiana. Nella normalità dei casi, quando maturiamo un credito, è possibile rivendicarlo avendo in tasca un contratto firmato, una fattura o un qualsiasi altro documento che consenta al creditore di chiedere un decreto ingiuntivo per rivendicare il proprio diritto.

recuperare credito senza documenti

Capita però, che in alcuni casi non vi sia alcun contratto scritto tra le parti, né tantomeno fatture che aiutino a rendere più semplice il recupero di quanto dovuto dal debitore. In assenza di tale documentazione, situazione usuale nei rapporti tra privati, ad esempio, è comunque possibile procedere al recupero dei crediti.

1. CONTRATTI SCRITTI E ORALI. IL PRINCIPIO DELLA LIBERTÀ DELLA FORMA

Il codice civile indica quali requisiti del contratto, o elementi essenziali: 1) l'accordo delle parti; 2) la causa; 3) l'oggetto; 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità."

La forma in sintesi.
Per forma del contratto si intende la veste esteriore con cui si manifesta all’esterno l’accordo delle parti. In sostanza essa rappresenta il modo con cui la volontà delle parti viene manifestata all’esterno. Nell’ordinamento giuridico italiano vige in materia contrattuale il principio generale della libertà delle forme. In base a tale principio le parti sono libere di esprimere la loro volontà contrattuale nel modo che preferiscono, e dunque anche in forma orale, ossia in essenza di un documento scritto. Tuttavia, questo principio ha carattere puramente generale, essendo previsti dalla legge dei casi in cui un accordo ovvero un atto debba avere una specifica forma, in assenza del quale l’accordo non può perfezionarsi o rendersi opponibile a terzi. In altri casi, ragioni di convenienza, inducono le parti alla stipula di intese in forma scritta. Dunque, ragioni di certezza e di opponibilità dell’atto a terzi, o per fini di trascrizioni, o per mera convenienza è necessaria una forma scritta.

Quando un atto richiede la forma scritta si è soliti distinguere quelli che richiedono tale forma ad substantiam oppure ad probationem. La forma può essere richiesta ad substantiam, nel qual caso senza di essa l'atto è nullo e privo di valore (si pensi alla compravendita di un immobile); oppure ad probationem, nel qual caso l'atto è valido anche se non riveste la forma prescritta, ma la forma scritta è richiesta ai fini di prova (si pensi alle transazioni, o ai contratti assicurativi). Un ulteriore distinzione è data tra atto pubblico, consistente nell’atto redatto dal notaio o altro pubblico ufficiale che attesta la volontà delle parti, e la scrittura privata, consistente nel documento redatto tra le parti medesime di un accordo.
Fatta questa breve ed opportuna premessa sulla forma dei contratti, considerata la possibilità di stipulare accordi anche in forma orale (fatte salve le riferite eccezioni), vediamo di seguito come recuperare un credito in assenza di un documento scritto (atto o contratto che sia) che provi direttamente l’esistenza di un accordo.

2. LA PROCEDURA DEL RECUPERO CREDITI BASATA SU DOCUMENTI

Quando si parla di recupero crediti ci si riferisce a quell’insieme di attività poste in essere da un soggetto (il creditore), direttamente ovvero a mezzo intermediari che operano in suo nome e per suo conto, attraverso il quale esso creditore tende ad ottenere (o meglio recuperare) il pagamento di un diritto di credito pecuniario, di cui è titolare. Di solito, alla base del credito vi è un documento che funge da prova dell’esistenza di un rapporto tra le parti dal quale è sorto il credito stesso (es: scrittura privata, oneri condominiali), o quanto meno vi è un documento che, pur non essendo prova certa, ne presuma l’esistenza sotto forma di indizio (fattura commerciale)

La procedura tradizionale per il recupero di un credito richiede in linea di principio due fasi:

  • quella stragiudiziale laddove si tenta un primo approccio bonario in cui viene richiesto, per iscritto, il pagamento delle fatture insolute con l'avvertimento che in caso di mancato incasso la procedura verrà passata al proprio legale di fiducia;
  • la lettera di messa in mora da parte di un avvocato che intimi il debitore di saldare il debito entro un termine breve, in assenza del quale verrà avviata l’azione legale c/o gli uffici giudiziari competenti;
  • se i primi due tentativi non andranno a buon fine, si procederà con la fase giudiziale, attraverso la quale l'avvocato si rivolgerà ad un tribunale o al giudice di pace, in base alla competenza per valore, al fine di ottenere il titolo per azionare in concreto la pretesa creditoria (decreto ingiuntivo) oppure direttamente un atto di precetto che prelude il successivo pignoramento se ha già in mano un titolo esecutivo (cambiali, assegni, ecc.)
  • trascorsi i termini per adempiere previsti dalla legge (40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, 10 dalla successiva notifica dell’atto di precetto) senza che il credito sia stato riscosso si procederà con la fase esecutiva (pignoramento).

3. CREDITO SENZA DOCUMENTI

Come detto, la tradizionale procedura di recupero crediti parte dal presupposto che vi siano in essere dei contratti scritti, o anche solo delle fatture, grazie alle quali il creditore potrà agire attraverso la richiesta di un decreto ingiuntivo per recuperare quanto dovutogli. Tuttavia come detto al capitolo I, per il nostro ordinamento giuridico vige il principio in materia di contrattuale della libertà delle forme, e pertanto tutto può essere un contratto, anche quando facciamo colazione al bar o quando andiamo a cena al ristorante. Stesso discorso quando si fa la spesa al supermercato o quando si cambiano le gomme dell'auto dal gommista. Non vengono firmati, effettivamente, dei contratti, non ci sono clausole, termini di pagamento o altre indicazioni, ma sono tutti pur sempre dei veri e propri impegni che due soggetti prendono tra loro e, qualsiasi compra-vendita rappresenta di per sé un contratto.
Detto questo, è possibile il recupero di un credito senza documenti. L'assenza di documentazione però, fa sì che cambino completamente le modalità con le quali il creditore potrà agire per esigere il proprio denaro e i tempi di riscossione che necessariamente si allungheranno in maniera spropositata, con un ulteriore aumento dei costi della procedura.

3.1. Come è possibile recuperare un credito senza documenti?

Chiariamo subito un punto, se non esistono contratti e/o fatture, sarà impossibile chiedere un decreto ingiuntivo. Senza una prova scritta o un indizio concreto (come la fattura commerciale), il decreto ingiuntivo, che dimezzerebbe i tempi di incasso e i costi della procedura, non può essere, in nessun modo, concesso. A questo punto, fatta salva la possibilità di un tentativo di recupero in via stragiudiziale, con cui si tenti una soluzione amichevole, in via giudiziale l'unica soluzione che ha in mano il creditore è quella di avviare una causa ordinaria tradizionale durante la quale, in primo luogo, dovrà dimostrare con ogni mezzo a sua disposizione che esista effettivamente un credito con la controparte.
Come detto nel paragrafo precedente, non serve una prova scritta e, spesso non ci sono prove scritte, per le compravendite di valore esiguo perché è sufficiente come prova, il fatto che la prestazione sia stata svolta, oppure che la merce sia passata dalle mani del venditore a quelle dell'acquirente. Discorso valido anche quando il contratto c'è ma il creditore malauguratamente lo smarrisce. Sarà necessario riuscire a dimostrare che la vendita è stata fatta o la prestazione svolta per giustificare la richiesta di denaro.

Come dimostrare che la controparte abbia usufruito della prestazione o abbia ritirato la merce è piuttosto semplice e può essere fatto in diversi modi: • si può dimostrare che sia stata, in qualche modo, ritirata la merce dal negozio;

  • si può portare come prova l'incasso di un acconto;
  • salvo il disposto dell’art. 2721 c.c., che ne vieta in linea di principio l’utilizzo per provare l’esistenza di contratti, si possono portare dei testimoni, essendo in facoltà del giudice tenerli in considerazione o meno, tenuto conto della qualità delle parti e/o delle circostanze in generali;
  • sarà possibile portare lettere, e-mail e qualsiasi altra corrispondenza, nonché, sulla base delle recenti decisioni giurisprudenziali, anche i messaggi, immagini e registrazioni vocali su WhatsApp possono essere utilizzati come prova legale, purché accompagnati dal supporto telematico dove è avvenuta la conversazione (il telefono cellulare). Insomma, è sempre bene, ove possibile, inviare qualche comunicazione scritta a mezzo e-mail e/o un messaggio su WhatsApp, per avere quanto meno una traccia del rapporto;
  • sarà possibile, inoltre, portare prove fotografiche o documentali dell'esecuzione di una prestazione o la vendita di merce.

Insomma, qualsiasi elemento comprovante il rapporto contrattuale tacito tra le due parti è ammesso per poter fornire elementi al giudice che dovrà prendere una decisione nel merito.

Le strade civili da percorrere cambieranno a seconda dell'importo che si deve recuperare:

  • fino a 5mila euro sarà necessario avviare una causa civile davanti al Giudice di pace;
  • oltre i 5mila euro dovrai rivolgerti al tribunale per avviare la causa civile;
  • per i crediti non eccedenti 50.000 euro e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della mediazione civile obbligatoria è prevista una procedura obbligatoria, prima di passare per il giudice, chiamata negoziazione assistita. 

4. LE NUOVE FORME CONTRATTUALI: E-COMMERCE E PROVA SCRITTA

Un cenno a parte, meritevole di considerazione, è dato dal continuo progresso economico e commerciale che ha comportato la nascita di nuove forme contrattuali, tra queste sicuramente spicca l’e-commerce ossia l’insieme delle transazioni commerciali che avvengono tramite l’utilizzo di internet. Mentre per il passato la regola base di un accordo prefigurava la presenza fisica di almeno due soggetti, sia nella fase di negoziazione che per la conclusione di un negozio stesso, successivamente il progresso tecnico ha comportato la possibilità di procedere alla compravendita di beni e servizi a distanza.
Dapprima attraverso l’uso del telefono e del fax, si pensi alla nascita dei servizi di call-center, con la possibilità di procedere alla conclusione di contratti tramite gli operatori telefonici (ad es. per i servizi di telefonia mobile e fissa, alla fornitura di energia elettrica ecc.).

In seguito, con l’importanza impressionante assunta da internet, sono sorte vere e proprie forme di globalizzazione commerciali, dando la possibilità a soggetti distanti migliaia e migliaia di km tra loro di addivenire ad intese ovvero alla vendita di beni e servizi, dando così vita a quello che viene oggi definito l’e-commerce (commercio elettronico). L’importanza assunta dagli e-commerce e tale e tanto che molte aziende procedono alla vendita di beni solo ed esclusivamente attraverso internet, eliminando definitivamente la presenza fisica nella conclusione di accordi.
Il contratto di e-commerce, o commercio elettronico, è disciplinato dal D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70 con cui il legislatore italiano ha recepito la direttiva n. 2000/31/CE relativa ai principali aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, del commercio elettronico e del contratto di e-commerce, nonché disciplinato dalla normativa generale sui contratti del Codice Civile, dal Codice del Consumo e dal Codice sulla Privacy.

In questi casi le prove scritte dei contratti saranno di carattere atipico poiché negoziazione e conclusione avvengono esclusivamente attraverso lo scambio della corrispondenza elettronica (di mail e/o pec) e/o con la digitazione di un tasto virtuale. A tal fine il preponente è tenuto a prevedere, informare e specificare le modalità di recesso, sostituzione, restituzione e rimborso delle merci acquistate. Tuttavia, stante la peculiarità di questo genere di commercio, qualora dovesse sorgere un problema ovvero un disservizio che l’azienda preponente non provvede a risolvere, sarà opportuno aver cura di conservare tutta la corrispondenza elettronica intercorsa con le aziende stessa, come pure la prova della modalità di pagamento, nonché la fattura e/o la ricevuta di pagamento (di solito spedita dalla azienda fornitrice sempre a mezzo mail) la stampa della pagina web, eventualmente le istantanee tramite gli screenshots o mediante software di screen capturing. Documenti, questi, che rappresenteranno prova dell’esistenza di un rapporto commerciale tra le parti.

Fonti normative

Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 - "Decreto Giustizia"

Cass. civ. 9542/2018;

Cass. civ. 49016/2017

D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70

D.Lvo 6 sett. 2005 n. 206

Art. 1325 e 2721 c.c.

Artt. 633 e ss. c.p.c.

Avvocato Marco Mosca

Marco Mosca

Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...