Messa in Mora: significato e conseguenze giuridiche

Lo strumento più semplice che la legge mette a disposizione per il recupero crediti è la cd. lettera di messa in mora.

messa in mora

La messa in mora: Indice

1. Cos'è la messa in mora?

La messa in mora è un istituto che trova all’interno del codice civile. A chi non è mai capitato di prestare delle somme di denaro e di dover faticare per il recupero delle stesse? Non sono poche le persone che chiedono soldi in prestito e si dimenticano – alcune deliberatamente – di restituirli ai legittimi proprietari. I casi più frequenti riguardano le bollette non saldate alla scadenza: le bollette della luce e del gas, le rate del mutuo e/o del finanziamento auto, per fare degli esempi. O ancora, capita spesso di dover pagare in anticipo un bene, il quale però poi non viene consegnato: ad esempio, pensiamo ai diffusissimi casi di e-commerce, dove chi acquista su Internet attende invano la consegna del bene a casa.

A ben vedere, sono innumerevoli le ipotesi in cui un soggetto, sia esso una persona fisica o giuridica (come nel caso dell’Enel), diventano creditori nei confronti di altri. E allora che fare? Come possono i creditori riappropriarsi di ciò che gli spetta? Lo strumento più semplice che la legge mette a disposizione per il recupero crediti è la cd. lettera di messa in mora.

Vediamo in cosa consiste e in cosa differisce dalla diffida ad adempiere.

2. Cosa scrivere nella lettera della messa in mora

La lettera di messa in mora è il classico mezzo utilizzato per ottenere il recupero dei propri crediti, la consegna di un determinato bene o la prestazione di un servizio. Nella lettera devono essere descritti:

- I fatti: il creditore deve esporre minuziosamente i fatti che danno origine al suo credito cercando di essere il più dettagliato possibile (ad esempio, è buona norma indicare le date).

- L’oggetto: il creditore deve esplicitare la sua richiesta ex art. 1219 c.c. quale può essere la consegna del denaro prestato in precedenza o la consegna di un bene già pagato.

- Il termine: il creditore deve fissare un termine, che di regola non supera i 15 giorni, per la soddisfazione della sua richiesta. A questo segue anche un avvertimento espresso che in mancanza di adempimento si adiranno le vie legali. Si precisa, infatti, che spesso la lettera di messa in mora rappresenta il primo passo della cd. procedura esecutiva che consente al creditore di ottenere quanto gli spetta in modo coattivo.

Il creditore, peraltro, può anche chiedere il risarcimento dei danni subiti per il ritardo nell’adempimento nonché la restituzione di quanto già pagato.

Si osserva che la lettera di messa in mora può essere scritta dallo stesso interessato senza bisogno di ricorrere al legale: la legge, infatti, prescrive la sola forma scritta e non anche l’assistenza di un avvocato. È sempre bene però, rivolgersi ad un legale, il quale saprà certamente redigere un’adeguata lettera di messa in mora e consigliare, ove questa non dovesse sortire l’effetto sperato, l’eventuale strada da intraprendere.

3. Differenza lettera di messa in mora e diffida ad adempiere

Molto simile alla lettera di messa in mora è la cd. diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.).

Al pari della prima, la diffida ad adempiere rappresenta quello strumento di cui si serve un contraente per richiedere in modo stringente l’esecuzione della prestazione contrattuale ad opera della parte inadempiente.

La diffida ad adempiere pone la parte inadempiente davanti ad un ultimatum: o adempie o il contratto si risolve.

Pensiamo al caso della mancata attivazione del servizio adsl: il consumatore, pur avendo già pagato, potrà inviare all’operatore telefonico una diffida ad adempiere per intimargli l’esecuzione della prestazione pattuita, cioè l’attivazione del servizio adsl.

La diffida ad adempiere presenta la stessa struttura della lettera di messa in mora:

- Descrizione minuziosa dei fatti

- Richiesta di adempimento ex art. 1454 c.c.

- Avvertimento: il contraente intima all’altra parte di adempiere entro e non oltre un congruo termine (di solito 15 giorni) con l’avvertimento espresso che in caso di decorso infruttuoso del suddetto termine, cioè la prestazione non è stata ancora eseguita malgrado la diffida, il contratto si intenderà risolto.

Il contraente potrà, peraltro, chiedere il risarcimento danni subiti e anche la restituzione di quanto già pagato.

Anche la diffida ad adempiere è un atto semplice che può essere redatto dal singolo interessato senza l’ausilio di un legale.

In entrambi i casi (lettera di messa in mora o diffida ad adempiere), tuttavia, è fortemente consigliato rivolgersi ad un legale, il quale adotterà il provvedimento che reputerà più opportuno e più vantaggioso per il singolo.

4. Cosa fare dopo la messa in mora?

La costituzione di messa in mora, produce degli effetti, quali: - la perpetuatio obligationis: il rischio dell’impossibilità sopravvenuta, che prima della mora gravava sul creditore, passa in capo al debitore che dovrà indennizzare il primo anche delle conseguenze della forza maggiore verificatasi dopo la mora.

Così, se la prestazione diviene impossibile per causa non imputabile al debitore, lo stesso viene ugualmente ritenuto responsabile;

- il risarcimento del danno: in base ai principi generali, il debitore è responsabile del ritardo ed è tenuto a risarcire il danno che il creditore ha subìto;

- l’interruzione della prescrizione del diritto del creditore (art. 2943 c.c.).

Dopo la costituzione di messa in mora, si possono prospettare differenti conseguenze. La mora può essere:

  • eliminata, nel caso in cui il debitore dovesse assolvere il suo inadempimento;
  • interrotta, qualora il creditore rifiutasse l’adempimento;
  • cancellata, nel caso in cui il debitore ricevesse un nuovo termine per pagare i suoi debiti;
  • sospesa, qualora il creditore decidesse di tollerarla, dopo averla provocata. Dopo l’invio della messa in mora, sarà necessario attendere, quindi, la reazione del debitore e, in caso di mancato pagamento, si potrà ricorrere alle vie legali.

5. Quale forma è richiesta per la costituzione in mora del debitore?

L’art. 1219 c.c.,1 comma, disciplina che “il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto”. La costituzione in mora del debitore consiste nella richiesta fatta al debitore dal creditore, e per iscritto, di adempiere l'obbligazione.

Tale richiesta viene comunemente inoltrata a mezzo piego o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in modo da consentire di provare la data del ricevimento stesso.

6. Quando è obbligatoria la messa in mora?

Con la costituzione di messa in mora, lo scopo del legislatore è stato duplice:

  • costituire un incentivo per il debitore affinché adempia all’obbligazione;
  • restaurare l’assetto di interessi previsto dal contratto.

Perché si abbia mora devono verificarsi i seguenti presupposti:

- esigibilità del credito: ossia l’avvenuta scadenza dell’obbligazione;

- ritardo nell’adempimento, imputabile al debitore.

Si parla di mora ex persona, nei casi in cui è necessaria una intimazione formale ad adempiere (c.d. atto di costituzione in mora, per mezzo dell’ufficiale giudiziario o più semplicemente per iscritto); ad essa deve farsi ricorso:

- se il debito è pagabile presso il debitore;

- quando manchi il termine per l’adempimento ed il creditore non l’abbia fatto fissare dal giudice. Il legislatore ritiene che l’indugio del debitore possa trovare giustificazione nella tolleranza da parte del creditore.

Perciò, perché la mora del debitore si verifichi, occorre che il creditore faccia al debitore intimazione (o richiesta) per iscritto: ossia, solleciti il debitore all’adempimento dell’obbligazione. La mora debendi può venire in considerazione soltanto nelle obbligazione positive (ossia quelle obbligazioni che hanno per oggetto un comportamento attivo da parte del debitore e si distinguono in obbligazioni di dare e fare).

Se, invece, l’obbligazione ha carattere negativo – ha ad oggetto un non facere - è evidente che basta che il debitore contravvenga all’obbligo assunto, perché si verifichi un inadempimento “assoluto”.

Si parla di mora ex re (mora di diritto), nei casi in cui il debitore è in mora senza che sia necessaria alcuna attività del creditore come ad esempio l’intimazione per iscritto, infatti, la mora si ha automaticamente al solo verificarsi del ritardo imputabile al debitore.

Questo avviene:

- quando si tratta di obbligazioni da eseguirsi al domicilio del creditore ed il termine sia scaduto;

- quando il debito derivi da fatto illecito: si incorre nella mora fin dal momento in cui l’atto fu compiuto;

- quando il debitore dichiari per iscritto di non voler adempiere: sarebbe del tutto superflua, in tal caso, una richiesta del creditore (art. 1219 c.c.).

7. Come difendersi da una messa in mora?

Per difendersi da una costituzione di messa in mora bisogna esprimere tutti i motivi di censura nella risposta. Ad esempio, si può contestare:

- l’esistenza del debito: basti pensare ad una prestazione mai richiesta o ricevuta, o ricevuta non a regola d’arte;

- l’entità del debito: si pensi ad una fattura non corretta;

- la qualità di debitore: può capitare che il soggetto obbligato sia un’altra persona;

- fatti sopravvenuti, come, l’intervenuta prescrizione del debito.

I termini di prescrizione variano a seconda del tipo di obbligazione, in linea generale sono 10 anni per i contratti e 5 per gli atti illeciti;

- eventuali crediti da portare in compensazione: si pensi al debitore che sia a sua volte creditore del creditore e che pretenda il pagamento delle somme che gli sono dovute, decurtandole da quelle che deve versare.

Tali eccezioni devono essere sufficientemente argomentate nella lettera di risposta con cui viene contestata la costituzione di messa in mora. Il debitore potrebbe rispondere genericamente, asserendo che nulla è dovuto, lasciando poi, l’iniziativa giudiziaria al creditore.

Se quest’ultimo agisce in tribunale richiedendo un decreto ingiuntivo, il debitore dovrà presentare opposizione al suddetto decreto, per il tramite del proprio avvocato, entro 40 giorni dalla notifica. Solo in questa sede è necessario sollevare tutte le contestazioni, a pena di decadenza.

9. Fonti normative:

Codice civile: artt. 1219, 1454 c.c.

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