Stalking telefonico: cos'è e come difendersi

Il senso di oppressione derivante dall'essere vittima di stalking telefonico.

stalking telefonico come difendersi

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1. Stalking telefonico: di cosa si tratta

Il reato di stalking rientra tra quelli di “tipo persecutorio” disciplinati dall’art. 612 bis del codice penale introdotto nel nostro ordinamento dal D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito in Legge del 23 aprile 2009 n. 38: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

La pena base prevista dal codice (da un anno a sei anni e sei mesi) è suscettibile di aumenti al verificarsi di talune circostanze espressamente previste dal codice. Sono previsti aumenti di pena se vittima dello stalking è il coniuge o l’ex coniuge o comunque una persona che è stata legata all’autore del reato da una relazione affettiva.

Oppure se il reato viene commesso attraverso strumenti informatici o telematici (si pensi ai messaggi persecutori inviati attraverso WhatsApp). Si consideri che per "relazione affettiva" non deve intendersi solo la stabile condivisione della vita comune, ma anche un rapporto di reciproca fiducia tale da ingenerare nella vittima aspettative di tutela e protezione.

E’ quanto ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11920/2018. L’aumento di pena può arrivare fino alla metà nel caso in cui la vittima del reato sia un minore oppure una donna in stato di gravidanza o una persona affetta da disabilità.

2. Il delitto di stalking è punito a querela della persona offesa

Il delitto di stalking è punito a querela della persona offesa. Ciò significa che l’azione penale sarà avviata solo se verrà presentata querela dalla parte offesa. A differenza degli altri reati perseguibili a querela di parte, che prevedono il termine massimo di 3 mesi dal fatto, nel caso di stalking il termine per presentare la querela è di sei mesi.

Tuttavia, la procedibilità è d'ufficio se il fatto delittuoso è commesso nei confronti di un soggetto minore o di una persona portatrice di disabilità. In questo caso non sarà necessario sporgere querela in quanto sarà sufficiente che le forze dell’ordine vengano a conoscenza del fatto trasmettendo la “notitia criminis” alla Procura della Repubblica competente.

Significa che una volta iniziato l’esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero non è più possibile per la parte offesa rinunciare all’istanza di punizione del reo.

3. Stalking telefonico: cosa fare se si è vittima delle molestie

Nel caso in cui si è vittima di stalking telefonico ci si può tutelare presentando una denuncia per stalking. Anche un terzo può presentare la denuncia trattandosi di reato procedibile d'ufficio. Importante è cercare di salvare il testo dei messaggi o di riuscire a registrare le telefonate ovvero appuntare date e orari delle stesse. Ciò facilita il lavoro anche rispetto all'acquisizione dei tabulati telefonici. Va detto che è un reato per cui l'indagato o l'imputato può essere ammesso all'oblazione e quindi beneficiare dell'estinzione della pena pagando una somma pari alla metà del massimo dell'ammenda.

4. Differenza tra stalking e molestie telefoniche

Mentre lo stalking telefonico è reato abituale e presuppone la reiterazione della condotta persecutoria nel tempo, quello di molestie può consistere anche in un semplice episodio tale da ingenerare fastidio e perturbamento nella vittima.

5. Messaggi ex: stalking o molestie?

Anche in questo caso il discrimine è dato dalla reiterazione della condotta. Ciò che è rilevante, tuttavia, in situazioni del genere è un'altra cosa. Quando gli atti persecutori sono posti in essere da un ex compagno, marito, fidanzato che sia è opportuno avere maggiore attenzione e procedere alla denuncia. Oramai sappiamo tutti che lo stalking o le molestie possono essere l'antefatto di situazioni ben più gravi che sfociano in immani tragedie. Il riferimento è al femminicidio.

Vincenza Luciano

6. Fonti normative

Cass., sentenza 2 gennaio 2019, n. 61;

Cass., sentenza 13 giugno 2018, n. 27222

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