Il reato di molestie

Molestare o disturbare le persone possono integrare comportamenti rilevanti dal punto di vista giuridico.

molestie sessuali

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1. Molestie o disturbo alle persone

Molestare o disturbare le persone possono integrare comportamenti rilevanti dal punto di vista giuridico. L’ipotesi più semplice è quella del rumore che arreca fastidio e che proviene dal condomino. Questa evenienza trova tutela in sede civile. Quando si parla, invece, di molestie penalmente rilevanti dobbiamo guardare a quanto contenuto nell’art. 660 c.p. che punisce la condotta di chi, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo. La pena è dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda fino a 516 euro. Si tratta di reato pluri offensivo, infatti il bene giuridico tutelato è la tranquillità pubblica e privata. Pur registrandosi sentenze di segno opposto, ai fini della configurabilità del reato contravvenzionale è necessaria la reiterazione della condotta ovverosia l’essere petulanti ovvero la metodicità con cui si arreca fastidio al punto tale da stressare la vittima. Un’insistenza eccessiva e perciò fastidiosa di invadenza nell'altrui sfera personale fa configurare il reato. Per quanto concerne l’elemento soggettivo, sembra necessaria la ricorrenza del dolo specifico, da rinvenirsi nella coscienza e volontà di porre in essere condotte idonee a cagionare molestia. Trattandosi di reato contravvenzionale, tuttavia, può essere oblabile: il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

2. Il reato di molestie sessuali

Nelle molestie può rientrare il corteggiamento, insistente e continuo e manifestato in luogo pubblico, che risulta sgradito a chi lo riceve. Oppure un corteggiamento estrinsecato attraverso ripetute telefonate. O anche le espressioni volgari a sfondo sessuale. In poche parole, le molestie, che non implicano un contatto fisico, e si manifestano con espressioni verbali “spinte” che alludono alla sfera sessuale oppure con atti di corteggiamento ripetuti che vengono rifiutati da chi li riceve sono punibili ex art. 660 c.p. Invece se c’è il contatto fisico si parla di violenza sessuale ex art. 609 bis c.p. e dal reato contravvenzionale si passa al delitto punito con pene molto severe.

Vincenza Luciano

Fonti normative

Codice penale: art. 660.

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