Quando sussiste il reato di sostituzione di persona?

Attenzione! Creare profili fake sui social network per “spiare” altri utenti o per vendicarsi di un ex può integrare il reato di sostituzione di persona.

reato sostituzione di persona

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1. Il Reato di Sostituzione di persona

Il reato di sostituzione di persona si configura quando, al fine di recare ad altri un danno o per ottenere un vantaggio (economico o morale), si induce qualcuno in errore proponendosi con connotazioni personali diverse da quelle realmente possedute. Ciò può avvenire in diversi modi: utilizzando l’immagine o il nome di qualcun altro oppure presentandosi come un soggetto avente un determinato “status” o determinate qualità. Nell’Era del web 2.0 tali condotte risultano particolarmente insidiose per la facilità con cui possono essere realizzate, soprattutto sui social network.

Quante volte avete pensato di creare un profilo falso per divertimento o per vendetta o, semplicemente, per “spiare” altri utenti utilizzando un nome di fantasia e foto di estranei “pescate” dal web? Orbene, queste condotte possono integrare il reato di sostituzione di persona punito con la reclusione fino ad un anno. È pertanto utile sapere quando si configuri tale reato per non incorrere nella relativa sanzione penale e come difendersi nel caso in cui si sia una vittima inconsapevole.

Vediamo più nel dettaglio quali sono gli elementi del reato.

1.1 Il bene giuridico tutelato

Il bene giuridico tutelato dalla norma è la c.d. fede pubblica, che, nel caso della rete internet, si traduce nella fiducia che gli utenti ripongono nell’identità altrui.

1.2 Elemento oggettivo del reato

La condotta rilevante ai fini dell’integrazione del reato consiste nel trarre altri in inganno, rappresentando, nel caso di profili fake, un’identità digitale non corrispondente al soggetto che la utilizza. Più in generale, tale condotta può essere realizzata con diverse modalità tipizzate dalla legge:

  1. a) sostituzione illegittima di persona, come nel caso, appunto, della creazione e utilizzo di un profilo falso associato illegittimamente ad un’immagine altrui spacciandosi per chi non si è;
  2. b) utilizzo di un falso nome, come nel caso della creazione di un account di posta elettronica con falsa identità o di iscrizione ad un sito di e-commerce (es. eBay) servendosi di dati anagrafici altrui;
  3. c) attribuzione di un falso stato (es. divorziato, maggiorenne, ecc.) o di una qualità da cui la legge fa discendere determinati effetti giuridici, come svolgere una determinata professione (es. medico, avvocato, ecc.) o rivestire una certa qualifica (es. amministratore di una società, capo ufficio del personale di un’azienda, ecc.).

1.3 Elemento soggettivo del reato

Per l’integrazione del reato, oltre a sostituirsi ad una persona inducendo altri in errore, è necessario che l’autore dell’illecito abbia quale obiettivo quello di procurare a sé o ad altri un vantaggio (patrimoniale e non) o di arrecare ad altri un danno. In altri termini, è richiesto il c.d. dolo specifico.

Così, ad esempio, non integra il reato in parola chi crea un profilo personale su Facebook utilizzando un nome di fantasia, che poi si scopra corrispondere a quello di battesimo di una persona realmente esistente (es. “Mario Carota”). In questo caso, difetta infatti quel fine di conseguire un vantaggio o recare un danno facendo cadere in errore gli altri utilizzatori del social network richiesto per la configurazione del reato.

1.4 In quale momento può dirsi integrato il reato?

Il reato di sostituzione di persona si consuma nel momento in cui gli utenti della rete sono indotti in errore con uno dei mezzi indicati dalla legge (v. sub. 1.2). Quando, nonostante l’utilizzo di tali mezzi, non si riesca a indurre qualcuno in errore, il reato si configurerà nella forma del tentativo (punito con una pena minore).

Non è invece necessario che il vantaggio perseguito dall’autore dell’illecito sia raggiunto o che l’altrui danno si sia concretamente verificato.

1.5 Pena e perseguibilità

La pena prevista per il reato di sostituzione di persona è la reclusione fino ad un anno.

Trattasi di reato procedibile d’ufficio. Pertanto, non è richiesta la presentazione di una querela entro tre mesi dalla conoscenza del fatto di reato, potendosi procedere anche oltre tale termine mediante denuncia alle autorità competenti.

È possibile inoltre costituirsi parte civile nel processo penale.

1.6 Creazione di falsi profili

Integra il reato di sostituzione di persona la creazione di un profilo fake, utilizzando l’immagine di un personaggio famoso, per ottenere “like” o messaggi da altri utenti della rete per il soddisfacimento di una propria vanità o per intrattenere rapporti con altre persone.

Allo stesso modo, risponde del reato di sostituzione di persona chi, creando un falso profilo su un sito di “chat line” erotica, inserisca il recapito telefonico di altra persona associandolo ad un “nickname” di fantasia al fine di recare un danno alla stessa, consistente nel ricevere comunicazioni a sfondo sessuale da parte degli utilizzatori del servizio tratti in inganno sulla sua disponibilità.

1.7 Concorso con altri reati: diffamazione

Secondo la Corte di Cassazione, integra il reato di sostituzione di persona e diffamazione la creazione di un falso profilo Facebook poco “lusinghiero”, associato alla foto dell’ex compagno del tutto inconsapevole, al fine di lederne l’immagine e la dignità personale contattando i suoi conoscenti per rivelarne l’orientamento sessuale.

Fonti normative

Codice penale: articolo 494

Cassazione penale, sentenza del 14 dicembre 2007 n. 46674

Cassazione penale, sentenza del 27 settembre 2018 n. 42572

Cassazione penale, sentenza del 23 aprile 2014 n. 25774

Cassazione penale, sentenza del 29 aprile 2013 n. 18826

Cassazione penale, sentenza del 12 giugno 2018 n. 38911

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