Quando la diffamazione online diventa reato?

La diffamazione online è un delitto che si compie quando si danneggiata la reputazione altrui e questo danneggiamento viene comunicato a più persone con la parola o con un qualunque mezzo di comunicazione in assenza della persona offesa. Il bene giuridico tutelato dall’art. 595 del codice penale è la reputazione intesa come l'immagine che ognuno di noi ha presso gli altri.

diffamazione online quando è reato

1. Elementi che costituiscono il reato di diffamazione

Gli elementi strutturali sono:

  1. l'offesa alle qualità personali;
  2. le offese morali;
  3. le offese sociali;
  4. le offese professionali.

Non è necessaria l'intenzione di offendere la reputazione della persona, ma basta la volontà di utilizzare espressioni offensive con la consapevolezza di recare l’offesa. L'articolo 595 del codice penale specifica che la diffamazione si configura solamente quando ci si rivolge a più di una persona.

La diffamazione online, ossia la condotta tenuta da colui che offende l’altrui reputazione attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici, viene trattata a parte nel comma 2 del suddetto articolo. In quanto la circolazione, tra un numero indeterminato di soggetti, di commenti, opinioni e informazioni, che, se offensivi, ne favorisce una celere diffusione.

2. Offese di un soggetto tramite un falso profilo

Su Internet si può interagire usando nome e cognome reali, ma anche fittizi. Per tali ragioni, occorre individuare il reale autore della diffamazione online anche se, con l’uso di nomi fittizi, è un po’ più complicato. Per farlo è necessario identificare e verificare l’indirizzo IP del computer e i file necessari per verificare i tempi e gli orari di connessione.

A tal proposito, la sentenza penale della Cassazione N. 5352/2018 in cui s’afferma che, oltre alle parole offensive, anche in mancanza dell’indirizzo IP di provenienza si può risalire all’autore del reato sulla base di prove e/o indizi precisi, concordanti e gravi come i dati usati per creare il profilo Facebook.

Se per la diffamazione online viene usato un social network, la stampa dei commenti dai vari utenti può essere una prova per sostenere l’accusa.

3. Cosa fare se si è vittima di diffamazione online

La prima cosa da fare, dopo rivolgersi a legale, è la querela contro ignoti relativamente alla diffamazione al fine di consentire le indagini. Gli inquirenti chiederanno al social o al blog dove è avvenuta la diffamazione online, di avere accesso ai server sui quale la pagina è stata creata, cercando così di individuare l’indirizzo IP dell’autore dell’illecito. Solitamente, gli investigatori trovano collaborazione, poiché anche gli stessi gestori di blog o social rischiano di essere imputati.

Una volta scoperto il colpevole sarà consigliabile andare a modificare la querela. Da contro ignoti diverrà contro persona specifica. A questo punto si può continuare il processo penale con richiesta risarcitoria o, in alternativa, proseguire civilmente per i danni ai sensi degli articoli 2043 e 2059 del codice civile.

Se il reato è palese, ma la quantificazione del danno sarà difficoltosa, si può sempre chiedere un risarcimento “in via equitativa”. Sarà il Giudice a decidere quanto vale il danno subito.

È sempre consigliabile o un accordo stragiudiziale oppure il giudizio civile. Sono più costosi e lunghi di quello penale ma più sicuri poiché, il processo penale, deve chiudersi entro il termine di prescrizione. Se questo dovesse accadere, bisogna ripartire dal processo in sede civile.

Fonti normative

Art. 595 del codice penale

Cassazione N. 5352/2018

Art. 2043 codice civile

Art. 2059 codice civile

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