L’interrogatorio nel processo penale

L'interrogatorio è il mezzo tipico che adopera generalmente il pubblico ministero (personalmente o tramite delega alla polizia giudiziaria) nella fase delle indagini preliminari, al fine di raccogliere informazioni dall’indagato

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1. Cos’è un interrogatorio

L'interrogatorio è il mezzo tipico che adopera generalmente il pubblico ministero (personalmente o tramite delega alla polizia giudiziaria) nella fase delle indagini preliminari, al fine di raccogliere informazioni dall’indagato. Può, quando è necessario, ricorrervi anche il giudice per le indagini preliminari durante la convalida dell'arresto o del fermo, e lo stesso strumento impiega il giudice dell'udienza preliminare.
Il codice prevede tre fondamentali modalità per mezzo delle quali gli inquirenti possono assumere informazioni da parte di colui che è incolpato di un reato: la prima è quella di ascoltare il presunto reo tempestivamente e sui luoghi ove è stato commesso il reato, la seconda opzione è quella di raccogliere e verbalizzare dichiarazioni spontanee da parte dell’indagato, ma non nell’immediatezza dei fatti ( entrambe le opzioni sono regolate dall’art. 350 commi 5 e 7 c.p.p.) e poi, quella fondamentale e maggiormente regolata: l’interrogatorio.

Le regole generali sono stabilite agli articoli 64 e seguenti del codice di procedura penale.

Il momento dell’interrogatorio è generalmente prescelto dal P.M., e può decidere di svolgerlo nella fase d’indagine che questi ritenga maggiormente opportuna, salvo il caso in cui siano terminate le indagini preliminari senza che si sia svolto, o che non vi sia in atto una misura cautelare nei confronti dell’indagato.

In quest’ultimo caso, l’interrogatorio del giudice procedente dovrà avvenire prima di quello del pubblico ministero, e se non lo ha svolto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere, immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio della carcerazione, salvo il caso in cui questo non sia assolutamente impedito.

Se, invece, l’indagato è assoggettato ad altra misura cautelare, l'interrogatorio deve avvenire entro dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.

Ad ogni modo, se il P.M. ne fa richiesta per ragioni di urgenza o di opportunità, l’interrogatorio deve svolgersi entro due giorni dall’inizio della misura cautelare.

Grazie all’interrogatorio il giudice deciderà se permangono le condizioni per la custodia o se l’indagato deve essere rilasciato, ed in tale ultimo caso il procedimento proseguirà in stato di libertà e, eventualmente, ne verrà chiesta l’archiviazione.

Ai sensi dell’articolo 415bis c.p.p., quando siano terminate le indagini preliminari e ne sia stato dato avviso all’indagato, questi può chiedere, entro venti giorni dalla relativa notifica, di essere ascoltato e sottoposto ad interrogatorio, ed il pubblico ministero ha l’obbligo di adempiervi entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

2. Come si svolge l’interrogatorio

Durante l’interrogatorio, l’indagato deve essere assistito da un avvocato (di fiducia o d’ufficio) e deve sempre essere avvisato, prima dello svolgimento che:

  • Le dichiarazioni che rilascerà potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
  • Ad eccezione del corretto rilascio delle sue generalità o di qualsiasi informazione utile alla sua corretta identificazione ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma ad ogni modo il procedimento andrà avanti. Quindi l’interrogato ha il diritto sancito per legge di mentire e non rispondere alle domande o rispondere solo ad una parte delle stesse;
  • Se renderà dichiarazioni su fatti che interessano la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, lo status di testimone, fatte salve le incompatibilità previste nel codice.
  • Nessuno degli avvisi può essere prodotto e non si possono porre all’indagato delle domande senza la presenza fisica del difensore accanto all’interrogato stesso.

Se manca anche solo una delle formalità qui elencate, le dichiarazioni rese saranno totalmente inutilizzabili.

Il Pubblico Ministero, prima di rivolgere domande all’indagato, deve rendergli noto in forma chiara e precisa il fatto di reato che gli è attribuito, quindi deve indicargli gli elementi di prova esistenti contro di lui ed infine deve comunicargli le fonti di prova in suo possesso, salvo che ciò pregiudichi l’esito delle indagini.

Dopodiché, il P.M. invita l’interrogato a rendere la propria versione dei fatti o pone direttamente le domande che ritiene fondamentali.

Come accennato in precedenza, l’indagato, nel rispondere alle domande dell’autorità giudiziaria, ha diritto di non rispondere, di rispondere solo a parte delle questioni, o, addirittura, di mentire. Se decide di non dire la verità egli non risponderà dei reati di false dichiarazioni all’autorità giudiziaria, o alla p.g., oppure, qualora esaminato durante il dibattimento, di falsa testimonianza. Potrebbe tuttavia rispondere del reato di calunnia qualora le sue dichiarazioni coinvolgessero falsamente terze persone, accusandole di determinati fatti di reato pur sapendole innocenti.

Di tutto ciò che viene espresso viene redatto apposito verbale in forma estesa, solitamente fonoregistrato o videoregistrato, e parallelo verbale in forma sintetica.

Nel corso dell’interrogatorio non possono essere utilizzati metodi coercitivi di alcun tipo per costringere l’indagato a rilasciare dichiarazioni, ovviamente non può essere usata nessuna forma di violenza fisica, né possono utilizzarsi metodi farmacologici o induttivi (es. ipnosi) che possano alterare i ricordi o le percezioni, neanche se questa venga accettata o richiesta dallo stesso.

È bene sottolineare che, all’interrogatorio, anche chi è sottoposto a misura cautelare (fatte salve le misure precauzionali per non far fuggire il detenuto), partecipa come persona libera, per non coartare le dichiarazioni o la volontà dell’indagato.

Ilaria Bocci

Fonti normative

Articolo 64 Codice di procedura penale

Articolo 65 Codice di procedura penale

Articolo 141bis Codice di procedura penale

Articolo 294 Codice di procedura penale

Articolo 350 Codice di procedura penale

Articolo 415bis Codice di procedura penale

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