In cosa consiste il reato di appropriazione indebita?

La legge tutela anche penalmente il rapporto che intercorre tra il proprietario e la persona che possiede il bene e sulla quale grava l’obbligo di restituzione.

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1. Descrizione della fattispecie di reato

Il reato di appropriazione indebita è previsto dall’articolo 646 del codice penale e punisce colui che, al fine di procurare per sé stesso o per altre persone un profitto ingiusto, si appropria del denaro o di una cosa mobile di altrui proprietà di cui si trovi in possesso per qualunque ragione.

Il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice in commento è dunque il diritto di proprietà di cui è titolare il soggetto passivo.

Pur facendo parte dei cosiddetti delitti contro il patrimonio, l’appropriazione indebita è tuttavia considerata di minore gravità rispetto ad altri reati ritenuti dal punto di vista statistico e criminologico più insidiosi e allarmanti.

2. Elementi costitutivi dell’appropriazione indebita

Non tutte le appropriazioni di beni altrui risultano penalmente rilevanti, in quanto potrebbero costituire degli illeciti o inadempimenti di natura soltanto civilistica.

Per la configurazione del reato sono infatti richiesti alcuni requisiti, che possono essere così sintetizzati:

  • il soggetto agente deve avere lecitamente il possesso, cioè la materiale disponibilità a qualsiasi titolo (per legge, per contratto, o per qualunque altra causa), della cosa mobile (o del denaro) altrui;
  • la condotta vietata deve consistere nell’appropriazione, ovvero l’autore deve comportarsi nei confronti del bene come se ne fosse proprietario, operando la cosiddetta interversione del possesso in proprietà;
  • il soggetto agente deve avere la consapevolezza dell’altruità della cosa e deve volontariamente appropriarsi di essa, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto economico ingiusto.

Si evince pertanto la differenza tra il reato in oggetto e quello di furto, con il quale – pur avendo caratteristiche simili – non deve essere confuso. Infatti, nel primo caso (appropriazione indebita) l’autore della condotta ha già la legittima disponibilità del bene di cui si impadronisce illecitamente, mentre nel secondo caso (furto) il possesso viene conseguito mediante la sottrazione non autorizzata del bene stesso.

3. Forme di manifestazione del reato

Il reato si perfeziona nel momento in cui l’agente adotta scientemente un comportamento che eccede la sfera delle facoltà consentite dal presupposto giuridico del suo possesso, compiendo atti incompatibili con il diritto del titolare.

Le forme in cui può manifestarsi il reato sono numerose ed eterogenee e soltanto una attenta disamina della fattispecie concreta può consentire la corretta qualificazione giuridica del fatto verificatosi.

La casistica più frequente ricomprende:

  • la deliberata ritenzione, ovvero l’omessa restituzione della cosa accompagnata da una condotta che esprima chiaramente da parte dell’agente il rifiuto di restituire e di comportarsi quale proprietario del bene;
  • la distrazione, allorché il soggetto attivo conferisca arbitrariamente alla cosa una destinazione diversa da quella stabilita in origine, incompatibile con il titolo e le ragioni del suo possesso;
  • uso indebito della cosa, quando esso sia avvenuto eccedendo completamente i limiti del titolo che giustificava la detenzione del bene, sicché l’atto compiuto abbia determinato una appropriazione – anche temporanea – del bene stesso.

4. Come difendersi e cosa si rischia in caso di appropriazione indebita

Il delitto di appropriazione indebita normalmente è perseguibile a querela della persona offesa. Ciò significa che, salvo ipotesi particolari in cui il reato è punibile a prescindere dalla proposizione di una denuncia-querela da parte della persona offesa, chi ritiene di essere stato vittima di tale illecito deve presentare il suddetto atto entro il termine di tre mesi dal giorno in cui ha avuto conoscenza del fatto.

La pena prevista per il colpevole di appropriazione indebita, a seguito della recente legge anticorruzione, è stata inasprita (a decorrere da fine 2019) e prevede nelle ipotesi ordinarie la pena della reclusione da due a cinque anni e della multa da Euro 1.000 a Euro 3.000.

Nell’ambito del procedimento penale instaurato nei confronti della persona imputata dell’illecita appropriazione, la persona offesa potrà richiedere il risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza del reato.

Andrea Rosso

Fonti normative

Codice penale: articolo 646

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