Quanto dura un processo penale in Italia

La ragionevole durata del processo è un principio costituzionalmente garantito al fine di assicurare l’efficienza dei procedimenti, esso tuttavia deve in ogni caso essere posto in bilanciamento con le altre esigenze processuali.

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1. Svolgimento del processo penale

Il processo penale si articola secondo fasi e gradi distinti.

Le indagini preliminari rappresentano la prima fase del procedimento, nel corso della quale il pubblico ministero svolge funzioni investigative finalizzate alla identificazione dell’autore del reato ed alla ricerca degli elementi di prova. Salvo ipotesi particolari, la durata delle indagini preliminari non può di regola superare diciotto mesi a decorrere dall’iscrizione del nome dell’indagato nel registro delle notizie di reato.

La fase successiva, in caso di mancata archiviazione del procedimento, è costituita nel modello processuale ordinario dalla udienza preliminare: essa ha una funzione di filtro, in quanto spetta al Giudice il compito di valutare la sostenibilità dell’accusa nell’ambito dell’eventuale successivo processo di primo grado.

Qualora infatti il Giudice dell’Udienza preliminare disponga il rinvio a giudizio dell’imputato, si svolge (salvo che quest’ultimo definisca il procedimento attraverso riti alternativi) il dibattimento.

Nel dibattimento, il Giudice sulla base delle prove raccolte in contraddittorio dalla pubblica accusa e dalle parti private decide sulla fondatezza del capo di imputazione contestato.

All’esito del giudizio di primo grado, viene pronunciata la sentenza di proscioglimento o di condanna, che può generalmente essere impugnata al fine di consentire un secondo giudizio di merito, il cosiddetto appello.

A sua volta, la sentenza emessa in sede di gravame, può essere impugnata secondo criteri più restrittivi avanti la Corte di Cassazione, il cosiddetto giudice di legittimità.

Soltanto una volta che si siano conclusi tutti i gradi di giudizio o che sia trascorso il termine previsto per l’impugnazione senza che questa sia stata presentata, la sentenza emessa nei confronti dell’imputato diventa definitiva.

Per lo svolgimento dei diversi gradi di giudizio, la disciplina codicistica non stabilisce (al di là di termini entro i quali o a decorrere dai quali devono essere compiuti determinati atti) specifici limiti di durata.

2. Principi generali in tema di ragionevole durata del processo

Il principio della ragionevole durata del processo è innanzitutto affermato nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), il cui articolo 6 paragrafo 1 prevede che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale.

La violazione di tale disposizione ha comportato nel corso del tempo molteplici condanne dell’Italia da parte della Corte Europea.

Detto principio è stato quindi recepito nella Costituzione italiana all’art. 111, a mente del quale la legge assicura la ragionevole durata del processo.

Nel nostro ordinamento viene quindi demandato al Legislatore ordinario il compito di adottare norme interne che assicurino l’efficienza e la trattazione concentrata dei procedimenti; di conseguenza, qualora una disposizione normativa fosse ingiustificatamente in contrasto con tale principio, potrebbe essere giudicata incostituzionale.

3. Equa riparazione

Con la Legge n. 89 del 24 marzo 2001 (c.d. Legge Pinto), il Legislatore ha riconosciuto alla parte che ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell’irragionevole durata del processo il diritto ad una equa riparazione; a tal scopo, è stato altresì previsto uno specifico procedimento finalizzato alla tutela del diritto violato.

La sopracitata Legge disciplina le modalità ed i limiti entro i quali è possibile presentare la domanda per l’indennizzo.

In particolare, con riferimento al procedimento penale, secondo tale normativa si considera rispettato il termine di ragionevole durata se il processo non eccede i tre anni in primo grado, i due anni in secondo grado e un anno nel giudizio di legittimità; in ogni caso, non si ritiene irragionevolmente lungo il giudizio complessivo che venga definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni.

Andrea Rosso

Fonti normative

CEDU: art. 6

Costituzione: art. 111

Codice di procedura penale

Legge n. 89/2001

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