Quando per i rumori c’è reato

La quiete pubblica rappresenta un bene giuridico che l’ordinamento tutela anche sotto il profilo penale mediante una specifica disposizione normativa.

disturbo della quiete pubblica

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1. Descrizione della fattispecie di reato

La responsabilità penale per i fatti concernenti il cosiddetto disturbo della quiete pubblica è regolata dall’art. 659 del codice penale.

Si tratta di una contravvenzione finalizzata a tutelare l’ordine pubblico da quei comportamenti, espressamente e tassativamente indicati da tale norma, che si rivelino idonei a turbare la tranquillità collettiva.

In particolare, il primo comma punisce con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino a 309 euro “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici”; il secondo comma prevede invece la pena dell’ammenda da 103 euro a 516 euro nei confronti di colui che “esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità”.

2. Elementi della fattispecie di reato

La prima parte del citato articolo sanziona gli schiamazzi, i rumori e le altre emissioni sonore ivi descritte che arrecano turbamento alle occupazioni o al riposo delle persone, nonché alle altre situazioni menzionate nella norma.

Ai fini della configurabilità di tale reato rileva non solo il superamento della normale tollerabilità della fonte rumorosa, ma anche l’idoneità del fatto a costituire disturbo per una pluralità indeterminata di persone.

Infatti, secondo la recente e consolidata giurisprudenza, “La rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l'incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare” (Cass. Pen., Sez. III, 9/4/2019, n. 22459).

La seconda parte dell’articolo punisce inoltre in via autonoma una situazione che differisce dalla precedente, in quanto consiste nel disturbo della quiete pubblica cagionato dalla violazione delle disposizioni normative o delle prescrizioni emanate dell’autorità volte a disciplinare l’esercizio di una determinata attività professionale o imprenditoriale.

Per la punibilità del fenomeno disturbante, in tal caso il presupposto non è tanto il superamento dei limiti di emissioni fissati secondo specifici criteri dall’ordinamento, quanto la violazione - nell’ambito delle normali modalità di esercizio - di leggi o di altri provvedimenti amministrativi che regolano il mestiere o l’attività.

3. Come tutelarsi

Qualora un determinato comportamento integri la contravvenzione in commento, dal momento che essa costituisce a tutti gli effetti un reato, in seguito alla denuncia presentata dall’interessato alle autorità competenti a riceverla, potrà essere avviato nei confronti dell’autore della condotta incriminata un procedimento penale nell’ambito del quale si accerterà l’eventuale sussistenza dell’illecito. Qualora invece il fatto non assuma rilievo penale, esso - ricorrendone i presupposti - potrà comunque essere fonte di responsabilità civile o amministrativa.

Andrea Rosso

Fonti normative

Codice penale: articolo 659

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