Decreto legge n. 34/2023: novità in materia penale

Il Decreto Legge n. 34/2023, “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”, entrato in vigore molto recentemente (il 31/03/2023), contiene novità in vari ambiti, quali il sostegno sociale alle famiglie, i servizi medici e infermieristici, gli adempimenti fiscali e l’istituzione di alcuni fondi finanziari.

Il Decreto Legge e i quattro capi della norma

Questa norma è organizzata in quattro capi. Vediamo insieme quali sono:

1. Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale: queste disposizione mirano ad aiutare le famiglie e le imprese nell’acquisto di energia elettrica e gas naturale, tramite alcune misure comprendenti l’erogazione di bonus e sgravi fiscali.

Nello specifico, i cosiddetti “bonus sociali”, riconosciuti in automatico ai nuclei familiari fino ad una determinata soglia di ISEE, saranno erogati, a partire dal secondo trimestre 2023, innalzando il limite dell’ISEE stesso dagli attuali euro 12.000 (Decreto Energia del 21 marzo 2022) ad euro 30.000, tetto che includerà un numero molto più elevato di percettori.

Inoltre, in questo stesso capo del Decreto Legge, viene prorogata al mese di giugno 2023 la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento alle somministrazioni di gas metano, usato per combustione per usi civili e industriali. Infine, in merito alle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, viene ammesso, a determinate condizioni, il cumulo tra agevolazione fiscale e contributo regionale (o delle province autonome), fino al 100% della spesa.

2. Disposizioni in materia di salute: in questo capo, possiamo trovare misure volte a far fronte alla carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio Sanitario Nazionale.

Più precisamente, vengono trattati i temi dell’appalto di servizi medici e infermieristici, dell’aumento della tariffa oraria per i servizi di emergenza-urgenza e del reclutamento di medici specializzandi e di altri professionisti sanitari in corso di specializzazione, con contratti a tempo determinato e orario part-time. Inoltre, viene introdotta una specifica sanzione per le lesioni personali non aggravate, procurate agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni.

3. Misure in materia di adempimenti fiscali: nel terzo capo, vengono modificati i termini di alcuni istituti di deflazione del contenzioso e di definizione agevolata della pretesa tributaria e viene riportata l’interpretazione autentica di norme in materia di ravvedimento speciale. Inoltre, si provvede a estendere anche all’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’applicazione delle disposizioni concernenti la prenotazione a debito di alcune spese processuali. Poi, viene prevista anche una causa speciale di non punibilità per alcuni specifici reati tributari.

4. Disposizioni finali e finanziarie: tra le misure presenti in questo capo, si può ricordare l’aumento di 44 milioni di euro, per l’anno 2023, del “Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali” e di 200 mila euro, per l’anno 2023, del “Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano”. Inoltre, viene istituito, per il 2023, il “Fondo per le vittime dell'amianto per i lavoratori nei cantieri navali”.

Le novità in materia penale

Come abbiamo visto, il Decreto Legge tratta vari argomenti di grande interesse, affrontando tematiche di attualità molto sentite a livello sociale, come l’aumento dei prezzi dovuto anche alla crisi internazionale e la carenza del personale medico-sanitario. Tra queste novità, possiamo osservare due significative modifiche anche a norme di stampo penalistico.

La prima, all’art. 16, interessa l’art. 583-quater c.p. e prevede una specifica sanzione anche per le lesioni personali non aggravate in danno del personale sanitario, mentre prima la norma codicistica trattava solo di lesioni gravi e gravissime.

La seconda modifica, all’art. 23, introduce una nuova causa di non punibilità in materia tributaria; dunque alcuni reati tributari, pur restando tali, non saranno più sanzionabili dal punto di vista penalistico, in presenza di una serie di requisiti. Vediamo di seguito queste novità più nel dettaglio.

Specifica sanzione anche per le lesioni personali non aggravate rivolte nei confronti del personale sanitario

Con l’articolo 16 del Decreto Legge n. 34/2023 (“Disposizioni in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario”), in considerazione degli spiacevoli e purtroppo piuttosto frequenti episodi di violenza verificatisi nelle strutture sanitarie in danno del relativo personale, è stata introdotta una specifica sanzione anche per le lesioni personali non aggravate.

L’articolo a essere modificato è il 583-quater c.p., il quale prevede una circostanza aggravante specifica del delitto di lesioni personali, nel caso in cui queste vengano rivolte a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, oppure nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o a chiunque svolga attività ausiliarie e funzionali alla stessa.

Questa previsione normativa è stata aggiunta con la Legge n. 113/2020, la quale ha esteso le sanzioni già previste in caso di lesioni in danno di un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive anche all’esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.

La norma viene considerata un’aggravante specifica e non una fattispecie autonoma sia per il richiamo letterale alla fattispecie di lesioni, sia perché il bene giuridico tutelato, l'integrità fisica, è il medesimo rispetto al delitto di lesioni personali. Le novità introdotte dal Decreto Legge riguardano non solo il testo dell’articolo, ma anche la rubrica.

Infatti, alla rubrica, che prima era “Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali”, viene eliminato il riferimento alle lesioni gravi o gravissime.

Nel testo, invece, viene introdotta al comma 2 una specifica sanzione (la reclusione da 2 a 5 anni) per le lesioni non aggravate, prima non disciplinate da questa norma. Il secondo comma ora dispone: “Nell’ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo”.

È opportuno ricordare che non vengono modificate le sanzioni detentive previste per le ipotesi aggravate: le lesioni gravi sono ancora punite con la reclusione da quattro a dieci anni, mentre le lesioni gravissime con la reclusione da otto a sedici anni.

Si ricordi anche che la Legge n. 113/2020, che ha esteso l’aggravante di cui sopra al personale sanitario, ha introdotto anche un’aggravante comune (art. 61, n. 11-octies c.p.), la quale prevede che la pena sia aggravata quando il delitto è commesso in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività.

La stessa legge ha inoltre previsto modifiche al regime della procedibilità: infatti, in presenza dell’aggravante dell’art. 61, n. 11-octies c.p., sono procedibili d’ufficio anche le percosse e le lesioni personali con durata inferiore ai venti giorni.

Causa speciale di non punibilità dei reati tributari

La seconda modifica di materia penalistica introdotta dalla norma in esame riguarda la sfera tributaria.

Più nello specifico, l’art. 23 del Decreto Legge n. 34/2023 dispone, nell’ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla Legge di Bilancio 2023, l’introduzione di una causa speciale di non punibilità per alcuni reati tributari, stabilendo che i “reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dall’articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di Appello”.

Risulta opportuno ricordare che le cause di non punibilità sono quelle che escludono la pena, ma non che il fatto costituisca reato; anzi, il fatto commesso è tipico, antigiuridico e colpevole. Tuttavia, il legislatore sceglie, per ragioni di opportunità politico-criminale e di salvaguardia di altri interessi, di non ricollegare al fatto di reato una sanzione penale. In questi casi, la formula assolutoria è “perché il fatto non è punibile”, e non impedisce il fatto che il soggetto danneggiato possa chiedere il risarcimento del danno.

La rilevanza delle cause di non punibilità è oggettiva, questo significa che non è rilevante il fatto che fossero o meno conosciute dal soggetto agente per poter essere applicate. Vediamo ora più nello specifico quali sono i reati che possono beneficiare di questa causa di non punibilità.

L’art. 10-bis del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 tratta l’“Omesso versamento di ritenute dovute o certificate”, secondo cui è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta le ritenute dovute, sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

L’art. 10-ter, invece, riguarda l’“Omesso versamento di IVA” e sancisce che sia punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d'imposta. Infine, l’art. 10-quater regola l’”Indebita compensazione” e prevede che sia punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 150.000 euro.

Affinché, i tre reati appena visti risultino non punibili, devono essere presenti entrambe le condizioni enunciate dall’art. 23 del Decreto Legge n. 34/2023:

  • Le violazioni sottese a tali reati devono essere state definite;
  • Le somme dovute devono essere versate integralmente, prima della pronuncia della sentenza d’Appello e secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla procedura agevolata di regolarizzazione fiscale.

Conclusioni

In conclusione, tra le varie novità del Decreto Legge n. 34/2023, ci sono due importanti modifiche in materia penale, che intervengono in due ambiti di grande interesse per l’attualità. La prima riguarda le lesioni personali non aggravate rivolte nei confronti del personale sanitario, che saranno ora sanzionate anche se non gravi o gravissime, con una pena da 2 a 5 anni di detenzione.

La seconda invece, introducendo una speciale causa di non punibilità, va incontro ai soggetti attivi dei reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, omesso versamento di IVA e di indebita compensazione, nel caso in cui siano state versate interamente e secondo le modalità previste le somme dovute prima della della pronuncia della sentenza d’Appello: questo significa che, nonostante ci sia un fatto di reato, questo non sarà punito penalmente.

Ora il Decreto Legge, entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in virtù della sua natura di urgenza, dovrà essere ratificato dal Parlamento entro 60 giorni per non perdere efficacia.