Che differenza c'è fra elusione ed evasione fiscale?

L’elusione e l’evasione fiscale sono concetti che spesso vengono confusi ma, nella realtà, hanno grandi differenze, soprattutto sul piano sanzionatorio.

elusione evasione fiscale

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1. Cosa si intende per evasone ed elusione fiscale?

L’elusione, correlata alla nozione di abuso del diritto, rappresenta l’aggiramento di una disposizione fiscale. Il contribuente, cioè, non applica il regime fiscale appropriato ma applica abusivamente una norma fiscale a lui più favorevole, ottenendo così un vantaggio fiscale indebito. L’ elusione non prevede sanzioni penali, ma solo di carattere amministrativo.

L’evasione fiscale, invece, appartiene all’area dell’illecito e comporta l’occultamento della materia imponibile, cioè del presupposto dell’imposta che si dovrebbe applicare. L’obiettivo è quindi quello di occultare e contrastare il prelievo fiscale in capo al contribuente. Tali comportamenti possono essere sanzionati sia sul piano penale che amministrativo.

Entrambe rappresentano dei comportamenti sanzionabili ma mentre l’evasione mira ad occultare e a contrastare il prelievo fiscale violando la legge, l’elusione è abuso del diritto, cioè comportamenti posti in essere per raggirare la legge per un proprio vantaggio fiscale.

1.1 L’elusione fiscale

La disciplina elusiva, prima prevista dall’art. 37 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, è stata modificata dal Decreto Legislativo n. 128 del 2015, che ha inserito nello Statuto dei diritti del contribuente l’art.10 bis ed ha accorpato la nozione di elusione a quella di abuso del diritto.

In base alla definizione dell’art. 10 bis, i presupposti per la sussistenza dell’abuso sono l’assenza di sostanza economica delle operazioni poste in essere e la realizzazione di un indebito vantaggio fiscale che è anche l’effetto principale dell’operazione. Infatti, i vantaggi fiscali indebiti rappresentano quei benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.

Il contribuente, per sapere se l’operazione che intende realizzare o che ha già realizzato rappresenta una operazione elusiva, o meglio, un caso di abuso di diritto, ha la possibilità di presentare un’istanza di interpello preventivoall’Agenzia delle Entrate. Tale istanza deve essere presentata prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie cui si riferisce.

L’abuso del diritto viene accertato dall’Amministrazione Finanziaria attraverso una apposita procedura che garantisce il diritto alla difesa del contribuente. Tale procedura richiede che l’abuso sia accertato con un atto in cui sono indicati specificatamente i motivi per i quali si ritiene configurabile una fattispecie di abuso. L’atto per essere valido, però, deve essere preceduto dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entroil termine di 60 giorni.

L’amministrazione finanziaria ha l’onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva mentre il contribuente ha l’onere di provare l’esistenza di valide ragioni extrafiscali alla base delle operazioni da lui effettuate.

1.2 L’evasione fiscale

L’evasione fiscale racchiude tutti i comportamenti e le azioni volte ad ottenere la riduzione o l’eliminazione del prelievo fiscale sul contribuente da parte dello Stato, attraverso la violazione delle norme fiscali.

Esempi tipici di evasione sono:

  • la presentazione di dichiarazioni dei redditi incomplete;
  • la mancata emissione di fatture e scontrini in operazioni di vendita di beni o prestazioni di servizi;
  • la falsificazione della dichiarazione dei redditi o dell’IVA tramite fatture false o alterazione di scritture contabili (dichiarazione fraudolenta);
  • la dichiarazione non veritiera priva di un sistema fraudolento consapevole e volontario (dichiarazione infedele);
  • la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali (omessa dichiarazione);
  • l’omesso versamento IVA;
  • l’emissione di fatture false;
  • l’occultamento o distruzione di documentazione contabile.

2. Sanzioni

Per quanto attiene l’elusione, le condotte abusive sono penalmente irrilevanti e possono essere sanzionate solo attraverso sanzioni amministrative. Le sanzioni amministrative non implicano la restrizione della libertà ma sono collegate ad una misura di tipo economico, quindi sono sanzioni pecuniarie. L'ammontare della sanzione, in caso di elusione, dipende proprio dall'obbligo fiscale "eluso".

L'evasione, invece, comporta o la semplice sanzione amministrativa (ammenda) o quella penale (multa e/o detenzione). L’applicazione dell’una o dell’altra è determinata in base all’importo dei tributi dovuti e non versati, cioè dall'ammontare della cifra evasa.

Quindi, l’evasione, comporta la commissione di un reato solo quando c’è il superamento di determinate soglie. Inoltre, non può essere individuata in un'unica condotta ma essa si divide in una pluralità di illeciti. Per tale motivo, la normativa di riferimento è data dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000 che riporta i reati tributari e le rispettive sanzioni. 

                                                                                                                                                    Martina Rapone

Fonti Normative

D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973

Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000

Legge n. 212 del 27 luglio del 2000 – Statuto dei diritti del contribuente

Decreto Legislativo n. 128 del 5 agosto 2015

Cass. Pen, Sent. n. 40272 del 7 ottobre 2015

Cass. Civ., Sez. Trib., Sent. n. 27550 del 30 ottobre 2018

Compendio di Diritto Tributario, Francesco Tesauro, Utet Giuridica, 2018.

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