Come fare denuncia per bullismo

Il bullismo è un fenomeno che ha origini remote, probabilmente è sempre esistito, quasi come insito nella natura umana di certi individui.

Tuttavia, è solo negli ultimi anni che il tema del bullismo è balzato agli occhi dei media, laddove TV, giornali, programmi televisivi e documentari di sorta hanno dato testimonianza al problema, soprattutto in relazione alle gravi conseguenze che può comportare, finanche alla morte per suicidio delle vittime di questa infame pratica.

Nonostante ciò, la questione è ben lungi dall’essere risolta, se si pensa che con l’ingresso di internet e dei social network, si è addirittura adattato ai tempi, con la nascita del c.d. cyberbullismo. Vediamo di saperne di più e come denunciarlo.

Cos’è il Bullismo

Il bullismo, è un fenomeno risalente nel tempo, che si manifesta soprattutto tra ragazzi e giovani adolescenti, ma non è raro che si riveli anche tra adulti, si pensi all’ambiente scolastico nel primo caso, quello lavorativo nel secondo.

Esso consiste in un comportamento di natura fisica e/o verbale, caratterizzato dalla presenza di vari tipi di tormenti, vessazioni, molestie e/o azioni aggressive spesso a carattere persecutorio compiute da un soggetto (o anche più soggetti) nei confronti di altra persona. Si tratta di un comportamento al quale lo studio del fenomeno è ampio ed articolato, ed innumerevoli sono le sue definizioni, per cui non sarebbe pensabile sintetizzarle in poche righe.

Tuttavia, è possibile individuare nel bullismo la presenza di alcuni elementi ricorrenti in capo agli autori di tale azione, ossia: l’intenzionalità, la ripetitività, e lo sbilanciamento di posizioni (detto anche squilibrio di potere).

Inoltre si distingue tra bullismo diretto ed indiretto Intenzionale, perché sono comportamenti voluti dal soggetto ( o soggetti) agenti, predisposti e mirati a colpire un persona che rappresenta il c.d. “soggetto debole” del rapporto, ossia la vittima dell’azione di bullismo; ripetitività in quanto trattasi di azioni che si manifestano generalmente in forma continua nel tempo, cioè con condotte e azioni ripetute periodicamente e non isolate ad un singolo episodio; sbilanciamento di posizioni perché nel fenomeno del bullismo troviamo da un lato la parte forte del “rapporto”, la quale spesso approfitta di una situazione di vantaggio, come ad esempio il fatto di essere composto da un gruppo di persone, per cui il gruppo prevarica più facilmente il singolo, ovvero può essere la situazione di posizione gerarchica superiore per sfruttare il senso di obbedienza in quello inferiore.

Dall’altro lato abbiamo la parte debole del rapporto che è data da una persona (o più persone) incapace di difendersi da quelle condotte, e che, sostanzialmente, vive in silenzio il disagio delle azioni prevaricatorie.

Spesso i soggetti più colpiti sono persone introverse, o che hanno qualche disabilità, o ritenute meritevoli di subire offese perché colpevoli di avere un aspetto fisico non “ordinario” (si pensi alle persone grasse, spesso oggetto delle azioni dei bulli).

Il bullismo, inoltre, si definisce diretto, quando l’azione prepotente sulla vittima è il risultato di una condotta specifica rivolta, per l’appunto, direttamente al soggetto che la subisce, e consistente, quindi, in atti e comportamenti fisici, come violenza, estorsioni di beni e denaro o insulti. Il bullismo indiretto è invece una forma più difficile da individuare in quanto subdola, poiché è rivolta a discriminare e/o escludere la vittima attraverso condotte non esplicite, bensì con fatti e/o atti che seppur non si palesano esteriormente ed in modo evidente, lasciano tuttavia intendere il fine di incidere negativamente sul soggetto debole.

Da non sottovalutare, poi, l’ultima tendenza del bullismo virtuale, il quale, evidentemente, segue il passo coi tempi. Parliamo di quello che si compie attraverso l’uso dei social network, il c.d. cyberbullismo

Il bullismo è un reato?

Diciamo subito che la legge non contempla la fattispecie del reato di bullismo, che pertanto non si configura come un’ipotesi autonoma di reato esplicitamente disciplinato. Nella fattispecie, ciò che diventa rilevante sono le singole condotte, penalmente rilevanti, a cui si ricollega il fenomeno del bullismo, ed al quale sono collegati vari effetti, tra cui la possibilità di richiedere il risarcimento del danno fisico e/o morale patito.

Le condotte criminose che vengono in rilievo sono varie, e, in linea di massima, quella principale è data dal reato di “violenza privata” (art. 610 c.p.), quando il “bullo pone la vittima in una condizione di soggezione psichica a seguito dell'atto violento, di minacce e prepotenze” (Cass. civ. n.163/2021); ma non si escludono le ipotesi di diffamazione (art. 595 cod. pen.), la minaccia (art 612 c.p.), la molestia (art. 660 c.p.), le percosse o lesioni (art. 581 c.p.), danneggiamento alle cose (art. 635 del c.p.), atti persecutori – Stalking (art. 612 bis del c.p.)

Quando e come fare una denuncia per bullismo?

Uno dei problemi principali del bullismo è rappresentato proprio dal comportamento della vittima, soggetto debole del rapporto, il quale tende a “sopportare”, spesso per molto tempo, le altrui prevaricazioni, in modo silenzioso, vivendo una situazione di disagio interiore permanente, che può avere risvolti negativi nella vita sociale.

Quindi la prima cosa in assoluto da fare, sia se minorenni che adulti, è confidare ai propri familiari la situazione che si sta vivendo, per richiedere un sostegno e supporto. La seconda cosa da fare è quella di denunciare i “bulli”.

Quando i comportamenti di bullismo diventano persecutori, insistenti e ripetuti, siano essi verbali ovvero fisici, e che quindi possono attentare anche alla propria incolumità, rendendo difficile una vita ordinaria nell’ambiente in cui si manifestano, la denuncia presso un organo di Polizia o presso i Carabinieri rappresenta il rimedio principale e necessario. In alcuni casi, in base, cioè, alla tipologia di atto di bullismo basterà la semplice denuncia per attivare le dovute azioni di polizia, come nei casi di ipotesi gravi di: lesioni, violenza privata, percosse, minacce.

In altri casi, “meno gravi”, la condotta sarà perseguibile solo su querela della persona offesa, e quindi la denuncia deve contenere la richiesta che si proceda per vie penali contro colui che si assume abbia compiuto gli atti di bullismo.

Difatti, ai sensi dell’art. 612 c.p. Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa… mentre si procede d’ufficio se la minaccia è fatta in presenza delle circostanze aggravanti di cui all’art. 339 c.p., ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito, a querela della persona offesa, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516 (Molestie o disturbo alle persone: art. 660 c.p.). Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

La denuncia può essere presentata anche se il bullo è un minorenne. Se è pur vero che, ai sensi dell’art. 2046 del c.c l’autore di un fatto lesivo risponde esclusivamente nei limiti in cui è in grado di comprendere il significato e la portata della propria condotta, il che potrebbe in qualche modo andare a limitare la responsabilità del bullo minore di età, è anche vero che per i minori rispondono anche i loro i genitori o comunque chi ne ha la tutela.

Va detto, comunque, che il minore di anni 14 non è mai imputabile penalmente perché ritenuto incapace, laddove il minore tra i 14 e i 18 anni è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e di volere. Pertanto, i genitori o il tutore dei minori possono incorrere nella responsabilità per gli atti illeciti commessi dal minorenne.

Si applica il comma 1 dell’articolo 2048 del codice civile “Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte”, in base al quale il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. Si tratta, pertanto, di una responsabilità di tipo oggettivo, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto.

Cosa rischia chi viene denunciato per bullismo?

Abbiamo visto, al paragrafo n.2, che la legge non contempla la fattispecie del reato di bullismo, che pertanto non si configura come una fattispecie ipotetica ed autonoma di reato esplicitamente disciplinato, da applicare semplicemente ai casi concreti. Orbene, fermo restando che una disciplina specifica su di un fenomeno di tale portata meriterebbe l’intervento del legislatore con delle norme ad hoc, il nostro ordinamento prevede, comunque, delle adeguate forme di tutela per tutti i tipi di comportamento collegati al bullismo.

Difatti, il bullismo sicuramente non si presta ad essere identificato con un preciso atteggiamento, in quanto esso è il risultato di possibili svariate condotte con un unico scopo: quello di prevaricare su un soggetto ritenuto “debole” dall’autore degli atti di bullismo. Pertanto, ad ogni tipo di azione con cui si consuma l’atto di bullismo il suo autore ne risponderà diversamente.

Le condotte criminose che vengono in rilievo, abbiamo già avuto modo di precisare, sono varie, per cui si l’autore potrà essere incriminato, ad esempio, per il reato di:

1) “violenza privata” (art. 610 c.p.), quando l’autore avrà compiuto una serie di atti di bullismo che per la loro natura si ricollegano a tale previsione normativa, in tal caso “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni”. La pena sarà aumentata in presenza di circostanze aggravanti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se sono presenti le circostanze aggravanti;

2) diffamazione (art. 595 cod. pen.), cioè quando la condotta criminosa consiste nell’offendere l’altrui reputazione comunicando ad una multitudine di persone. In tal caso è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino ad €. 1032,00. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino ad €. 2.065.00. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità la pena può arrivare alla reclusione da sei mesi a tre anni;

3) in caso di minacce (art 612 c.p.), la pena può arrivare da una multa di €. 1.032,00 fino alla reclusione di 1 anno;

4) le percosse o lesioni (art. 581 c.p.), in cui la pena può variare dalla reclusione fino a 6 mesi o una multa fino ad €. 309; I reati indicati sono solo alcuni tra le varie ipotesi, che ben potrebbero coesistere tra loro qualora la condotta integri più di un reato. Inoltre, le pene possono variare a seconda della gravità dei fatti e delle conseguenze e danni arrecati alla persona offesa.

Cyberbullismo

Il cyberbullismo rappresenta la trasposizione “virtuale” del bullismo compiuto nella vita reale. Ma mentre l’originario bullismo, che oseremo definire “tradizionale”, è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima, le quali si manifestano in atti concreti, come molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, che si estrinsecano in luoghi circoscritti come la scuola, il cyberbullismo si presenta con atti virtuali, ma altrettanto pericolosi e devastanti per chi li subisce, nonché subdoli.

Si consideri che non è rara l’ipotesi in cui il reo di bullismo virtuale sia lo stesso soggetto che subisce atti di bullismo nella forma tradizionale, e trova nel cyberbullismo la sua valvola di sfogo. Pertanto, siamo di fronte ad un fenomeno altrettanto delicato e che merita tutte le dovute attenzioni Oggi, difatti, la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nella vita privata delle vittime, in qualsiasi momento, con l’uso di messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet, o su un atteggiamento prevaricatore assunto sui social network.

Il cyberbullismo, come indicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, “definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat rooms, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi” Differenze principale tra bullismo e cyberbullismo, è che mentre il primo si manifesta, come detto, in ambienti chiusi e circoscritti come può essere la scuola, e soprattutto legato ad una fascia di età bassa, il cyberbullismo ha uno spettro di luce paradossalmente più ampio perché può colpire dappertutto e a qualsiasi età.

Conclusioni

Il bullismo è un tema sempre corrente, diffuso soprattutto nella fascia dei giovani. L’ordinamento giuridico italiano prevede numerosi mezzi attraverso i quali reagire a questa infame forma di prevaricazione dei soggetti deboli.

Tuttavia, è auspicabile un intervento del legislatore diretto, che introduca e disciplini, espressamente e in tutte le sue forme, virtuali comprese, il “reato di bullismo”

Avvocato Marco Mosca

Marco Mosca

Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...