Bullismo e cyberbullismo: cosa fare e come difendersi

Negli ultimi tempi il fenomeno del bullismo e ancora di più del cyberbullismo ha destato non poche preoccupazioni, soprattutto tra i minori. Sono purtroppo sempre più diffusi episodi di bullismo tra i più piccoli dentro e fuori l’ambiente scolastico. Vediamo di approfondire meglio la questione.

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1. Differenza tra bullismo e cyberbullismo

Il bullismo si concretizza in qualsiasi forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione e qualsiasi altra forma di abuso perpetrata a danno di un soggetto debole con lo scopo precipuo di isolarlo e metterlo in ridicolo.

I bulli sono coloro che adottano atteggiamenti di supremazia nei confronti dei più deboli, divenuti bersaglio di scherni per motivi legati all’aspetto estetico, psichico o altro. Purtroppo, questi episodi talvolta portano a conseguenze gravissime e inimmaginabili: basti pensare quanti ragazzini siano arrivati a suicidarsi perché non sono riusciti a ribellarsi al bullo di turno.

Il bullismo non si manifesta solo a scuola che può essere definito come “il terreno di elezione”, ma anche in altri contesti, come per esempio il web. Nasce così il cyberbullismo che oggi rappresenta il campo più rischioso per tutti coloro i quali, ancora piccoli e inesperti, si affacciano al mondo digitale incoscienti dei pericoli che si annidano nella rete internet e dei social.

Quando parliamo di Cyberbullismo, potremmo raccogliere una marea di esempi: i leoni da tastiera che insultano le persone su facebook o instagram, gli haters che prendono di mira qualcuno (di solito un personaggio pubblico) offendendolo in maniera pesante e ripetuta, ragazzi che fanno circolare foto di ragazze nude mortificandole.

1.2 Cosa possono fare le vittime?

Non devono assolutamente subire in silenzio questa violenza psicologica ma devono reagire.

È vero che il bullismo e il cyberbullismo non costituiscono reato ma è anche vero che alcune loro manifestazioni possono integrare gli estremi di singole fattispecie criminose. Pensiamo, ad esempio, alla diffamazione o alla molestia.

I minori, vittime di bullismo, sono persone fragili e indifese che potrebbero tentare gesti estremi pur di scappare dal bullo. Per tale ragione, tutti i soggetti che ruotano intorno alla vita del piccolo devono prestare attenzione a determinati segnali in modo da poter intervenire tempestivamente.

Quando i genitori si accorgono che il proprio figlio vive con disagio la scuola, la piscina o manifesta atteggiamenti di reticenza, devono immediatamente contattare l’insegnante e il preside dell’istituto.

È possibile anche rivolgersi anche ad un apposito numero verde 800.66.96.96 o all’indirizzo email bullismo@istruzione.it, servizi all’uopo predisposti dal ministero dell’istruzione.

1.3 Quando è necessario rivolgersi ad un avvocato?

Se la situazione non si limita a una piccola presa in giro, è consigliabile rivolgersi ad avvocati penalisti, esperti in materia, che suggeriranno la strada più adeguata da intraprendere. Difatti, si potrà presentare querela ove il bullo abbia posto in essere un comportamento penalmente rilevante: ad esempio, una condotta estorsiva oppure persecutoria.

Le conseguenze penali per i bulli variano a seconda della loro età:

  • Minori di 14 anni: questi non sono imputabili e, pertanto, sottoponibili a processo. Nel caso in cui siano soggetti socialmente pericolosi il Tribunale per i minorenni può stabilire percorsi di cura e di rieducazione, applicando anche misure di sicurezza speciali.
  • Minori di età compresa tra i 14 e i 17 anni: questi saranno sottoposti a procedimento penale innanzi al Tribunale per i minorenni, ove un giudice accerterà, di volta in volta, la loro capacità di intendere e di volere.

È possibile, inoltre, richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale patito dalle vittime.

In merito al cyberbullismo sono previsti ulteriori strumenti di tutela che consentono la rimozione del contenuto lesivo dal web al fine di attenuare le conseguenze dannose dell’atto illecito. È stata, peraltro, anche emanata la legge contro il cyberbullismo, la l. n. 71 del 29 maggio 2017.

Nel caso di social network come facebook o instagram è possibile contattare il servizio assistenza e segnalare l’abuso mediante l’apposita sezione di “segnalazione abusi”. La segnalazione può essere presentata dal minore che abbia almeno 14 anni oppure dai suoi genitori. Una volta ricevuta la segnalazione, il social network provvederà a prendere in carico la richiesta e a rimuovere e/o oscurare il contenuto lesivo in un tempo massimo di 48 ore.

È possibile anche rivolgersi direttamente a Google mediante un apposito modulo con cui si chiede di rimuovere il link che rimanda alla pagina, ove è presente il contenuto illecito. La richiesta di cancellazione, invece, dovrà essere fatta al titolare del sito.

Se necessario vi è la possibilità, inoltre, di presentare un’apposita istanza al Garante della privacy a tutela del minore. In tale caso, tuttavia, l’istanza può essere presentata solo da maggiorenni o dai genitori del minore.

Da ultimo, ci si può rivolgere anche al questore per chiedere un ammonimento, purché non sia già stata presentata una denuncia per diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati.

Il questore provvederà all’audizione del minore bullo e ad ammonire lo stesso affinché la diffusione del contenuto lesivo sia interrotta.

A ben vedere, anche se ad oggi non esiste una specifica fattispecie criminosa nell’alveo della quale ricondurre il bullismo e il cyberbullismo, sono molti gli strumenti predisposti dal nostro ordinamento per intervenire. È, dunque, fortemente consigliato rivolgersi a persone esperte quali avvocati penalisti, che sapranno adottare la strada più opportuna per la tutela del minore bullizzato.

2. Cyberbullismo: cos’è e come viene sanzionato

Il concetto di cyberbullismo è rilevante per il nostro ordinamento giuridico, che disciplina sanzioni e tutele per le vittime.

2.1 L’introduzione della legge 71/2017 per contrastare il fenomeno del cyberbullismo

Nel nostro ordinamento giuridico solo con l’entrata in vigore della legge n. 71/2017 si è cercato di disciplinare la lotta al fenomeno del cyberbullismo. La possibilità di essere tutti virtualmente connessi alla rete se da una parte dovrebbe garantire una maggiore capacità di essere informati, dall’altra è diventata lo strumento per dare anche libero sfogo (come singoli o in gruppo) a rabbie represse e perpetrare feroci aggressioni, che nella vita reale non si ha il coraggio di fare. Tutte riversate contro una determinata persona. Per quel che interessa in questa trattazione, la vittima è un minore (o un suo familiare) che finisce sotto attacco in modo ripetuto e continuo.

In che modo? Attraverso un alternarsi di offese, ingiurie altamente denigratorie, ricatti, diffamazioni, aggressioni che diventano, in alcuni casi, anche peggiori rispetto a quelle che avvengono nella vita reale. Ad attaccare di solito è un altro minore (di età compresa tra i 10 e i 16 anni), che sceglie l’anonimato (ovvero un profilo falso) dietro cui si nasconde, cosa questa che rende più difficile la sua identificazione.

Le “armi” utilizzate dal “cyberbullo” sono quelle che offre internet: chat, social (soprattutto i gruppi su facebook) o le e-mail. Peraltro l’aggressione può riguardare anche uno o più componenti della famiglia del minore. Lo scopo è quello di isolare la vittima ponendo in essere un serio abuso, dannoso, che si spinge fino alla sua messa in ridicolo.

2.2 Come comportarsi nel caso in cui si è vittima di cyberbullismo

Ogni minore ultraquattordicenne ovvero ogni genitore o soggetto esercente la responsabilità parentale può inoltrare al gestore del sito internet un’istanza. Al fine di ottenere l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso in rete, previa conservazione dei dati originali, che potranno in questo modo sempre essere utilizzati come mezzi di prova.

Qualora il soggetto responsabile (gestore del sito) non provveda all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto tempestivamente (ovvero entro 48 ore) l’interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali (art. 2 l. 71/2017).

2.3 Il ruolo degli insegnati

Poiché i primi ad accorgersi che qualcosa non va possono essere gli insegnanti, spetta al dirigente scolastico adottare i provvedimenti disciplinari di carattere educativo nel caso in cui viene a conoscenza che un minore è vittima di cyberbullismo.

Ogni istituto scolastico, poi, è tenuto ad individuare fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle forze di polizia. Questo perchè nei casi in cui l’episodio criminoso si consuma negli ambienti scolastici possono rispondere dei danni provocati anche i docenti, ma qui siamo ovviamente all’interno della tutela civilistica.

2.4 La tutela penale

L’aggressione posta in essere dal cyberbullo può chiaramente avere una rilevanza penale. Perché integra il reato di diffamazione (ex art. 595 c.p.) ovvero di minacce (ex art. 612 c.p.), trattamento illecito dei dati personali (ex art. 167 del codice per la protezione dei dati personali), sostituzione di persona (ex art. 494 c.p.), violenza privata (ex art. 610 c.p.), atti persecutori (ex art. 612-bis c.p.), estorsione (ex art. 629 c.p.), molestia o disturbo alle persone (ex art. 660 c.p.), pornografia minorile (ex art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico (ex art. 600-quater c.p.), interferenze illecite nella vita privata (ex art. 615-bis c.p.), lesioni (ex art. 582 c.p.).

Se i reati commessi sono quelli di diffamazione, minacce o trattamento illecito dei dati personali prima di presentare una querela è possibile ricorrere all’istituto dell’ammonimento, come avviene nei casi di stalking, nei confronti del cyberbullo minorenne. L’istanza viene presentata al questore che procede all’ammonimento nei confronti del soggetto, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.

Il procedimento penale può essere avviato solo nei confronti di chi ha compiuto quattordici anni e sia capace d’intendere e volere. Se ricorrono queste due condizioni il procedimento si incardina presso il tribunale per i minorenni. Se invece il minore non ha compiuto i quattordici anni non risponde penalmente per l’evento, ma i genitori saranno tenuti al risarcimento del danno, per presunta culpa in educando, così come previsto dal codice civile, per i fatti commessi dal figlio.

Fonti normative

Legge n. 71 del 29 maggio 2017

Codice penale: artt. 494, 582, 595, 600-ter, 600-quater 610, 612, 612-bis, 615-bis 629, 660.

Codice dei dati personali: art. 167

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