Tutela del lavoratore e fondo di garanzia

Cosa fare per ottenere dall’INPS il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità se il datore di lavoro non paga: le attività ed i documenti necessari

Tutela del lavoratore e fondo di garanzia

1. Premessa

Quando il rapporto di lavoro si chiude perché si viene licenziati o ci si è dimessi o ancora perché è caduto il contratto, il lavoratore ha diritto ad ottenere il pagamento del Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) e delle retribuzioni non pagate.
Tuttavia spesso capita che i tentativi, sia bonari che addirittura giudiziali, di ottenere il pagamento dal datore di lavoro risultino inutili. A questo punto cosa può fare il lavoratore, deve rinunciare a quelle somme o può fare qualcosa per recuperarle? Ebbene la risposta è positiva. In questi casi infatti il lavoratore può rivolgersi al Fondo di Garanzia INPS. Vediamo cos’è e cosa bisogna fare per presentare la domanda.

2. Cos’è il Fondo di Garanzia INPS

Quando il datore di lavoro si trovi in stato di insolvenza, ovvero potremmo dire che non sia in grado di soddisfare in tutto o in parte i propri debiti, la legge italiana ha previsto la possibilità di tutelare il lavoratore con dei fondi di garanzia INPS, tra cui il Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro istituto con la Legge 292/82.

Il compito di questo fondo è pagare al lavoratore, al posto del datore di lavoro insolvente, le seguenti voci:

  • il Trattamento di Fine Rapporto non versato o versato solo in parte;
  • le ultime 3 mensilità non pagate (secondo alcune condizioni di tempo e di limiti di importo).

Il Fondo di garanzia interviene a tutelare il lavoratore, sia se il datore di lavoro è fallito, sia se non lo è o non può esserlo, sia anche se il lavoratore ha tentato di recuperare il proprio credito pignorando i beni del datore di lavoro ma inutilmente. A seconda dei casi però cambiano i presupposti ed anche i documenti da presentare, così come spiegheremo nel prosieguo.

3. Chi può richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia INPS?

Possono presentare la domanda al fondo INPS i lavoratori il cui rapporto di lavoro con il proprio datore di lavoro sia cessato per qualsiasi ragione, quindi sia se è intervenuto il licenziamento, sia se il lavoratore si è dimesso o ancora se è scaduto il termine del proprio contratto a tempo determinato.

Possono presentare domanda al Fondo Inps in particolare:

  1. tutti i lavoratori subordinati, compresi apprendisti e dirigenti di aziende industriali, dipendenti di un datore di lavoro tenuto al versamento del contributo che alimenta la gestione del Fondo;
  2. soci delle cooperative di lavoro purché in regola con i versamenti contributivi;
  3. eredi del lavoratore deceduto che avrebbe avuto diritto di accesso al Fondo (ossia coniuge, figli e, se conviventi a carico del lavoratore, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2°);
  4. cessionari a titolo oneroso del T.F.R.

4. Cosa bisogna fare prima di presentare la domanda al fondo

Vediamo nel dettaglio cosa bisogna fare prima di presentare la domanda al Fondo Inps

4.1 Se l’azienda fallisce

Qualora il datore di lavoro venga sottoposto ad una procedura concorsuale come il fallimentoconcordato preventivo liquidazione coatta amministrativa o procedura di amministrazione straordinaria, l’accesso al Fondo di Garanzia Inps richiede una serie di presupposti ed un iter particolarmente articolato da rispettare.

Di seguito si riassumeranno gli aspetti principali del percorso da seguire, ipotizzando come caso tipico il fallimento del datore di lavoro (gli altri casi possono presentare delle differenze):

  1. verificare se il datore è stato dichiarato fallito (si parla di ‘apertura della procedura concorsuale’). Questo si può verificare tramite visura;
  2. redigere e inviare la domanda di ammissione al passivo al curatore fallimentare, a mezzo p.e.c., entro 30 giorni prima della data fissata per la verifica dello stato passivo. Si tratta sostanzialmente di un atto, che può essere presentato personalmente dal lavoratore ovvero da un avvocato di fiducia, e che deve contenere tra l’altro (a volte a pena di inammissibilità): (i) indicazione e determinazione della somma da pagare; (ii) breve esposizione dei fatti ed elementi di diritto che giustificano la domanda; (iii) indicazione dell’indirizzo p.e.c. per ricevere le comunicazioni. Insieme alla domanda bisogna allegare tutti i documenti che dimostrino il credito ed il diritto alla sua riscossione (es: buste paga, quantificazione del t.f.r., lettera di licenziamento, etc.);
  3. ammissione al passivo del fallimento: se la domanda di ammissione al passivo è stata presentata correttamente il credito del lavoratore verrà ammesso al passivo del fallimento;
  4. attendere il deposito dello stato passivo reso esecutivo: una volta definiti i crediti verrà dichiarato lo stato lo stato passivo del fallimento;
  5. presentare domanda al Fondo INPS, fatte sale opposizioni o impugnazioni, a partire dal 30° giorno successivo al deposito dello stato passivo esecutivo, si può procedere con la domanda.

4.2 Se l’azienda non fallisce

Nel caso in cui il datore di lavoro non possa essere sottoposto ad una procedura concorsuale, ad esempio perché non vi sono i presupposti di legge o il lavoratore non ha un credito sufficiente per far dichiarare il fallimento, il lavoratore può comunque accedere al fondo.
Ecco il percorso di massima da seguire:

  1. Accertamento giudiziale dell’esistenza del credito: il lavoratore dovrà anzitutto ottenere un titolo esecutivo che accerti il suo credito, cioè una sentenza, un decreto ingiuntivo, un decreto di esecutività del verbale di conciliazione o una diffida accertativa;
  2. Inapplicabilità delle procedure concorsuali al datore di lavoro: questo requisito si dimostra solitamente presentando il decreto del Tribunale che rigetta l’istanza di fallimento presentata dal lavoratore. Tuttavia il decreto in alcuni casi non è necessario (es: datore di lavoro cancellato dal Registro delle Imprese da più di un anno; azienda con una media di dipendenti inferiore a 3 in un certo periodo di tempo; s.r.l. che non soddisfa i requisiti di legge per fallire);
  3. Tentativo di esecuzione forzata: il lavoratore deve produrre il verbale di pignoramento mobiliare negativo effettuato ai danni del datore di lavoro (deve essere effettuato un pignoramento per ogni sede dell’azienda, legale o secondaria, e un pignoramento per ogni socio in caso di società di persone);
  4. Assenza di garanzie patrimoniali: il lavoratore deve dimostrare l’inutilità o impossibilità del pignoramento immobiliare, producendo una dichiarazione in cui si attesta che, dagli atti della Conservatoria dei Registri Immobiliari, il datore di lavoro non è proprietario di immobili ovvero, se anche è proprietario, questi beni sono gravati da ipoteche che superano il valore del bene ipotecato.

5. Come si presenta la domanda di intervento al Fondo di Garanzia

Una volta che il lavoratore, a seconda che il datore sia fallito o meno, ha svolto tutti i passaggi indicati al precedente punto 3), può presentare la domanda all’INPS.

La domanda deve essere presentata online dal lavoratore (o eredi). Può essere presentata:

  • personalmente, utilizzando i codici di accesso chiesti all’INPS;
  • chiamando il Contact Center messo a disposizione dell’INPS;
  • facendosi assistere da enti o associazioni abilitati (es: i patronati), o da intermediari esperti, come avvocati del lavoro.

5.1 Quali sono i documenti da allegare alla domanda

Per presentare la domanda bisogna munirsi di alcuni documenti che variano a seconda che il datore sia o meno soggetto a procedura concorsuale.
A. Esempio di documenti da allegare in caso di datore di lavoro fallito

  • Copia domanda di ammissione al passivo completa di documentazione;
  • Copia autentica dello stato passivo che ha ammesso il credito del lavoratore (anche per estratto). Da richiedere in Tribunale;
  • Dichiarazione sostitutiva di mancata opposizione e/o impugnazione del credito del lavoratore. Da richiedere in Tribunale;
  • Copia autentica del decreto che ha deciso l’eventuale azione di opposizione o impugnazione. Da richiedere in Tribunale;
  • Modello SR52 denominato “Dichiarazione del responsabile della procedura” compilato e sottoscritto dal responsabile della procedura concorsuale (ad es: curatore fallimentare). Reperibile sul sito INPS;
  • Solo in caso di comprovato rifiuto del responsabile alla compilazione del Modulo Codice SR52, si deve allegare il Modello SR54 denominato “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”, compilato e sottoscritto dal lavoratore. Reperibile sul sito INPS

B. Esempio di documenti da allegare in caso di datore di lavoro non fallibile:

  • Copia conforme del titolo esecutivo in base al quale è stata esperita l’esecuzione forzata. Da richiedere al legale;
  • Copia ricorso con allegati sulla base del quale si è ottenuto il titolo esecutivo. Da richiedere al legale;
  • Copia del verbale di pignoramento negativo. Da richiedere al legale;
  • Decreto di rigetto dell’istanza di fallimento, salvo i casi di esclusione;
  • Modello SR53 denominato “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”, compilato e sottoscritto dal lavoratore. Reperibile sul sito INPS;
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di inutilità o impossibilità del pignoramento immobiliare

6. Quali sono le tempistiche di pagamento dell’Inps

L’INPS è tenuto per legge a versare il TFR e gli eventuali ulteriori diversi crediti entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di intervento, sempre che sia completa di tutti i documenti.

7. Attenzione alla prescrizione dei crediti di lavoro

Nella presentazione della domanda di intervento bisogna essere tempestivi e celeri per evitare la prescrizione dei crediti:

  • il diritto al TFR si prescrive in 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che il termine non venga interrotto (es: la domanda di ammissione al passivo fa decorrere nuovamente il termine dalla chiusura della procedura concorsuale);
  • gli altri crediti si prescrivono in un anno dal momento in cui il diritto può esser fatto valere, ovverosia dal momento in cui è possibile presentare la domanda di intervento al fondo.

8. Fonti Normative

- Legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica)
- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 (Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro)
- Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 art. 93 (Legge fallimentare)
- Messaggio INPS 24 ottobre 2019 n. 3854 (Pagamento del TFR e dei crediti di lavoro da parte del Fondo di garanzia nel caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale (art. 2, comma 5, della legge n. 297/82)
-Circolare INPS 15 luglio 2008, n. 74 (Intervento del Fondo di garanzia istituito per la liquidazione del TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro. Riepilogo delle disposizioni vigenti ed orientamenti giurisprudenziali)
- Circolare INPS 26 giugno 2012, n. 89 (Intervento del fondo di garanzia di cui all'art. 2 della l. n. 297/82 in caso di cessione del credito in favore di società finanziarie, modifiche alla circolare n. 74 del 15 luglio 2008)
- Circolare INPS numero 32 del 04/03/2010 (Intervento del fondo di garanzia di cui all'art. 2 della l. n. 297/82, modifiche alla circolare 74 del 15 luglio 2008)
- Corte di Cassazione Civile 5 aprile 2019 n. 9670

Avv. Roberta Iannettone

 

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