Cos’è e come puoi chiedere il riscatto anticipato del TFR?

Non tutti sanno che qualora non si disponga della somma necessaria per affrontare una determinata spesa, ci si può rivolgere al proprio datore di lavoro piuttosto che ad una banca e/o istituto finanziario.

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1. Il riscatto anticipato del TFR

La legge, prevede la possibilità di avanzare alla propria azienda il cosiddetto riscatto anticipato del TFR.

In altre parole, chiunque abbia bisogno di una somma di denaro per affrontare spese impreviste ma necessarie, quali spese mediche importanti o l’acquisto di una casa, può chiedere il riscatto anticipato del TFR in luogo di un prestito alla propria banca o ad una finanziaria.

Il TFR è la cosiddetta liquidazione o buonuscita che ciascun lavoratore dipendente ha il diritto di vedersi corrispondere al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Il TFR, infatti, consiste in una somma di denaro che viene mensilmente sottratta dalla retribuzione e accantonata al fine della corresponsione successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.

Se fino al 31 dicembre 2006 il TFR, che non fosse stato destinato alla previdenza complementare, rimaneva in azienda sino alla cessazione del rapporto lavorativo, ma ad oggi la situazione è parzialmente diversa.

1.1. Il riscatto anticipato del TFR nella società odierna

Difatti, dall’1 gennaio 2007 ciascun lavoratore, entro 6 mesi dall’assunzione, deve esplicitamente scegliere a chi destinare il proprio TFR, cioè se destinarlo ad un fondo di previdenza complementare oppure mantenerlo presso l’azienda, formulando, in tal guisa, un espresso rifiuto alla previdenza complementare. Deve precisarsi che nel caso di azienda con più di 50 dipendenti il TFR non rimane presso il datore di lavoro ma viene destinato ad un apposito fondo istituito presso l’INPS.

Ai sensi dell’art. 2120 c.c., il lavoratore che abbia prestato la sua attività lavorativa presso la stessa azienda per almeno 8 anni ha il diritto di richiedere un’anticipazione del TFR, in una misura non superiore al 70% del trattamento cui avrebbe diritto se in quel momento cessasse il suo rapporto di lavoro.

Riguardo ai dipendenti del settore pubblico deve farsi un’osservazione. Possono richiedere il riscatto anticipato del TFR solamente quei lavoratori che sono stati assunti con un contratto a tempo determinato dal 30 maggio 2000 e quelli che sono stati assunti con un contratto a tempo indeterminato dall’1 gennaio 2001.

2. Come chiedere il riscatto anticipato del TFR?

Per richiedere il riscatto anticipato sono previsti limiti ben precisi che sono i seguenti:

  • La richiesta deve avere riguardo a spese giudicate impreviste e necessarie.
    1. spese sanitarie per terapie o interventi straordinari: si tratta di terapie e/o interventi giudicati di particolare complessità o pericolosità da una struttura pubblica o privata e comportino un notevole dispendio economico;
    2. acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli: il diritto sussiste anche nel caso in cui l'acquisto venga fatto dal coniuge, purché siano in regime di comunione dei beni. In tale caso non è necessario aver stipulato già il rogito ma sarà sufficiente esibire il preliminare di compravendita o la partecipazione ad una cooperativa edilizia oppure la concessione edilizia per la costruzione della casa sul proprio suolo;
    3. spese da sostenere durante il periodo di congedo per maternità: difatti, in tale ipotesi la retribuzione della madre è ridotta del 30%.
    4. spese da sostenere durante i congedi per la formazione extralavorativa o per la formazione continua.
  • La richiesta può essere presentata una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. Ne consegue che l'importo liquidato viene detratto dal trattamento spettante alla fine del rapporto.
  • Il datore di lavoro può concedere i riscatti anticipati entro i limiti del 10% dei lavoratori aventi titolo e comunque non oltre il 4% del numero totale dei dipendenti.

Giova rilevare, infatti, che il riscatto anticipato del TFR è sì un diritto del lavoratore cui però non corrisponde specularmente un obbligo del datore di concederlo. In altre parole, il datore di lavoro può ben rifiutare di assecondare la richiesta del dipendente laddove i dipendenti che abbiano avanzato la richiesta superino il 10% degli aventi titolo.

Fonti normative

Codice civile: art. 2120 c.c.

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