Cos'è il concordato preventivo?

Il concordato preventivo è una particolare procedura concorsuale che, a differenza del fallimento, non spossessa l’imprenditore indebitato della propria azienda.

Infatti, il concordato consente all’imprenditore di realizzare il soddisfacimento dei propri creditori con la continuità aziendale, oppure con la liquidazione del patrimonio dell’azienda stessa. La procedura, già prevista nella vecchia Legge Fallimentare (Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267), regolato agli arti 160 e seguenti del Titolo terzo, è stata recentemente oggetto di riforma ad opera del D. Lgs. del 12 gennaio 2019, n. 14 il cosiddetto “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” che ha potenziato tale strumento rendendolo preferibile alla procedura di fallimento (ora rinominata “procedura di liquidazione giudiziale”).

La differenza sostanziale tra il concordato preventivo e la liquidazione giudiziale sta nel fatto che l’imprenditore può presentare istanza di concordato anche quando si trovi in uno stato di crisi o di insolvenza. L’accesso al concordato preventivo consente al debitore di preservare la gestione della propria impresa attivando strumenti preventivi per evitare di essere sottoposta alla procedura di liquidazione giudiziale, che comporta, invece, lo spossessamento di qualsiasi potere gestorio in capo al debitore, sostituito da un curatore nominato dal Tribunale.

Andiamo a vedere nel dettaglio le caratteristiche del concordato preventivo.

1. Presupposti e inizio della procedura

Tra gli imprenditori che possono ricorrere alla procedura del concordato preventivo sono escluse le imprese agricole, in quanto soggetti non commerciali e le “imprese minori”, così come definite dal Codice della crisi e dell’insolvenza all’art. 2, comma 1 lett. d).

Per potere fare istanza di concordato, inoltre, è sufficiente che l’impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza. Lo stato di crisi è inteso come “lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore …”; mentre, lo stato di insolvenza è tale quando “il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.

Il debitore che intende accedere alla procedura concordataria deve depositare in Tribunale:

  • la richiesta di concordato;
  • la documentazione prevista dall'articolo 39 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (che sono i documenti obbligatori per accedere a una procedura regolatrice della crisi e dell’insolvenza);
  • un piano di concordato contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.

Il piano dovrà indicare:

  • a. le cause della crisi;
  • b. la definizione delle strategie d'intervento;
  • c. gli apporti di finanza nuova, se previsti;
  • d. le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, indicando quelle proponibili solo con apertura della procedura di liquidazione giudiziale, oltre che delle prospettive di recupero;
  • e. i tempi delle attività da compiere e le iniziative da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti.

Infine, l’imprenditore debitore che intende accedere al concordato preventivo dovrà depositare, unitamente alla documentazione richiamata sopra, anche la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

A seguito del deposito, il Tribunale, valutata la fattibilità del piano presentato, apre il concordato con decreto.

2. Tipologie di concordato preventivo

Come già aveva fatto la disciplina della Legge Fallimentare, il Codice della Crisi e dell’Insolvenza, distingue diverse forme di concordato preventivo a seconda delle modalità con cui il debitore intende arrivare alla soddisfazione dei propri creditori.

- Concordato con liquidità del patrimonio aziendale: prevedendo, in tal caso, la liquidazione deve garantire un incrementare di almeno il 10%, rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e garantire il soddisfacimento dei creditori chirografari fino ad un massimo ribasso del 20% rispetto al valore del credito chirografo riconosciuto in procedura.

- Concordato con continuità aziendale: in tal caso i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. Infatti, l’azienda può operare in continuità anche attraverso l’affidamento della stessa ad un soggetto terzo, diverso dall’imprenditore in crisi o in insolvenza.

3. Il concordato minore

Gli imprenditori che non posso accedere al concordato preventivo possono però rientrare nell’istituto del concordato minore. Il Codice della Crisi e dell’Insolvenza ha istituito tale tipo di concordato per i seguenti imprenditori:

  • - per le imprese minori;
  • - aziende agricole;
  • - start up innovative;
  • - professionisti;
  • - ogni altro imprenditore privato non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

Il concordato minore è, pertanto, un’ipotesi residuale che deve, in ogni caso, prevedere la continuità dell’azienda sottopostavi oppure quando il ricorso a risorse esterne possa aumentare in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

Il concordato minore non è soggetto alla procedura di attivazione prevista per il concordato preventivo, la proposta, infatti, ha contenuto libero, purché contenente in modo specifico la previsione di tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma.

4. Il Commissario Giudiziale

Il concordato preventivo, come detto precedentemente, a differenza della procedura di liquidazione giudiziale, non prevede lo spossessamento dei poteri gestori della azienda in capo all’imprenditore. Tuttavia, la procedura prevede che l’imprenditore in concordato sia seguito da un Commissario Giudiziale nominato dal Tribunale, con funzioni di pubblico ufficiale.

In particolare, il Commissario Giudiziale provvede, immediatamente dopo il decreto di apertura del concordato preventivo, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati ed è tenuto a verificare l’elenco dei creditori e dei debitori, sulla base, appunto delle scritture contabili presentate, apportando, se del caso, le dovute correzioni.

Inoltre, è tenuto a comunicare ai creditori l’avviso contenente: - la data iniziale e finale del voto dei creditori; - la proposta del debitore; - il decreto di apertura; - l’indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata.

Inoltre, il Commissario Giudiziale deve redigere un inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se:

  • - l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza;
  • - la condotta del debitore;
  • - le proposte di concordato e le garanzie offerte ai creditori.

Il Commissario comunica poi al Pubblico Ministero la copia della relazione, oltre a comunicare, senza ritardo, i fatti, dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni, che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale. Infine, il Commissario Giudiziale fornisce ai creditori le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti.

5. Le proposte concorrenti

I creditori che rappresentano almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale, anche se acquistati successivamente, depositata in sede di piano di concordato preventivo, possono depositare proposte di concordato alternative rispetto a quelle elaborate dal debitore.

E’ precluso per il debitore, dal coniuge di questi, o da qualunque altro parente riconducibile al debitore stesso, avanzare delle proposte concorrenti. Il termine ultimo per depositare le proposte non oltre trenta giorni prima della data stabilita per la votazione del piano concordatario da parte dei creditori, ma sono modificabili entro i venti giorni che precedono detta votazione.

Le proposte devono essere presentante prima al Tribunale che effettua un controllo formale sulla composizione delle classi In ogni caso, le proposte concorrenti non sono ammissibili se il professionista nominato dalla procedura, nella propria relazione, attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari.

6. L’omologazione del piano

Il concordato deve essere approvato dai creditori, chiamati a votare sul piano presentato dal debitore. Se la votazione ha esito positivo, il Tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale.

In caso di opposizioni dei creditori dissenzienti, qualora il piano non venisse approvato attraverso votazione, il Tribunale può procedere all’omologa del piano di concordato con sentenza valutando:

  • - la regolarità della procedura;
  • - l'esito della votazione;
  • - l’ammissibilità della proposta;
  • - la fattibilità economica del piano, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale.

Gli effetti verso i terzi estranei alla sentenza che omologa il concordato si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese. Se il Tribunale non omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, dichiara con sentenza, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale.

7. Votazione della proposta di concordato

I creditori sono chiamati ad esprimere il proprio voto in merito alla proposta di concordato formulata. Il voto è espresso con modalità telematiche attraverso PEC da inviare all’indirizzo comunicato ai creditori. Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito.

Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti.

8. Risoluzione e annullamento

Il Concordato preventivo può essere oggetto di risoluzione e di annullamento. La risoluzione per inadempimento può essere richiesta da ciascun creditore, ovvero, su richiesta anche di uno solo di questi, dal commissario giudiziale.

Il termine per proporre la risoluzione è di un anno dalla scadenza del termine fissato dall’ultimo adempimento previsto per il concordato. L’adempimento che giustifica la risoluzione del concordato non deve essere di scarsa importanza. In ogni caso, non può essere richiesta la risoluzione del concordato, quando gli obblighi di questo gravano su un terzo che abbia provveduto a liberare, con effetto immediato, il debitore.

La legittimazione attiva nel promuovere un giudizio di risoluzione in capo al curatore, segna una novità rispetto alla disciplina della previgente legge fallimentare. Tale attribuzione è finalizzata a scongiurare il rischio che un concordato preventivo si dilunghi, infruttuosamente, per anni. Inoltre, anche la risoluzione per inadempimento di importanza non scarsa, è una novità assoluta rispetto alla previgente disciplina. Per quanto riguarda l’annullamento, viene ripresa la disciplina previgente contenuta nella Legge Fallimentare, che consente di annullare il concordato quando emergano atti poste in frode ai creditori da parte del debitore.

È l’unica forma di invalidità riconosciuta al concordato, essendo precluso ogni giudizio in merito alla nullità dello stesso. Il ricorso teso ad ottenere l’annullamento del concordato deve essere promosso entro sei mesi dalla scoperta del dolo, posto in essere dal debitore in danno ai creditori, o decorrenti dalla condotta colposa. In ogni caso, l’azione non può proporsi decorsi due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.

9. Contratti pendenti e concordato preventivo

Il Concordato preventivo prevede la continuità dei rapporti contrattuali non eseguiti, anche solo parzialmente. Sono inefficaci eventuali patti contrari. Il debitore può chiedere, con autonoma istanza, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione.

L’istanza può essere proposta anche successivamente alla richiesta di concordato e deve contenere anche una quantificazione dell'indennizzo dovuto alla controparte. Quest’ultima può opporsi alla richiesta del debitore depositando una memoria scritta entro sette giorni dall'avvenuta notificazione dell'istanza di sospensione.

La sospensione o lo scioglimento del contratto hanno effetto dalla data della notificazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente effettuata a cura del debitore. Tra la data della notificazione dell'istanza di sospensione o di scioglimento e la data della notificazione del provvedimento autorizzativo la controparte non può esigere dal debitore la prestazione dovuta nè invocare la risoluzione di diritto del contratto per il mancato adempimento di obbligazioni con scadenza successiva al deposito della domanda di accesso al concordato preventivo.

10. Lo scopo del concordato preventivo

In base alle considerazioni sopra svolte, siamo in grado di definire la natura e lo scopo del concordato preventivo. Il concordato preventivo ha lo scopo di tutelare, innanzitutto, l’imprenditore in crisi o in stato di insolvenza, in quanto paralizzerebbe qualunque azione esecutiva disposta nei confronti di quest’ultimo.

La convenienza di questa procedura concorsuale, rispetto alla liquidazione giudiziale, sta proprio nel fatto che l’imprenditore può continuare a svolgere la propria attività di impresa, seppur sotto il controllo del Commissario Giudiziale, ovvero del Tribunale. Inoltre, tutela anche i creditori che eviterebbero le lunghe attese solitamente previste dalla procedura fallimentare, ottenendo un soddisfacimento (anche parziale) del proprio credito in tempi più ristretti. Fonti normative - Decreto Legislativo del 12/01/2019, n. 14