Costituire una società all'estero

Obblighi e agevolazioni per chi apre una società all’estero.

Costituire una società all'estero

1. Per iniziare

Nel corso della presente trattazione analizzeremo come aprire una società all’estero senza incorrere in sanzioni e in tal senso ci soffermeremo, se pur brevemente, sui rischi che tale attività può comportare.

Il primo punto da fissare è riguarda la libertà di stabilimento che vige in Europa, l’ art. 49 del TFUE, infatti, prevede esplicitamente il diritto di trasferirsi in uno Stato membro europeo diverso da quello di appartenenza, per poter esercitare una qualsiasi attività economica non subordinata alle condizioni previste per i cittadini di quello Stato.

Lo stabilimento si può esercitare attraverso la facoltà di trasferire il centro dell’attività economica in un Paese diverso da quello di origine ovvero tramite la possibilità di aprire, in uno Stato europeo differente, filiali e/o agenzie e ancora succursali di altro genere nel rispetto delle normative nazionali; a condizione che le politiche restrittive previste dallo stato essente sede, vengano supportate motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, come espressamente previsto dall’art. 52 TFUE.

Oltretutto, costituire una società all’estero non far venir meno i rapporti con il Fisco nel nostro Paese, come previsto dal nostro ordinamento, infatti, le tasse devono essere pagate nel paese in cui viene prodotto il reddito. Per esporre al meglio la questione della “residenza” è doveroso richiamare l’art. 73 c. 3 del T.U. - dpr n.917/1986, secondo il quale, ai fini delle imposte sui redditi, vengono considerate residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno sede legale o amministrativa ovvero l’oggetto principale nel territorio dello Stato; vengono considerati residenti, anche tutti quegli organismi di investimento collettivo del risparmio costituiti in Italia.

Per quanto concerne, invece, la questione dei redditi di suddette società, con la sent. penale n.16001/2013 la Cassazione, ha precisato che ai sensi dell’art. 73 c.3 dpr 22/12/1986 n.917, l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte di società con residenza fiscale all’estero, è valido qualora detta società abbia stabile organizzazione in Italia, tale condizione si verifica nei casi in cui vengano svolte –in territorio nazionale- la gestione amministrativa e la gestione di tutti gli atti necessari per raggiungere il fine sociale.

Per completezza si rimanda alla sent. n. 29724/2010 per quanto concerne la dichiarazione annuale da parte di società con residenza fiscale all’estero.

2. Il caso della P.IVA

Chiariamo ora la questione dell’apertura di una partita iva estera. Tale casistica non è vietata dal nostro paese ma comporta (come già accennato) una doppia impostazione (il pagamento delle tasse sia all’estero che in Italia).

Nel nostro Paese non mancano, però, i casi di regimi fiscali agevolati, con i quali si prevede una tassazione ridotta e numerose semplificazioni contabili. È questo il caso del c.d. regime forfettario, introdotto inizialmente dalla legge di stabilità del 2015, modificato subito dopo dalla legge di stabilità del 2016 e ancora dalla legge di stabilità del 2019 con la disciplina “flex tax”.

Notiamo come per questo specifico caso non siano previste scadenze, il regime infatti continua a poter essere applicato indipendentemente dall’età anagrafica del titolare, qualora ovviamente permangano le seguenti condizioni:

  • Il regime forfettario (secondo la riforma del 2019) si applica a coloro i quali nell’anno precedente abbiano raggiunto ricavi o percepito compensi con un importo NON superiore a 65mila euro;
  • si applica a coloro i quali non partecipano in società di persone, associazioni o imprese familiari;
  • si applica, inoltre, a coloro che non controllano srl o associazioni di partecipazione che esercitano attività connesse direttamente o indirettamente a quelle svolte.

Ciò detto, possiamo tornare a prendere in esame la questione specifica della P.IVA, specificando che, qualora si abbia la necessità di operare su più mercati, si può optare anche per una partita iva comunitaria; la quale, è autorizzata dall’Agenzia delle Entrate ad operare con i paesi facenti parte dell’UE.

Per l’apertura andrà specificata, nella Dichiarazione di inizio attività, la volontà di essere inclusi nell’archivio VIES (sistema elettronico di scambio di dati sull'IVA) e di compiere operazioni intracomunitarie.

3. I rischi

Tali attività, tuttavia, non sono di certo esenti da rischi, come detto in precedenza non esiste alcun divieto per operare in Italia, con un numero di partita iva estero; ma qualora l’apertura della P.iva non venisse dichiarata al fisco si incorrerebbe in due problematiche:

  1. la così detta ESTEROVESTIZIONE (fittizia localizzazione all’estero della residenza fiscale di un soggetto, per poter ottenere un illegittimo vantaggio fiscale);
  2. il caso della STABILE ORGANIZZAZIONE OCCULTA (fattispecie che riguarda sia le imprese estere che sottodimensionano in Italia sia le imprese italiani che operano all’estero senza dichiarare le loro attività alle autorità fiscali)

In entrambi i casi si può essere accusati di “evasione fiscale” con il conseguente avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

4. Fonti Normative

TFUE: art. 49 e 52
T.U.: art. 73 dpr n. 917/86
Sentenze: penale n.16001/2013 e 29714/2010
Legge di stabilità: 2015, 2016 e 2019

Ilaria Mancini

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