Procedura di omologazione di un concordato preventivo

Il concordato preventivo è uno strumento messo a disposizione dell'imprenditore che si trova in uno stato di crisi o di insolvenza, al fine di evitare il fallimento grazie ad un accordo teso a soddisfare parzialmente le istanze creditorie. Il concordato preventivo è regolato dalla legge fallimentare R.D. n. 267/1942 e successive modificazioni.

1. Lo scopo del concordato preventivo

Lo scopo del concordato preventivo, è quindi di tutelare sia l'imprenditore (paralizzando le azioni esecutive nei suoi confronti) sia i creditori (che evitano la lungaggine della procedura fallimentare) sia, infine, la società (per il mantenimento di imprese e occupazione).

La domanda si presenta con ricorso sottoscritto dal debitore, assistito da un legale competente. È necessaria una documentazione da allegare alla domanda e il ricorso deve essere presentato nel tribunale del luogo dove ha sede l'impresa.

Il procedimento è descritto all'articolo 162 della legge fallimentare. Sono previsti vari tipi di concordato, tra cui assumono particolare importanza:

  • il concordato con cessione di beni;
  • il concordato con assunzione di garanzia;
  • il concordato con continuità aziendale.

2. Il giudizio di omologazione

Quello che in questo caso ci interessa, è il giudizio di omologazione: in questa fase il tribunale esegue una verifica formale e, nel caso in cui vengano proposte opposizioni, il tribunale verificherà la regolarità dei presupposti.

Si parla di omologazione quando vengono raggiunte le maggioranze richieste, in caso contrario, il giudice interpella il tribunale che dichiarerà l'inammissibilità del concordato.

Nel caso in cui un creditore insoddisfatto contesti la convenienza della proposta, il tribunale, previa verifica delle alternative, tutte inidonee a soddisfare maggiormente le pretese di quel creditore, procede ugualmente all'omologazione. Le opposizioni che possono essere proposte dai creditori sono specificate al comma 4 dell'articolo 180 della legge fallimentare, così come modificato dal decreto legge n. 83/2012. Si possono avere contestazioni quando c'è stata una divisione in classi, altrimenti le contestazioni dovranno derivare da almeno il 20% dei creditori ammessi al voto.

Nonostante tali contestazioni il tribunale omologherà ugualmente il concordato se ritiene che il credito sia soddisfatto dal concordato maggiormente rispetto alle altre alternative. Se il concordato è richiesto da una società i cui soci sono illimitatamente responsabili allora l'omologazione sarà efficace anche nei loro confronti. L'omologazione è l'ultima fase della procedura di concordato.

A questo punto il tribunale sarà libero di procedere o meno all'omologazione. Se non accetta la richiesta procede con decreto e, allo stesso tempo ma con sentenza, dichiara il fallimento del debitore. Una volta che il concordato sia omologato si procederà alla sua esecuzione che avviene sotto l'egida del commissario giudiziale che sovrintende al suo adempimento. Egli sarà, altresì, tenuto ad informare il giudice su quei fatto che possano nuocere ai creditori.

Fonti normative

Legge fallimentare R.D. n. 267/1942 e successive modificazioni

Codice Civile

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