Ritardo nell'invio della merce acquistata. Cosa fare?

Se hai riscontrato un ritardo nell'invio della merce acquistata, scopri cosa fare per gestire la situazione nel modo migliore. Leggi il nostro articolo per conoscere le possibili cause dei ritardi nella consegna, come comunicare con il venditore e le azioni da intraprendere per tutelare i tuoi diritti come consumatore. Affronta il problema con consapevolezza e ottieni le giuste informazioni per gestire efficacemente la situazione.

Il contratto di vendita è definibile quale quel contratto con il quale si dà luogo al trasferimento della proprietà di un bene ovvero di un diritto da un soggetto ad un altro a fronte della corresponsione di un corrispettivo in denaro. Di norma il trasferimento della proprietà si verifica al momento della conclusione dell’accordo, a prescindere dal momento in cui è previsto che avvenga la consegna. Quanto a quest’ultimo profilo di disamina occorre precisare che la consegna del bene oggetto di un contratto di vendita può avvenire:

  • immediatamente al momento della conclusione dell’accordo perfezionativo;
  • in un momento diverso e successivo rispetto a quello della conclusione del contratto.

Nel primo caso nulla quaestio riguardo alla problematica che in questa sede preme esaminare; nel secondo caso, invece, può capitare che la merce acquistata venga in concreto inviata dal venditore in ritardo rispetto al termine pattuito. In proposito, il termine si configura come elemento accessorio ed eventuale del contratto, il quale assume rilevanza ogniqualvolta sia stato previsto e stabilito come essenziale.

Nei prossimi paragrafi si cercherà di esaminare gli aspetti salienti di tale tematica, prendendo le mosse dall’individuazione delle principali cause di ritardo nell’invio della merce, dei diritti riconosciuti al consumatore (alias l’acquirente), alle azioni che quest’ultimo può intraprendere, oltre che la delineazione delle procedure di reclamo e di rimborso che possono essere esperite in caso di ritardo nella consegna della merce acquistata.

Le cause più comuni del ritardo nell’invio della merce

Si è detto che in seguito alla conclusione di un contratto di compravendita può accadere che la consegna del bene debba avvenire in un momento diverso rispetto a quello in cui il contratto è concluso.

Può accadere che il venditore, tuttavia, provveda all’invio della merce in esecuzione del contratto di vendita in ritardo rispetto al momento che era stato pattuito per la consegna. Tale ritardo può dipendere da una molteplicità di cause, tra le quali le più comuni sono identificate nelle seguenti:

  • mancata disponibilità momentanea concreta del bene al momento previsto per la consegna;
  • ritardo nella lavorazione del bene ove si tratti di prodotto manifatturiero;
  • ritardo nella consegna del bene da parte del fornitore del venditore.

I diritti del consumatore in caso di ritardo nell’invio della merce

Per quanto attiene ai diritti riconoscibili e riconosciuti al consumatore-acquirente che si veda consegnare la merce acquistata è d’uopo rammentare che in proposito una disciplina puntuale è dettata, innanzitutto, dal codice civile laddove prevede, all’articolo 1457 in materia di termine essenziale, laddove è previsto che se il termine è fissato come essenziale nell’interesse di una delle parti quest’ultima, salvo che non sussista una pattuizione o un uso contrario, può, volendo, esigerne la consegna anche oltre la scadenza del termine, dandone notizia all’altro contraente entro tre giorni.

Ove non provveda in tal senso, il dettato normativo prevede che il contratto è risolto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione. La previsione di un termine assume particolare rilievo, in specie, per gli acquisti a distanza (la cui connotazione tipica è quella di prevedere, appunto, la consegna del bene acquistato in un secondo momento), vigendo in tale contesto la regola generale secondo la quale la merce acquistata debba essere consegnata nel termine indicato dal soggetto venditore al momento in cui è pervenuto l’ordine ovvero, al massimo, entro e non oltre il termine ultimo di trenta giorni decorrenti dalla data dell’avvenuto acquisto, Ove il venditore non ottemperi ai propri obblighi derivanti dal contratto e, quindi, primariamente a quello di consegna nel termine, l’acquirente può, innanzitutto, insistere per l’esecuzione, qualora permanga in capo a lui l’interesse all’ottenimento del bene, intimando la consegna anche a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (o a mezzo pec) entro un termine di norma individuato in quindici giorni liberi.

In alternativa, può recedere dal contratto, domandando la restituzione di quanto pagato, notificando al venditore una lettera di disdetta, la quale dovrà essere inviata necessariamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo pec il giorno successivo rispetto a quello previsto per la consegna. Farà fede, in proposito il timbro apposto dall’ufficio postale al momento della ricezione del plico ovvero la ricevuta di accettazione se l’invio avviene a mezzo pec. Se l’acquirente dimostri, altresì, che la ritardata consegna gli ha arrecato un danno potrà legittimamente anche domandare il risarcimento del danno, fornendone debitamente prova, sia nell’an che nel quantum.

Le azioni da intraprendere in caso di ritardo nell’invio della merce acquistata

Come si è avuto modo di brevemente accennare, qualora l’acquirente non ottenga la consegna della merce acquistata a seguito di un contratto validamente concluso e per il quale sia stato previsto in proposito un termine ha a disposizione una serie di azioni che può intraprendere. Innanzitutto, ove interessato ad ottenere la consegna del bene può diffidare il venditore all’adempimento.

Come già anticipato nei paragrafi precedenti, la diffida deve essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o, in alternativa, a mezzo pec (ormai, quanto agli effetti, del tutto equiparata alla prima) e deve contenere la formale richiesta della consegna del bene da parte del venditore. La notifica della diffida secondo le modalità sopra indicate è prodromica all’esercizio delle attività successive, volte all’ottenimento del risultato di vedersi consegnare il bene.

Ed, infatti, ove il venditore non adempia alle proprie obbligazioni contrattuali, in seguito al ricevimento della diffida l’acquirente potrà agire giudizialmente al fine di chiedere al giudice che, accertata la sussistenza dell’inadempimento, provveda, a seconda di quanto richiesto con la domanda introduttiva del giudizio, a condannare il venditore alla consegna ovvero dichiari la risoluzione del contratto per inadempimento (ove, tra l’altro, il termine previsto per la consegna rivestisse carattere fondamentale per il consumatore acquirente) con conseguente condanna alla restituzione di quanto pagato e al risarcimento del danno, ove richiesto e riconosciuto in considerazione delle circostanze del caso concreto, in uno con la richiesta di risarcimento del danno, ove cagionato.

Può, tuttavia, accadere che l’acquirente che non si veda consegnare la merce legittimamente acquistata decida di optare per la procedura stragiudiziale, che si precisa che, comunque, non escluderebbe la possibilità di intraprendere, qualora non sortisca esito positivo, la via processuale.

La procedura di reclamo e di rimborso

Qualora a fronte del ritardo nell’adempimento dell’obbligo di consegnare il bene l’acquirente ritenga di non avervi più interesse può, in alternativa, alla via giudiziale proporre reclamo al venditore con conseguente richiesta di rimborso delle somme già versate per l’acquisto.

Sul punto è noto che per gli acquisti effettuati online i siti dei venditori prevedono normalmente una sezione nella quale è possibile compilare un form nel quale esporre tutte le circostanze del caso concreto, lamentando in specie la mancata consegna nel termine fondamentale fissato dalle parti e puntualizzando dettagliatamente le motivazioni che lo inducono a chiedere il rimborso delle somme già corrisposte in pagamento del prezzo del bene oggetto della vendita.

Il reclamo così inviato viene di solito preso in carico ed esaminato da parte dei referenti della società o del venditore diretto e, se effettivamente le motivazioni addotte a sostegno della richiesta di rimborso vengano ritenute fondate, verrà autorizzato il rimborso del prezzo.

L’importanza della verifica dei tempi di spedizione del venditore online

E’ di tutta evidenza, a questo punto, come assuma rilevanza fondamentale effettuare in via preventiva rispetto all’acquisto un’attenta valutazione dello svolgimento dell’attività da parte del venditore, in maniera peculiare per quanto attiene alla precisione nel rispetto dei termini di consegna.

A tal uopo è utile consultare on-line i siti e le sezioni dedicate alle valutazioni dei clienti, nelle quali, appunto, questi ultimi hanno modo di fornire recensioni, che contemplino anche una valutazione complessiva relativa all’attività svolta e comprensiva, tra l’altro, di indicazioni e riscontri circa la puntualità o meno nelle tempistiche consegna del bene acquistato.

Tali recensioni consentono, in definitiva, al potenziale compratore di adeguatamente valutare se convenga o meno rivolgersi a quel particolare venditore per l’acquisto del bene di cui si necessiti, in particolar modo dove necessiti di ottenere il bene entro un ben determinato termine.

Conclusione

In conclusione, la ritardata consegna del bene oggetto del contratto di compravendita rispetto al termine contrattualmente previsto legittima il consumatore-acquirente all’esercizio di una molteplicità di azioni rivolte, a seconda dell’interesse di questi, alternativamente ad ottenere la consegna anche se tardiva ovvero un rimborso qualora non permanga un interesse all’adempimento ed, eventualmente, il risarcimento se il ritardo nella consegna abbia cagionato conseguenze pregiudizievoli all’acquirente (c.d. danno da ritardo).

Avvocato Chiara Biscella

Chiara Biscella

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...