Differenza tra il contratto d’opera e l’appalto

Hai bisogno di sapere cosa si intende per contratto d’appalto e/o contratto d’opera e qual è la normativa di riferimento?

Differenza tra il contratto d’opera e l’appalto

Innanzitutto, per meglio comprendere la differenza tra contratto d’opera e appalto, si ritiene necessario fare una breve disamina dei requisiti di un contratto.

Il contratto, in generale, presuppone l’esistenza di un accordo tra le parti, di una causa, un oggetto ed, infine, di una forma, i cui requisiti sono stabiliti dalla legge che, per alcune tipologie di contratti prevede la forma scritta ad substantiam o a probationem; mentre per altri

- stante il generale principio della libertà della forma di cui all’art. 1325 c.c.

- l’intento negoziale può essere manifestato con qualsiasi mezzo idoneo a renderlo conoscibile all’esterno, e quindi giuridicamente vincolante, anche in assenza di dichiarazione scritta.

Ma una volta formulata una proposta, quando il contratto può dirsi concluso? In base a quanto disposto dall’art. 1326 c.c., il contratto si considera concluso nel momento in cui il proponente venga a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.

Da sottolineare, inoltre, che per quanto disposto dal codice civile, sempre con riguardo ai contratti in generale, si può fare riferimento all’art. 1328 c.c., secondo il quale la proposta potrà, però, essere revocata fino a che il contratto non sia concluso.

Difatti, la revoca della proposta non produce alcun effetto quando sia pervenuta all’accettante dopo la conclusione del contratto; cioè dopo l’arrivo al proponente dell’accettazione dell’altra parte, così come affermato dalla giurisprudenza.

Inoltre, ai sensi del medesimo articolo, il comportamento di chi dichiari di non mantenere la proposta emessa, dà luogo alla revoca della proposta; e, di conseguenza, all’inosservanza dell’obbligo di cui all’art. 1337 c.c. o ad altra maggiore responsabilità.

Invero, secondo la formulazione dell’art. 1337 c.c., le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto devono comportarsi secondo buona fede; la violazione di tale principio dà luogo ad una forma di responsabilità extracontrattuale e, in caso di recesso anticipato della parte, grava sull’altra parte (e non su chi recede) l’onere probatorio di dimostrare che il recesso non corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza.

Ora, per quanto riguarda la disciplina sul recesso, possiamo fare riferimento all’art. 2227 c.c. che prevede che il committente possa recedere dal contratto anche nel caso in cui sia già iniziata l’esecuzione dell’opera, tenendo indenne il prestatore dalle spese, dal lavoro eseguito e dal mancato guadagno.

Facendo riferimento all’art. 1671 c.c., si deduce, inoltre, che il committente ha diritto di recedere al contratto in ogni momento, anche senza fornire giustificazione e anche se inadempiente; la ratio di tale previsione sta nel fatto che l’interesse giuridico dell’appaltatore è il conseguimento di un corrispettivo; non è, quindi, configurabile un diritto dello stesso a continuare l’esecuzione dell’opera, diritto che spetta, invece, al committente.

Bisogna, poi, considerare che l’onere di dimostrare quale sarebbe stato l’utile che egli avrebbe conseguito a seguito dell’esecuzione dell’opera; ovvero, la differenza tra il prezzo pattuito e le spese necessarie per la realizzazione dell’opera, grava sull’appaltatore che richiede l’indennizzo.

Che differenza c’è contratto d’opera e appalto?

Ora, premessi brevi cenni ai contratti in generale, esaminiamo la questione in maniera più specifica, cercando di comprendere meglio la differenza tra due tipologie di contratto apparentemente molto simili tra loro: il contratto d’opera e il contratto d’appalto.

L’appalto, come definito dall’art. 1655 c.c., è un contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo; con il contratto d’opera, disciplinato dall’art. 2222 c.c., un soggetto si obbliga, invece -sempre verso un corrispettivo- con il lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente, a compiere un’opera o un servizio.

Per quanto riguarda il contratto d’appalto, in questo caso l’esecuzione dell’opera avviene mediante una organizzazione di media e grande impresa; mentre, come già specificato, nel contratto d’opera essa avviene con il prevalente lavoro dell’obbligato, che nel contratto d’appalto è preposto, invece, all’impresa.

Infine, va considerato che, come affermato anche da recente giurisprudenza di legittimità; il solo fatto che il soggetto si sia avvalso di collaboratori, non può, di per sé, dimostrare l’esistenza di qualità tipiche di una complessa organizzazione e, pertanto, ciò non implica, automaticamente, che si tratti di contratto d’appalto.

In conclusione possiamo, quindi, affermare che anche se apparentemente simili tra loro, anche per quanto riguarda la definizione stessa che il nostro codice civile dà del contratto d’appalto e del contratto d’opera; entrambe le tipologie di contratto costituiscono due fattispecie molto diverse, distinte e separate; che pur avendo alcuni elementi in comune, si contraddistinguono per determinate caratteristiche.

Pertanto, come abbiamo visto, la differenza sostanziale tra le due tipologie contrattuali risiede nel fatto che nel contratto d’appalto l’esecuzione dell’opera avviene mediante una organizzazione di media e grande impresa, mentre nel contratto d’opera, invece, avviene con il prevalente lavoro dell’obbligato.

Dott.ssa Chiarastella De Angelis

Riferimenti normativi:

  • Art. 1655 codice civile;
  • Art. 2222 codice civile;
  • Art. 2082 codice civile;
  • Artt. 1325 – 1328 codice civile;
  • Art. 1337 codice civile;
  • Art. 2227 codice civile;
  • Art. 1671 codice civile;
  • Cass. 16-5-20, n. 6323;
  • Cass. 8-3-72, n. 664;
  • Cass. 5-8-14, n. 15040;
  • Cass. 21-5-2010, n. 12519;
  • Cass. 27-1-97, n. 819;
  • Cass. 5-4-2017, n. 8853.

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