Come funziona il diritto di recesso?

In alcune particolari circostanze è data la possibilità ai contraenti di recedere da un contratto. Scopri quando è possibile farlo.

Il diritto di recesso è la possibilità concessa ad una delle parti della transazione commerciale di sciogliere unilateralmente il contratto, estinguendo di conseguenza tutti gli impegni derivanti da esso, senza che sia necessario il consenso delle altre parti.

Il diritto di recesso può essere utilizzato unicamente nei contratti di compravendita di beni e servizi, conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali (ad es. vendite online, telefoniche o fuori dagli esercizi commerciali)

Il diritto di recesso può essere esercitato entro il termine di 14 giorni lavorativi, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, tramite l'invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, di una comunicazione scritta alla sede ove il professionista con cui si è concluso il contratto svolge la sua attività. Tale comunicazione può essere altresì inoltrata a mezzo PEC, telegramma e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.

1. Tipologie di recesso

1.1 Diritto di recesso nel Codice Civile

All'interno dei contratti in generale, l'art. 1373 regolamenta il recesso unilaterale dichiarando che “se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.”

 Il Codice Civile prevede due ipotesi differenti:

- se il contratto non ha ancora avuto un principio di esecuzione la parte ha diritto di recedere;

- “nei contratti a esecuzione continuata, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni eseguite o in corso di esecuzione”: se è quindi vero che la legge permette di esercitare il principio di recesso, è altrettanto vero che questo non potrà andare ad intaccare quelle prestazioni che sono già concluse o che sono in corso d'opera.

L'articolo 1373 del Codice Civile, all'ultimo comma, fa salvo ogni patto contrario eventualmente stabilito dalle parti, ed in ogni caso il recesso, come regola, non ha effetto retroattivo e diventa irrevocabile nel momento in cui viene esercitato e risulta essere produttivo dei suoi effetti.

1.2 Diritto di recesso nel Codice del Consumo

Anche il d.lgs 6 settembre 2005 regolamenta il diritto di recesso, e costituisce anch'esso un valido strumento di protezione del consumatore, che viene spesso definito il così detto “contraente debole”. Il diritto di recesso ivi previsto, assume una particolare forza ed importanza in relazione a quelle vendite che si concludono a distanza e fuori dai locali commerciali (si pensi alle moderne vendite sui siti online, o alle più classiche vendite telefoniche a seguito di messaggi promozionali in tv). In queste ipotesi, entro un termine di 14 giorni lavorativi, il contraente debole può esercitare il diritto di recesso senza dover dare alcuna spiegazione e senza essere soggetto al pagamento di una penale.

Ma il Codice del Consumo, come computa i 14 giorni lavorativi? Essi sono computati in maniera differente a seconda che si tratti di contratti conclusi a distanza, o conclusi al di fuori dei locali commerciali; nell'ipotesi di un contratto concluso a distanza, il codice fa due ulteriori distinzioni:

  1. se l'oggetto del contratto è un bene, al fine del computo dei quattordici giorni rileva la data in cui la merce è stata ricevuta;
  2. se l'oggetto del contratto sono dei servizi, allora quella che rileva è la data in cui il contratto si è effettivamente concluso.

Per i contratti che invece sono stati conclusi al di fuori del locale commerciale, il momento in cui si cominciano a computare i giorni lavorativi, è quello in cui il consumatore riceve l'informazione da parte del professionista riguardo alla facoltà di recedere dal contratto, o se questo momento è successivo, dal momento in cui la merce viene consegnata al consumatore.

Cosa succede, infine, se il professionista omette di informare il consumatore circa la facoltà di esercitare il recesso o fornisce delle informazioni lacunose o errate? I termini, in questi casi, sono molto più lunghi, vale a dire un termine di un anno per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali e novanta giorni per i contratti conclusi a distanza.

2. Natura giuridica e forma del recesso

Il recesso è un atto unilaterale di natura recettizia, vale a dire che esso è produttivo dei suoi effetti solo dal momento in cui sia giunto a conoscenza della persona a cui l'atto è destinato.

Tale istituto è di carattere eccezionale, essendo questo diretto a derogare il principio secondo cui il contratto ha forza di legge tre le parti, di modo tale che esso non possa essere sciolto se non per volontà concorde delle parti stesse o per cause ex lege.

La Suprema Corte di Cassazione, a riprova di quanto esposto fino a qui, afferma che “l'atto di recesso integra un negozio unilaterale recettizio, che pur non richiedendo quanto alla manifestazione di volontà, formule sacramentali, rimane tuttavia soggetto alla stesse garanzie di forma prescritte per il contratto costitutivo del rapporto al cui scioglimento il recesso sia finalizzato” ( Cass. 7\6\90 n. 5454).

Se è quindi vero che, per quel che attiene la forma dell'atto, non sono necessarie predeterminate formule sacramentali, sarà comunque necessario che la volontà di recedere sia sempre redatta in termini che non possano suggerire equivoci di nessun genere, poiché la volontà di recedere non può essere messa in dubbio in nessun modo.

3. Esclusioni della facoltà di recedere dal contratto

La legge impone che non sia possibile esercitare il diritto di recesso in questi particolari tipi di vendite a distanza:

- di strumenti finanziari;

- vendita tramite distributori automatici;

- tramite telefono pubblico;

- per la costruzione e acquisto di beni immobili (salvo per i contratti di locazione a distanza per il quale invece esiste il diritto di recesso);

- per la fornitura di prodotti alimentari o di uso domestico consegnati con scadenza regolare;

- di servizi relativi ad alloggio, ai trasporti alla ristorazione, al tempo libero quando è prevista una data o un periodo determinato per la fornitura (ad esempio se è prevista una prenotazione);

- di servizi la cui esecuzione sia iniziata prima di 10 giorni lavorativi;

- di beni o servizi il cui prezzo è legato al tasso di interesse non controllabile dal venditore;

- di beni confezionati su misura o personalizzati;

- di prodotti audiovisivi o software sigillati aperti dal consumatore;

-di giornali, riviste o periodici;

- di servizi di scommesse o lotterie.

Fonti normative

- art 1373 Codice Civile;

- lgs 6 settembre 2005 n. 206;

- Direttiva Europea n. 83 del 2011;

- 7\6\90 n. 5454;

- n. 8776\1987

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