Posta elettronica (PEC) certificata in ambito fiscale

La firma digitale entra a gamba tesa negli atti tributari. Il prossimo 27 gennaio, infatti, prenderanno vigore le modifiche contenute nel Dlgs n. 127 del 13 dicembre 2017, le quali vanno a dare validità a tutti gli atti di accertamento, liquidazione, rettificazione e irrogazione delle sanzioni tributarie (e in tema di riscossione).

Si presenta ancora una volta la spinosa questione dell'autenticità, ovvero il grado di corrispondenza tra firma digitale e la normale firma olografa. Tema non secondario visto l'ambito di applicazione delle nuove norme.

Il Cad (Codice dell’amministrazione digitale) stabilisce già che qualsiasi documento inviato tramite posta elettronica certificata (Pec) dal capoufficio hanno la totale valenza giudiziaria, in quanto il tipo di strumento utilizzato permette l'identificazione del mittente e ne consente la verifica di autenticità.

Tutto ciò è sempre stato preso con le pinze in ambito fiscale. Non è mai stato chiaro se gli atti emessi dal Fisco potessero essere firmati digitalmente (considerando escluse, poi, le funzioni ispettive e di controllo); senza contare che è solo a partire dal 1° luglio 2017 che l'agenzia delle Entrate può inviare notifica degli atti.

Incertezze che non hanno trovato appianamento nemmeno con la possibilità di allegare ai documenti cartacei un QR-Code che ne attestasse l'attestasse l'autenticità nei confronti del corrispettivo digitale. Dubbi che hanno solo trovato terreno fertile nella possibilità, dal 1° luglio 2009, di poter firmare alcune tipologie di atti sostituendo la firma autografa con la semplice indicazione a stampa del responsabile dell'atto in sé.

Ora, sembra che la luce stia pian piano spazzando via la nebbia. Con le ultime modifiche si chiarisce che le norme del Codice digitale vanno applicate a tutti gli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e irrogazione delle sanzioni di natura tributaria. Per quanto riguarda le attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale si dovrà aspettare il decreto ministeriale che chiarirà modalità e tempi di applicazione delle nuove norme.

Di fondamentale importanza, è la trasformazione dell'indice nazionale delle Pec in un indice dei domicili digitali. Qui confluiranno tutti i soggetti tenuti a possedere una casella Pec, tra cui i professionisti iscritti a albi, elenchi e registro delle imprese. In questo modo, con una sola banca dati, l'amministrazione pubblica tutta potrà notificare in sicurezza tutti gli atti del caso presso un domicilio digitale certificato.

In ultimo step, le modifiche vanno anche ad accrescere la valenza giuridica e probatoria della notifica una volta comunicata al domicilio digitale. In questo caso, infatti, il valore di una notifica viene equiparato a quello della tradizionale raccomandata con ricevuta di ritorno per mezzo posta.

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La PEC certificata ha lo stesso valore legale di una raccomandata?
Sì, secondo le nuove normative, la notifica inviata tramite domicilio digitale certificato (PEC) ha lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata con ricevuta di ritorno in ambito tributario. Entrambe producono effetti giuridici equivalenti.
Quali atti fiscali si possono inviare tramite PEC e firma digitale?
Gli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e irrogazione delle sanzioni tributarie possono essere notificati via PEC con firma digitale. Per le attività ispettive e di controllo fiscale si attende ancora il decreto ministeriale di specificazione.
Da quando l'Agenzia delle Entrate invia notifiche via PEC?
A partire dal 1° luglio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha la possibilità di inviare la notifica degli atti tramite posta elettronica certificata, con pieno valore legale.
Cosa cambia con il domicilio digitale?
L'indice nazionale delle PEC si trasforma in un indice dei domicili digitali unico, dove confluiscono professionisti, imprese e soggetti obbligati. Questo permette all'amministrazione pubblica di notificare in sicurezza presso un unico domicilio certificato.
La firma digitale ha lo stesso valore della firma olografa in ambito fiscale?
Sì, il Codice dell'amministrazione digitale riconosce alla firma digitale il medesimo valore giudiziario della firma olografa, permettendo l'identificazione certa del mittente e la verifica dell'autenticità del documento.