Adulterio da un punto di vista legale e le possibili conseguenze

Quando due persone contraggono matrimonio assumono, ai sensi dell’articolo 143 c.p.c., ciascuna nei confronti dell’altra una serie di obblighi che si sostanziano in quelli di fedeltà reciproca, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia, coabitazione nonché contribuzione.

Per quanto attiene, in specie, al dovere di fedeltà esso consta dell’impegno reciproco di non tradire il rapporto esistente tra i coniugi di dedizione fisica e spirituale, astenendosi. Lungi dal limitarsi ad un obbligo di astenersi da intraprendere e intrattenere relazioni sessuali extraconiugali, si deve ritenere estesa all’obbligo di non ledere la dignità ed il decoro del coniuge in un’accezione complessivamente considerata.

Cosa significa fare adulterio?

Commettere adulterio significa che uno dei due coniugi (o entrambi) instauri una relazione extraconiugale che possa considerarsi duratura, in caso contrario potendosi al più definire in termini di tradimento. Il caso classico è quello di chi, senza troncare alcuna delle due relazioni instaurate, continui a vivere entrambe, sia quella matrimoniale sia quella intrapresa con un soggetto diverso dal coniuge.

Affinché si delinei adulterio giuridicamente rilevante, nei termini che si andranno nei prossimi paragrafi a considerare, è necessario che si verifichino contemporaneamente tre condizioni: uno dei due coniugi, indifferentemente il marito o la moglie, instauri una relazione connotata da stabilità con persona estranea alla coppia; il coniuge di cui al punto precedente manifesti l’intenzione di mantenere in piedi sia il rapporto coniugale quanto quello extracontrattuale; tra il soggetto che tradisce e colui che, invece, lo subisce sussiste un rapporto matrimoniale.

Cosa si rischia per adulterio?

L’accertata commissione di adulterio da parte di uno dei coniugi nei confronti dell’altro implica delle conseguenze dal punto di vista legale. Sino alle pronunce della Corte Costituzionale 19 dicembre 1968 n. 126 e 3 dicembre 1969 n. 147 l’adulterio era contemplato come reato (in specie come delitto), previsto e punito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 559 del codice penale, che sanzionava con la reclusione fino ad un anno il comportamento della moglie adultera e colui con il quale l’adulterio era commesso. Si prevedeva, altresì, che qualora fosse instaurata una relazione adulterina, così implicitamente riferendosi al rapporto extraconiugale caratterizzato da una certa stabilità la pena comminabile era, invero, quella della reclusione fino a due anni.

Il reato era, peraltro, punibile a querela del marito. A seguito delle pronunce di cui si è detto poco sopra, invece, l’articolo 559 del codice penale è stato dichiarato incostituzionale, con la conseguenza che, oggi, l’adulterio non assume più rilevanza dal punto di vista penalistico.

Al contrario, esso oggi assume rilevanza dal punto di vista civilistico, dal momento che, come si avrà modo di meglio analizzare nel prossimo paragrafo, qualora il soggetto tradito desideri porre fine ad una relazione inficiata da slealtà da parte dell’altro la violazione del dovere di fedeltà può essere presa in considerazione dal giudice al fine di dichiarare l’addebito della separazione e, prima ancora, costituisce motivo in virtù del quale richiedere la richiesta di separazione da parte del coniuge.

Occorre sottolineare che attualmente l’adulterio rileva nei termini previsti dalla legge sia che a commetterlo sia la moglie sia che a commetterlo sia il marito, stante l’assunta assoluta parità riconosciuta ai coniugi all’interno del matrimonio.

Le conseguenze legali dell’adulterio

Come si è avuto modo di anticipare nel paragrafo precedente, l’adulterio, in quanto violazione di uno dei doveri coniugali sanciti ex lege, costituisce, innanzitutto, motivo di legittimazione alla richiesta della separazione, come disposto dallo stesso codice civile all’articolo 150 c.p.c., laddove espressamente prevede che possa procedersi a richiesta di separazione qualora si verifichino fatti, anche indipendenti dalla volontà dei coniugi, di portata tale da rendere “intollerabile la prosecuzione della convivenza”.

Tra essi devono essere indiscutibilmente compresi i comportamenti adulterini di uno dei coniugi, dal momento che minano le fondamenta del rapporto matrimoniale, facendo venire meno il rapporto di fiducia e lealtà reciproca necessaria ai fini della prosecuzione della vita coniugale. Sicché si prevede che, ove ne ricorrano i presupposti e sia richiesto, il giudice possa disporre l’addebito della separazione “in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.

Pertanto, con la pronuncia di addebito il giudice riconosce l’imputazione della responsabilità in capo al soggetto che ha commesso l’adulterio. Ciò premesso, dalla pronuncia di addebito derivano alcune conseguenze in automatico.

In primis, il coniuge adultero non ha diritto al mantenimento, ma solo ed esclusivamente agli alimenti ove dimostri di non avere una condizione economica tale da consentirgli la sopravvivenza Ulteriore conseguenza consiste nel fatto che il soggetto al quale è addebitata la separazione personale perde i diritti successori sull’eredità del coniuge, fatto salvo il riconoscimento alla corresponsione di un assegno vitalizio, qualora sia già stato riconosciuta in suo favore la titolarità ad una prestazione alimentare.

Conclusione

In conclusione, alla luce di quanto si è avuto modo di evidenziare, la dichiarazione di addebito della separazione comporta molteplici risvolti dal punto di vista civilistico, tali da concretizzarsi soprattutto nella perdita di diritti con risvolti sotto il profilo economico.

Avvocato Chiara Biscella

Chiara Biscella

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...