Che cos’è l’azione di rivalsa dell’assicurazione?

Quando si verifica un incidente stradale, i danni alle cose e alle persone sono sempre risarciti dall’assicurazione del conducente che ha cagionato lo scontro. Dopo il risarcimento, l’assicurazione, di regola, procede alla cosiddetta azione di rivalsa sull’assicurato.

1. Azione di rivalsa dell’assicurazione

Ai sensi dell’art. 144, comma 2 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (meglio noto come “codice delle assicurazioni”), l’impresa assicuratrice ha diritto di rivalsa (o regresso) verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Difatti, allorché sia chiamata a risarcire i danni, la compagnia assicurativa non può opporre eccezioni che derivino dal contratto assicurativo né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato.

In buona sostanza, l’azione di rivalsa dell’assicurazione consente alla compagnia assicurativa di recuperare quanto ha dovuto esborsare a favore di altri per danni cagionati dal proprio assicurato.

L’assicurato è il soggetto che gode della copertura assicurativa (che, di regola, coincide con il contraente della polizza) e nei cui confronti è proponibile l’azione di rivalsa in quanto lo stesso si renda responsabile del sinistro.

In altri termini, se un soggetto dovesse provocare un incidente contravvenendo alle regole del Codice della Strada (ad esempio, eccesso di velocità), la sua compagnia assicurativa risarcirà sì i danni alle persone e/o veicoli rimasti coinvolti nell’incidente, ma poi si rivarrà sul suo patrimonio. L’assicurazione, infatti, promuoverà questa specifica azione chiedendo al soggetto il rimborso totale o parziale di quanto ha dovuto pagare agli altri per un danno da me cagionato.

Ben diverso è il caso di chi contrae l’assicurazione pur non essendo egli stesso l’assicurato, ovvero il proprietario del veicolo e/o il conducente saranno altri. In tale caso, l’azione di rivalsa non potrà essere proposta contro il contraente dell’assicurazione (che in questa ipotesi definiremo “contratto di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta” di cui all’art. 1891 c.c.) bensì dovrà essere proposta nei confronti del reale assicurato, che è il vero responsabile del sinistro.

Pensiamo, ad esempio, al genitore che stipula l’assicurazione RC auto per conto del figlio, conducente del veicolo. In tale ipotesi, se il figlio dovesse provocare un incidente stradale, la compagnia assicurativa dovrà agire in rivalsa nei confronti del figlio e non anche nei confronti del genitore, non essendo quest’ultimo responsabile del sinistro.

2. In quali casi l’assicurazione può esercitare l’azione di rivalsa sull’assicurato?

La risposta è abbastanza semplice: la compagnia assicurativa potrà agire in regresso tutte le volte in cui il conducente abbia tenuto un comportamento colposo, cioè in violazione delle norme del Codice della Strada e purché tale azione sia stata esplicitamente accettata nel contratto.

Beninteso, al momento della stipula del contratto ciascuno è libero di scegliere se accettare o meno tale clausola. È prevista, infatti, anche la rinuncia all’azione di rivalsa.

Questa clausola comporta la rinuncia per l’assicurazione di agire in rivalsa sull’assicurato e di chiedere, di conseguenza, il rimborso di quanto pagato. Vi è, tuttavia, un risvolto negativo: il premio assicurativo presenta un costo molto più alto rispetto a quello che viene pattuito nella normalità.

È vero, quindi, che il premio ha un prezzo più alto, ma è anche vero che laddove il conducente dovesse provocare un incidente (ad esempio, per guida in stato di ebbrezza o per eccesso di velocità) la compagnia assicurativa sarà tenuta a risarcire il tutto senza pretendere alcunché dal proprio assicurato.

Di converso, chi accetta l’azione di rivalsa dell’assicurazione paga un premio più basso andando incontro al rischio di vedersi aggredito il patrimonio in caso di sinistro colposo.

Vediamo ora alcuni casi di azione di rivalsa dell’assicurazione:

  • Guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: in tali casi, la clausola di rivalsa può prevedere il rimborso totale oppure parziale, cioè l’assicurazione pagherà fino ad una certa cifra, oltre la quale pagherà l’assicurato. Qualora l’assicurato sia stato recidivo, cioè abbia commesso la stessa violazione a breve distanza di tempo, allora il risarcimento graverà interamente sullo stesso.
  • Guida con patente scaduta: anche in questi casi il rimborso potrà essere totale o parziale a seconda di quanto è previsto nel contratto. Diverso è il caso della guida con assicurazione scaduta: in tale ipotesi, il risarcimento graverà unicamente sull’assicurato.
  • Guida di conducente non abilitato: il conducente si definisce “non abilitato” ove sia sfornito di patente perché non è riuscito a conseguirla oppure ha subìto la sospensione o addirittura il ritiro della patente. Al riguardo è interessante una recente pronuncia della Suprema Corte che non ha riconosciuto l’azione di rivalsa dell’assicurazione nei confronti del proprietario del veicolo, rimasto vittima dell’incidente provocato da un conducente non abilitato. Difatti, se l’azione venisse ammessa, si verificherebbe un paradosso, cioè il proprietario dovrebbe restituire quanto ricevuto a titolo di indennità in quanto terzo trasportato (Cassazione Civile, ordinanza del 19 gennaio 2018, n. 1269).
  • Guida esperta o esclusiva: in tale caso, il contratto di assicurazione può prevedere che il veicolo sia condotto solo da persone non inferiori ad una certa età (di regola, 26 anni) oppure che sia condotto solo da una determinata persona. Di conseguenza, ove l’incidente sia provocato da un soggetto più giovane o diverso da quello indicato nel contratto, l’assicurazione potrà rivalersi sull’assicurato.

È, quindi, opportuno leggere attentamente il contratto assicurativo prima di sottoscriverlo e accettare la rivalsa solamente in ipotesi che si giudicano remote o comunque lontanamente realizzabili (ad esempio, guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti). In caso contrario, infatti, ci si espone al rischio concreto di dover pagare di tasca propria il risarcimento del danno.

È, pertanto, fortemente consigliato in caso di dubbi sul contratto assicurativo sottoscritto rivolgersi ad un avvocato esperto, il quale saprà indicarvi la strada più corretta da intraprendere.

Fonti normative

Codice civile: art. 1891 c.c.

D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209: codice delle assicurazioni

Cassazione Civile, ordinanza del 19 gennaio 2018, n. 1269

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