Sequestro della patente per guida in stato di ebbrezza

Il nuovo Codice della Strada dedica due articoli, art. 186 e art. 186 bis, alle conseguenze derivanti dalla guida sotto l’effetto dell’alcool.

Le sanzioni previste sono commisurate al grado alcolemico accertato, tranne nei casi in cui il conducente abbia meno di ventun’anni, sia neopatentato, o eserciti in modo professionale un’attività adibita al trasporto di persone o di cose, per i quali è assoluto il divieto di guidare dopo aver bevuto bevande alcoliche e sotto la loro influenza.

A parte il pagamento di una somma a titolo di ammenda, le altre sanzioni previste vanno dalla decurtazione di punti sulla patente, al sequestro o alla confisca del veicolo, fino all’arresto. Inoltre, viene comminata la pena accessoria della revoca o della sospensione della patente.

1. Come riavere la patente dopo la sua sospensione per guida in stato di ebbrezza

La sospensione della patente è una sanzione accessoria che viene decisa nei casi di minor gravità. In base al tasso alcolemico, la durata della sospensione varia dai 3 mesi ai 2 anni, che possono essere raddoppiati se il conducente è diverso dal proprietario del veicolo. La sospensione sarà comminata, con la durata da 6 mesi a 2 anni, qualora il conducente si rifiuti di sottoporsi del tutto al test per misurare il tasso alcoolico, opponendosi all’accertamento.

Per sapere come riavere la patente sospesa a seguito dell’accertata violazione del divieto di guida in stato di ebbrezza, si deve considerare che è necessario seguire un percorso ben preciso.

Innanzitutto, ci si deve presentare presso il Dipartimento di medicina legale dell’Asl competente per territorio, dove si trova la Commissione Medica Locale. La verifica principale che deve effettuare in questo caso la Commissione è che il soggetto non sia dedito all’uso dell’alcool, e soprattutto che si metta alla guida sobrio, rispettando il tasso alcolemico previsto dalla legge, e che l’episodio accertato sia stato del tutto occasionale, e che non integri una condizione abituale. Per farlo, dispone una serie di indagini mediche periodiche, visite, esami del sangue, colloqui psicologi.

La patente verrà restituita solo se il percorso effettuato avrà un esito positivo.

2. La revoca della patente

2.1 Quando si revoca la patente?

La revoca della patente può avvenire non solo nel caso della guida in stato di ebbrezza. Più precisamente i casi di revoca della patente previsti dalla legge sono quelli in cui il titolare:

- non possegga più, e in modo permanente, i requisiti fisici e psichici prescritti per avere la licenza di guida;

- non risulti più idoneo, dopo essere stato sottoposto al procedimento di revisione della patente;

- abbia sostituito la patente con un’altra rilasciata da uno stato estero;

- circoli alla guida di un autoveicolo sebbene la sua patente sia sospesa;

- percorra strade extraurbane o autostrade in senso vietato di marcia;

- sia in stato di ebbrezza da alcool o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti un autobus, un autocarro o un altro veicolo che ha determinate caratteristiche stabilite dalla legge;

- sia ricaduto nella infrazione della guida con superamento del limite di velocità di più di 60 km/h;

- sia alla guida di un autoveicolo sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, o in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari o superiore a 1,5 g/l.

2.2 Quali conseguenze ha la revoca della patente?

Le conseguenze sono diverse a seconda che la revoca sia avvenuta a seguito della perdita dei requisiti necessari (ipotesi sul 1), 2) e 3) ), o se invece sia avvenuta per motivi di condotta.

Nella prima ipotesi, qualora un soggetto riacquisti i requisiti psicofisici di idoneità, può chiedere immediatamente una nuova patente. Con i seguenti risvolti:

- la patente avrà la data della prima abilitazione del soggetto;

- il soggetto non sarà considerato un neopatentato (non è un aspetto trascurabile perchè la legge stabilisce diverse limitazioni per i neopatentati!);

- se il soggetto era titolare non solo della patente B, ma anche di quella di tipo C o D, la riavrà insieme alla prima.

Per tutti gli altri casi, che sono tutte ipotesi in cui la revoca dipende da motivi di condotta, le conseguenze saranno più severe. Innanzitutto in questi casi il provvedimento di revoca sarà un’ordinanza del Prefetto, a cui chi accerti la presenza delle condizioni previste dalla legge per la revoca dovrà rivolgersi entro 5 giorni dall’accertamento stesso. Le conseguenze sono che:

- il soggetto potrà richiedere una nuova patente non prima di due o tre anni (a seconda del tipo di violazione);

- se al soggetto la patente è stata revocata per guida in stato di ebbrezza secondo quanto indicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti i 3 anni per chiedere nuovamente la patente decorrono non dall’infrazione, ma dal passaggio in giudicato della sentenza (cioè da quando questa sia divenuta definitiva);

- il soggetto otterrà nuovamente la patente, ma con la attuale data di abilitazione, quindi sarà considerato a tutti gli effetti neopatentato.

3. Cosa si deve sapere sulla guida in stato di ebbrezza

Ci sono una serie di aspetti che devono essere presi in considerazione qualora si incorra nella violazione del divieto di guidare in stato di ebbrezza:

- il controllo del tasso di alcool viene effettuato con l’etilometro: la verifica avviene sulla base della quantità di alcool presente nell’aria esprirata e la misurazione deve avvenire due volte a distanza di circa 5 minuti per una maggiore precisione;

- la revoca della patente da parte di un soggetto che svolge la professione di conducente potrebbe essere anche una giusta causa di licenziamento;

- una ordinanza della Cassazione ha ritenuto la RC Auto inoperativa nel caso di guida in stato di ebbrezza: questo vuol dire che l’assicurazione è esonerata dal pagamento dei danni a garanzia degli infortuni che subisce il conducente, se questi si sia messo alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

- la guida in stato di ebbrezza costituisce reato, pertanto la violazione ha natura penale;

- qualora il conducente, messosi alla guida in stato di ebbrezza, prova un incidente stradale da cui consegua la morte di altre persone, la sua condizione sarà considerata come un aggravante del reato di omicidio colposo.

4. Guida in stato di ebbrezza e fedina penale

La guida in stato di ebbrezza costituisce un reato ed è disciplinato degli articoli 186 e 186-bis del Codice della strada. Quindi, è la legge a stabilire quando si configura il reato di guida in stato di ebbrezza, fissando tre soglie diverse in base alla quantità di alcol presente nel sangue del guidatore:

1) Se il tasso alcolemico rilevato è compreso tra 0,5 e 0,8g/l, si configura solo un illecito amministrativo: il trasgressore è punito con una sanzione pecuniaria che va da 532 a 2.127 euro; a ciò si aggiunge la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.

2) Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l le sanzioni sono:

- ammenda da ottocento a 3.200 euro (l’ammenda è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore ventidue e prima delle sette del mattino);

- arresto fino a sei mesi;

- sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.

3) Qualora il tasso alcolemico risulti superiore a 1,5 g/l, si avrà:

- ammenda da 1.500 a 6.000 euro (anche in questo caso, aumentata da un terzo alla metà se il reato è commesso tra le ventidue e le sette del mattino);

- arresto da sei mesi a un anno;

- sospensione della patente di guida da uno a due anni (il periodo di sospensione va da due a quattro anni se il veicolo appartiene a persona estranea al reato. Di norma, ogni condanna penale viene iscritta all’interno del certificato del casellario giudiziale, macchiando così la fedina penale.

5. Guida in stato di ebbrezza e fedina penale

La legge consente alla persona condannata per guida in stato di ebbrezza di poter sostituire la propria condanna all’arresto o all’ammenda con la pena dei lavori di pubblica utilità, evitando in tal modo di macchiare la propria fedina penale.

Ciò, però, è concesso solamente se la guida in stato di ebbrezza non abbia causato un sinistro stradale e soltanto per una volta; infatti, in caso di nuova incriminazione per lo stesso reato non sarà possibile chiedere nuovamente l’accesso ai lavori di pubblica utilità.

Quindi, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nello svolgimento di un’attività non retribuita a favore della collettività, in particolar modo nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Il lavoro di pubblica utilità ha generalmente una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria, ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità.

Nel caso in cui consegua un esito positivo dallo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato. Inoltre, viene disposta anche la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e la revoca della confisca del veicolo sequestrato. Invece, in caso di esito negativo, a causa della violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice, su richiesta del P.M. o di ufficio, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca.

Inoltre, recentemente la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la mancata previsione della non menzione nei certificati del casellario chiesti dall’interessato, dei provvedimenti concernenti la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, applicabile in caso di condanna per guida sotto l’influenza dell’alcool e, nello specifico, della sentenza che dispone tale sanzione e del successivo provvedimento che dichiara estinto il reato in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità.

Secondo la Corte Costituzionale, una volta che il reato sia estinto per effetto del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, che testimonia il percorso rieducativo compiuto dal condannato, la menzione nei certificati del casellario richiesti dall’interessato della vicenda processuale ormai definita sarebbe in contrasto con la dichiarazione di estinzione del reato, che comporta normalmente l’esclusione di ogni effetto pregiudizievole a carico del condannato.

Fonti normative

d.lgs. 1992 n.285 e ss. modd.: Il nuovo Codice della Strada

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