Cosa significa “sospensione della patente” e come riaverla?

Il Codice della Strada prevede la sospensione della patente per gli automobilisti che hanno violato la normativa in materia di sicurezza della circolazione stradale. Essa comporta l’impossibilità di guidare per un determinato periodo di tempo.

sospensione patente

1. Sospensione patente: quando avviene?

La normativa contenuta all’interno del Codice della Strada prevede in alcune ipotesi la sanzione accessoria della sospensione della patente, oltre alla normale sanzione amministrativa pecuniaria. Tale sanzione può conseguire anche alla momentanea perdita dei requisiti fisici e psichici necessari, a monte, per ottenere la patente.

La causa legittimante la sospensione comporta diverse conseguenze in ordine alla durata del provvedimento:

  1. In caso di violazione della normativa stradale, la sanzione accessoria avrà la durata predeterminata nel provvedimento;
  2. In caso di perdita dei requisiti, la sospensione terminerà nel momento in cui una commissione medica certificherà il sopravvenuto riacquisto dei requisiti.

È necessario, a questo punto, procedere ad una breve disamina delle più frequenti ipotesi di sospensione della patente.

1.1 Sospensione patente con autovelox

Una delle cause più ricorrenti di sospensione della patente, è senza dubbio il superamento del limite di velocità nei tratti stradali segnalato da un autovelox.

In via esemplificativa la normativa prevede che:

  1. Chi supera il limite di velocità tra i 40 e i 60 km/h andrà incontro alla sospensione della patente da 1 a 3 mesi. Nell’ipotesi di neopatentati, la sanzione è aumentata dai 3 ai 6 mesi. In caso di recidiva, la durata è aumentata dagli 8 ai 18 mesi;
  2. Chi supera il limite di velocità di oltre 60 km/h, la sospensione della patente avrà durata dai 6 ai 12 mesi. In caso di recidiva, sarà comminata direttamente la revoca della patente.

1.2 Sospensione patente per ebbrezza

Anche la guida in stato di ebbrezza viene sanzionata con la sospensione della patente. Di seguito, vengono elencate le fattispecie:

  1. In caso di tasso alcolemico superiore a 0,5 e inferiore a 0,8 g/l viene applicata la sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se il conducente provoca un incidente, la sospensione è prevista per 2 anni;
  2. Qualora il tasso alcolemico sia superiore a 1,5 g/l, la sospensione della patente di guida varia da 1 a 2 anni;
  3. Decisamente più stringenti i limiti per i neopatentati: si applica una politica di tolleranza zero, ed è quindi sufficiente un tasso alcolemico dello 0,1% affinché venga sospesa la patente di guida.

1.3 Sospensione patente in caso di incidente

Anche un sinistro stradale può portare all’applicazione della sospensione della patente, purché sussistano determinati requisiti:

  1. In caso di incidente stradale, avvenuto per la seconda volta in un periodo di 2 anni, causato dal mancato rispetto della distanza di sicurezza, con gravi danni ai veicoli, è disposta la sospensione della patente da 1 a 3 mesi;
  2. Se dal sinistro stradale derivano lesioni personali colpose, la durata della sospensione varia da 15 a giorni a 2 anni, mentre l’omicidio colposo provoca la sospensione fino a 4 anni.

1.4 Altre ipotesi di sospensione della patente

Il Codice della Strada prevede altre ipotesi residuali di sospensione della patente. Ecco alcuni esempi:

  1. Sorpasso pericoloso: da 1 a 6 mesi a seconda dei casi;
  2. Circolazione contromano nell’ipotesi di scarsa visibilità: da 1 a 3 mesi (da 2 a 6 in caso di recidiva);
  3. Mancata fermata in caso di incidente stradale provocato: da 15 giorni a 5 anni a seconda della gravità del caso;
  4. Guida di un veicolo senza valida patente: se non è possibile disporre il fermo del mezzo è prevista la sospensione della patente di guida (se posseduta) per un periodo da 3 a 12 mesi;
  5. Guida sotto l’effetto di stupefacenti: da 1 a 2 anni;
  6. Mancato rispetto dell’obbligo di dare precedenza: da 1 a 3 mesi;
  7. Passaggio con semaforo rosso o quando l’agente del traffico vieta il passaggio: da 1 a 3 mesi.

1.5 Differenze tra ritiro sospensione e revoca

È opinione comune che i termini, ritiro, sospensione e revoca della patente di guida siano sinonimi. In realtà, pur essendo sanzioni accessorie, la sospensione della patente presenta delle notevoli differenze con il ritiro e la revoca.

Più in particolare:

  1. Il ritiro viene disposto direttamente dalle forze dell’ordine preposte al controllo delle strade e consegue all’accertamento di irregolarità lievi. Esso comporta il ritiro provvisorio della patente fino all’intervenuta sanatoria delle irregolarità. È evidente come tali irregolarità, non siano indici sintomatici di un conducente pericoloso per la circolazione e la sicurezza delle strade. A titolo di esempio, si possono citare la guida con patente scaduta, ovvero la mancata sottoposizione all’esame di revisione della patente;
  2. La revoca viene disposta dal Prefetto, dall’Autorità giudiziaria o dalla Motorizzazione civile e prevede la perdita di validità della patente. Spesso, la patente non potrà essere più richiesta, come nel caso di accertamento di perdita permanente dei requisiti fisici o psichici. In caso contrario, prima di ottenere una nuova patente, dovrà attendersi un periodo variabile a seconda della gravità della fattispecie. Ad esempio, si può menzionare il caso di circolazione con una patente sospesa, ovvero la perdita dei requisiti morali a seguito della commissione di un reato;
  3. In merito alla sospensione si rinvia a quanto esposto sopra. Qui si menziona solo che essa è disposta dal Prefetto, dalla Motorizzazione ovvero dall’Autorità giudiziaria e priva il conducente della capacità di mettersi alla guida per un periodo di tempo variabile dai 15 giorni ai 5 anni.

2. Permesso provvisorio di guida

Il conducente a cui è stata sospesa la patente, nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto, entro 5 giorni dal ritiro, finalizzata ad ottenere un permesso di guida provvisorio. Esso si intende valido per determinate fasce orarie di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri.

3. Sospensione patente: come riaverla

Generalmente, per rientrare in possesso della propria patente, precedentemente sospesa, bisogna attendere il termine del periodo previsto nel provvedimento. Al termine del periodo indicato, si potrà contattare l’ufficio preposto per sapere se la patente di guida è disponibile per il ritiro.

Questa non è l’unica strada per riavere la patente. Se il provvedimento di sospensione è ritenuto ingiusto, potrà procedersi tramite ricorso:

  1. Al Prefetto, entro 60 giorni dalla notifica della sanzione accessoria. Si ricorda come il ricorso venga dichiarato inammissibile in alcune ipotesi, tra cui il pagamento della sanzione pecuniaria indicata sul verbale, il decorso del termine di impugnazione del verbale, violazione di carattere penale di competenza dell’Autorità Giudiziaria, carenza di legittimazione di colui che non compare come conducente del veicolo, proposizione anteriore del ricorso al Giudice di Pace;
  2. Al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica della medesima sanzione.

Andrea Lillo

Fonti normative

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285: Codice della Strada.

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